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Sentenza

Sentenza n. 9623/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Roma - Sezione Equa Riparazione n. 50420/2016 V.G. del 16 marzo 2016, depositato il 16 marzo 2016.

Giustizia amministrativa202601335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme ex l. 89/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato relativo alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità derivante dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 207/2024 e, successivamente, dal d.l. n. 117/2025, convertito dalla legge n. 148/2025. La disposizione vieta, nel periodo previsto, l’inizio di azioni esecutive e giudizi di ottemperanza e sospende quelli già in corso. Il ricorso è stato depositato il 30 gennaio 2026, oltre il termine del 21 gennaio 2025 individuato dal giudice quale termine ultimo per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il TAR ha inoltre dato alle parti rituale avviso della possibile definizione in rito ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha interpretato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 nel senso che, a decorrere dal 21 gennaio 2025, i creditori delle somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 non potevano proporre giudizi di ottemperanza. Secondo il Collegio, il riferimento normativo all’inizio del giudizio deve essere collegato alla data di deposito del ricorso, poiché è con tale adempimento che il giudizio viene formalmente incardinato davanti al TAR. Poiché il ricorso era stato depositato il 30 gennaio 2026, esso è stato ritenuto tardivamente instaurato e quindi inammissibile. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    “per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. [...] Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”

    La disposizione, nella versione applicabile secondo il TAR, precludeva l’instaurazione di nuovi giudizi di ottemperanza nel periodo considerato e sospendeva quelli già pendenti.

  • art. 1, comma 817, lettera m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto la versione originaria del comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

  • art. 21 l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha determinato, secondo il testo, l’entrata in vigore della legge n. 207/2024 il 1° gennaio 2025.

  • art. 9, comma 1, lettera b), numero 5), d.l. 8 agosto 2025, n. 117

    “i creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”

    Ha sostituito il comma 12-bis, prevedendo il termine per il rinnovo della dichiarazione e il divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza.

  • l. 3 ottobre 2025, n. 148

    Ha convertito con modificazioni il d.l. n. 117/2025; il testo indica l’entrata in vigore della legge l’8 ottobre 2025.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile definizione del giudizio con la declaratoria di inammissibilità.

  • A.P. n. 6/2022

    È richiamata, insieme a Cons. Stato n. 4787/2025, a sostegno della rilevanza del deposito del ricorso quale momento di instaurazione del giudizio.

  • Cons. Stato n. 4787/2025

    È richiamata a sostegno dell’individuazione nel deposito del ricorso del momento di inizio del giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini del divieto temporale di instaurazione dei giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il giudizio si considera iniziato con il deposito del ricorso davanti al giudice amministrativo.
  • Quando la legge vieta, per un determinato periodo, l’inizio di giudizi di ottemperanza relativi a crediti da equa riparazione, un ricorso depositato dopo la scadenza del termine previsto è inammissibile.
  • Il riferimento della disposizione ai creditori di cui al comma 1 può essere interpretato, secondo la pronuncia, come riferito a tutti i creditori considerati dalla norma, anche quando il precedente periodo del comma contiene uno specifico limite temporale per le somme liquidate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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