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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1468/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva respinto il ricorso proposto contro gli atti della procedura di gara CIG B7DE8449D8

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese riunite in RTI hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la ristrutturazione dell'offerta economica operata dalle appellanti in sede di giustificazioni, ritenuta dal primo giudice inammissibile. Il CGARS, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha condiviso tale valutazione e ha ritenuto che l'appello non apparisse suscettibile di favorevole definizione nel merito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR. La decisione è fondata sulla valutazione, propria della fase cautelare, che l'appello non presenti allo stato una prognosi favorevole, in quanto risulta condivisibile la statuizione del primo giudice sull'inammissibilità della ristrutturazione dell'offerta economica effettuata in sede di giustificazioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e consente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata; nel caso concreto l'istanza di sospensione è stata respinta.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata può essere negata quando, alla sommaria delibazione, l'appello non presenti una prognosi favorevole di definizione nel merito.
  • Le giustificazioni dell'offerta non possono essere utilizzate per procedere a una ristrutturazione dell'offerta economica originariamente presentata, qualora tale modifica sia ritenuta inammissibile alla luce della disciplina della gara e dei principi applicabili alle procedure di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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