Cassazione Penale, Sentenza n. 11314/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che gli aveva inflitto 4 anni e 8 mesi di reclusione e 18.000 euro di multa (applicazione ex art. 444 c.p.p. per il delitto previsto dagli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L'unico motivo di cassazione dedotto era la carenza di motivazione in ordine alla confisca: il giudice avrebbe disposto la confisca di due apparecchi cellulari, già sottoposti a sequestro probatorio, senza spiegare i motivi per cui il vincolo probatorio sarebbe stato trasformato in misura di sicurezza e senza indicare il rapporto funzionale degli oggetti con il reato contestato.
La decisione
Il difensore ha depositato rinuncia al ricorso (atto del 23/02/2026). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha comunque disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e il versamento in favore della Cassa delle ammende, fissato equitativamente in euro 500,00. La sentenza impugnata è quindi confermata in quanto il ricorso non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma dell'accordo di cui al giudice per le indagini preliminari: la pena è stata applicata con procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), criterio usato dal giudice di primo grado per comminare la pena concordata.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 80 comma 2
artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali in tema di reati in materia di sostanze stupefacenti; gli articoli sono stati richiamati per individuare il reato per cui è stata inflitta la pena.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio interpretativo in relazione agli effetti dell'inammissibilità: la Corte verifica l'assenza di elementi che dimostrino colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione delle conseguenze previste dalla legge processuale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: comporta l'onere delle spese del procedimento e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata per imporre le spese e il pagamento di euro 500,00.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina la dichiarazione di inammissibilità e impedisce l'esame del merito: se l'obiettivo è ottenere una pronuncia sulla legittimità di una confisca, non bisogna rinunciare al ricorso prima che la Corte si sia pronunciata.
- L'inammissibilità per rinuncia non esclude normalmente le conseguenze economiche processuali: ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la parte soccombente o il ricorso inammissibile può essere condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, anche se la Corte valuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La confisca di beni precedentemente sottoposti a sequestro probatorio richiede motivazione specifica: il giudice deve indicare le ragioni per cui il vincolo probatorio viene trasformato in misura di sicurezza (confisca) e il nesso tra gli oggetti e la fattispecie criminosa; la carenza di tale motivazione è censurabile in sede di impugnazione.
- Se si contesta la conversione di sequestro probatorio in confisca, il ricorso deve articolare concretamente il vizio motivazionale — individuando l'assenza di rapporto funzionale tra i beni e il reato o l'insufficienza delle prove — perché la Corte possa svolgere il suo controllo di legittimità.
- La presenza di una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non rende automatico il sacrificio dei diritti di impugnazione: il patteggiamento definisce la responsabilità e la pena, ma le misure patrimoniali accessorie (come la confisca) restano suscettibili di essere impugnate se carenti di motivazione.
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