Sentenza n. 3295/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell’avviso pubblico del 20 marzo 2025 per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture amministrative relative al nuovo “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale” di cui alla legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024; b) della delibera della Giunta regionale n. 94 del 24 febbraio 2025, avente a oggetto la “definizione dei requisiti (professional skills) per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6” e dei relativi allegati; c) della delibera della Giunta regionale n. 123 del 17 marzo 2025, avente a oggetto la “definizione dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione alle strutture della Giunta Regionale della Campania ai sensi della l.r. 15.5.2024, n. 6 - Integrazione” e dei relativi allegati; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per il conferimento di incarichi dirigenziali e delibere regionali che ne hanno definito i requisiti e disposto l’avvio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, collocati in posizione utile in una graduatoria concorsuale ancora valida per l’accesso alla dirigenza dell’area tecnica, hanno impugnato l’avviso regionale del 20 marzo 2025 e le delibere di Giunta n. 94 e n. 123 del 2025. Hanno sostenuto che i profili dirigenziali oggetto dell’avviso fossero sovrapponibili a quelli del concorso e che la Regione avrebbe dovuto utilizzare la graduatoria vigente mediante scorrimento, anziché procedere al conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti regionali, dirigenti di altre amministrazioni o soggetti esterni. Sono stati dedotti, in particolare, il difetto di motivazione sulla scelta di non scorrere la graduatoria, la violazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 e delle disposizioni sulla validità e proroga delle graduatorie, nonché la violazione degli artt. 4 e 5 della l. 241/1990, per la mancata indicazione dell’ufficio competente, l’assenza di un decreto dirigenziale di approvazione, la mancata sottoscrizione dell’avviso e l’omessa individuazione del responsabile del procedimento. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione, la carenza d’interesse, l’incompletezza del contraddittorio e la sopravvenuta improcedibilità dopo il conferimento degli incarichi.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari della Regione. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa perché la controversia riguardava la scelta organizzativa e autoritativa di non utilizzare la graduatoria vigente, non la concreta assegnazione di incarichi dirigenziali o le modalità di scorrimento; ha ritenuto immediatamente lesivo l’avviso, quale attuazione della scelta contestata; ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio, non essendovi controinteressati tecnici rispetto alla mera scelta organizzativa; ha inoltre escluso l’improcedibilità, considerando i successivi conferimenti meri atti attuativi non autonomamente impugnabili nel giudizio. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha distinto il reclutamento del dirigente, che avviene mediante concorso e comporta l’accesso a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dal conferimento temporaneo dell’incarico dirigenziale, disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001. La Regione non aveva indetto un nuovo concorso, ma aveva attivato una procedura di interpello per attribuire incarichi temporanei, aperta anche a dirigenti di altre amministrazioni e, nei limiti di legge, a soggetti esterni. Pertanto, non era applicabile il principio della prevalenza dello scorrimento della graduatoria sul nuovo concorso, invocato dai ricorrenti, perché riferito a una diversa fattispecie. La scelta organizzativa dell’amministrazione è sindacabile solo in presenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, non ravvisata nel caso concreto. L’eventuale illegittimità della scelta del singolo destinatario dell’incarico avrebbe potuto essere contestata solo contro il provvedimento concreto di conferimento e dinanzi al giudice ordinario. È stato inoltre escluso il richiamo all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, riguardante i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, fattispecie diversa dal conferimento temporaneo di un incarico a un dirigente titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Anche la censura relativa agli artt. 4 e 5 della l. 241/1990 è stata respinta: l’avviso era riconducibile agli uffici regionali competenti perché attuava le delibere di Giunta, che avevano individuato la Direzione Generale per le Risorse Umane e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale e sul BURC. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 165/2001
«ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente»
La disposizione disciplina il conferimento temporaneo degli incarichi dirigenziali, distinto dal reclutamento e dall’accesso ai ruoli mediante concorso; consente la valutazione delle capacità e delle esperienze dei dirigenti e, nei casi previsti, il conferimento a dirigenti di altre amministrazioni o a soggetti esterni qualificati.
art. 19, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
«L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta»
L’amministrazione può rendere pubblici i posti di funzione disponibili e acquisire le disponibilità dei dirigenti mediante avviso, nell’ambito della procedura di conferimento dell’incarico.
art. 19, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001
«a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento»
Consente il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla disposizione.
art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001
«persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione»
Consente, entro i limiti legali e con motivazione espressa, il conferimento a tempo determinato di incarichi a soggetti esterni dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale; la motivazione puntuale è richiesta in sede di individuazione del destinatario concreto.
art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001
«contratti di lavoro subordinato a tempo determinato»
La disposizione riguarda i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e non si applica al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale a un soggetto già titolare di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato.
artt. 4 e 5 l. 241/1990
Le censure relative all’individuazione dell’unità organizzativa e del responsabile del procedimento sono infondate quando l’atto è chiaramente riconducibile agli uffici competenti sulla base delle delibere presupposte e delle modalità di pubblicazione istituzionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 97 Cost.
L’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione avviene, per la dirigenza, mediante la procedura concorsuale; tale fase deve essere distinta dal successivo conferimento temporaneo degli incarichi.
Massime di principio
- La scelta tra lo scorrimento di una graduatoria concorsuale vigente e l’indizione di un nuovo concorso riguarda il reclutamento e non è automaticamente applicabile alla diversa scelta dell’amministrazione di conferire incarichi dirigenziali temporanei ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001.
- Il conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale è distinto dall’accesso ai ruoli dirigenziali: il primo incide sull’attribuzione delle funzioni e sulla durata dell’incarico, mentre il secondo comporta il reclutamento e l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- La scelta organizzativa dell’amministrazione di attivare una procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, anziché utilizzare una graduatoria concorsuale per nuove assunzioni, rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza.
- L’eventuale contestazione della scelta del concreto destinatario di un incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 deve essere proposta contro il provvedimento di conferimento e appartiene, secondo la decisione, alla giurisdizione del giudice ordinario.
- L’avviso di interpello per incarichi dirigenziali è immediatamente lesivo per il soggetto che contesta la scelta organizzativa di non utilizzare una graduatoria vigente, anche prima dell’assegnazione concreta degli incarichi; i successivi conferimenti, se meramente attuativi, non determinano da soli la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sull’avviso.
- Quando l’avviso è adottato in attuazione di delibere che individuano gli uffici competenti e ne dispongono la pubblicazione istituzionale, la sua riconducibilità all’amministrazione può risultare dalle delibere presupposte e dai richiami contenuti nell’avviso, anche senza un autonomo decreto dirigenziale di approvazione o l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento.
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