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Sentenza

Sentenza del 11/06/2018 n. 3921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Legittimazione attiva alla sottoscrizione dell'atto impositivo - Legittimità dell'atto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto impositivo sostenendo che la sua sottoscrizione fosse invalida, poiché effettuata dal capo dell’ufficio o da un funzionario della carriera direttiva la cui qualifica dirigenziale era stata attribuita in applicazione dell’art. 8, comma 24, del d.l. 12/2016, disposizione censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37/2015. La questione riguardava quindi la legittimazione del sottoscrittore e la validità formale dell’atto ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la validità della sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del capo dell’ufficio o di un funzionario della carriera direttiva non dipenda dalla validità della qualifica dirigenziale attribuita in base alla disposizione dichiarata incostituzionale. Pertanto, l’eventuale illegittimità dell’attribuzione della qualifica dirigenziale non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto impositivo sottoscritto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 42

    La norma disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e consente che l’atto sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La validità dell’atto non viene meno per il solo fatto che il sottoscrittore abbia avuto una qualifica dirigenziale illegittimamente attribuita.

  • d.l. 12/2016, art. 8, comma 24

    La disposizione aveva consentito l’attribuzione di incarichi dirigenziali nell’Amministrazione finanziaria, ma è stata censurata dalla Corte costituzionale. La sua illegittimità non incide automaticamente sulla legittimazione alla sottoscrizione degli atti da parte dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità della disposizione relativa all’attribuzione degli incarichi dirigenziali. La pronuncia riguarda la validità degli incarichi dirigenziali, ma non determina di per sé l’invalidità degli atti impositivi sottoscritti dai funzionari abilitati secondo l’art. 42 del d.P.R. 600/1973.

Massime di principio

  • La dichiarazione di illegittimità della nomina o dell’incarico dirigenziale non comporta automaticamente l’invalidità degli atti sottoscritti dal funzionario: occorre verificare autonomamente se il sottoscrittore rientrasse tra i soggetti abilitati dalla legge.
  • Nel contestare un atto impositivo per difetto di sottoscrizione, non è sufficiente dimostrare l’irregolarità della qualifica dirigenziale; deve essere provato anche che il firmatario non fosse il capo dell’ufficio né un funzionario della carriera direttiva legittimato alla sottoscrizione.
  • La validità formale dell’atto va valutata in base ai requisiti previsti dall’art. 42 del d.P.R. 600/1973 e non esclusivamente in base alla legittimità dell’incarico dirigenziale concretamente attribuito.
  • L’invalidità dell’atto può configurarsi quando manchi del tutto la sottoscrizione, quando il firmatario sia privo dei requisiti previsti dalla legge o quando non sia dimostrata la delega necessaria; la sola contestazione della qualifica dirigenziale non è normalmente sufficiente.

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