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Sentenza

Sentenza del 31/07/2019 n. 4736 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IVA, sanzioni e interessi relativi agli anni 2008-2013. Gli accertamenti contestavano l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti emesse da società consorziate prive di effettiva autonomia gestionale e finanziaria, inserite in un sistema fraudolento finalizzato all'indebita detrazione dell'IVA. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa per il deposito tardivo del PVC, l'illegittimità della proroga dei termini di accertamento per gli anni 2008-2010, l'assenza di prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, l'errata individuazione del soggetto destinatario degli avvisi, la distinzione tra consorzio e consorziate, la nullità degli atti per mancata apposizione del timbro e l'illeggibilità o invalidità della firma del funzionario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado e la validità degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto irrilevante la contestazione sul deposito del PVC, poiché il documento era già conosciuto dalla società; ha escluso la prescrizione, ritenendo valido il raddoppio dei termini per gli anni 2008 e 2009 e comunque tempestivo l'accertamento per il 2010; ha considerato sufficienti gli elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, forniti dall'Ufficio per dimostrare il carattere fraudolento del sistema e l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. La prova dei pagamenti effettuati alle consorziate non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la reale natura delle operazioni. Sono state inoltre respinte le censure formali relative al timbro e alla sottoscrizione dell'atto. La società è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 3.000 euro per il primo grado e 4.000 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.Lgs. 546/1992

    Termini per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario.

    Il deposito dell'Amministrazione nell'ultimo giorno utile previsto dalla norma non viola automaticamente il diritto di difesa, soprattutto quando la documentazione era già conosciuta dal contribuente.

  • Art. 53 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina dell'appello nel processo tributario.

    L'appello deve rispettare i requisiti formali, inclusa la sottoscrizione del difensore; la resistente aveva eccepito l'inammissibilità per la mancanza di tale sottoscrizione.

  • Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 546/1992

    Requisiti del ricorso e della procura nel processo tributario.

    La sottoscrizione del ricorso e della procura costituisce requisito di validità e riconducibilità dell'atto alla parte e al difensore.

  • Art. 11 della Costituzione

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla società è stata ritenuta irrilevante, perché la documentazione contestata era già nella disponibilità della contribuente.

  • Norme sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di ipotesi di reato tributario

    Il raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile per gli anni 2008 e 2009, poiché la notizia di reato era stata comunicata alla Procura entro i termini ordinari di accertamento.

  • Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti

    Cass. nn. 5406/2016, 28683/2015, 428/2015, 12802/2011 e 15228/2001.

    L'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza soggettiva mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente provare l'effettiva genuinità dell'operazione. La regolarità formale dei pagamenti e delle fatture non è sufficiente, poiché può essere funzionale a dissimulare l'operazione fraudolenta.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'Amministrazione può provare l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti anche attraverso un insieme di indizi convergenti, quali assenza di autonomia delle società emittenti, amministratori o sedi ricorrenti, durata anomala delle imprese, mancato versamento dell'IVA e ripetuti mutamenti societari.
  • Quando l'Ufficio ha fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, il contribuente deve offrire una prova concreta e documentata della reale operatività dei fornitori e dell'effettività delle operazioni; non bastano la distinzione formale tra società, i pagamenti bancari o la regolarità apparente delle fatture.
  • La responsabilità fiscale può ricadere sull'utilizzatore delle fatture anche se l'IVA è stata materialmente pagata al fornitore, qualora risulti che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere il carattere fraudolento dell'operazione.
  • La tardiva produzione di documenti da parte dell'Ufficio non determina automaticamente la nullità del giudizio se il contribuente conosceva già quei documenti e ha avuto una concreta possibilità di contestarli.
  • Le eccezioni formali relative a timbro, firma o competenza del funzionario non sono decisive quando l'atto è comunque inequivocabilmente riconducibile all'Amministrazione e la sottoscrizione proviene da un dirigente competente.
  • In presenza di una notizia di reato trasmessa tempestivamente, i termini di accertamento possono essere prorogati secondo la disciplina applicabile ai reati tributari; la contestazione deve indicare con precisione perché, nel singolo anno d'imposta, il termine sarebbe decorso.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza: chi perde l'impugnazione può essere condannato a rimborsare i costi sia del primo sia del secondo grado.

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