Regolamento (UE) 2024/2113
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2113 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 aggiornando l’elenco delle persone soggette a misure restrittive per la situazione in Bielorussia e il coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Sulla base della gravità della situazione, il Consiglio inserisce 28 nuove persone fisiche nell’allegato I, richiamando in particolare violazioni dei diritti umani, repressione della società civile, sostegno al regime di Lukashenko e ruolo in procedimenti politici o nella propaganda di Stato. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, aggiungendo 28 nominativi all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide esclusivamente sul regime sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia istituito dal regolamento (CE) n. 765/2006, mediante l’inserimento di nuove persone fisiche nell’elenco di cui all’allegato I, sezione A, persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Non disciplina obblighi generali per operatori economici diversi dagli effetti conseguenti all’inserimento in elenco; non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2113 del Consiglio
Il regolamento aggiorna il regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Bielorussia, già istituito dal regolamento (CE) n. 765/2006, alla luce del persistente deterioramento della situazione interna bielorussa e del sostegno del Paese all’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Consiglio interviene mediante un atto di esecuzione fondato sull’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento base, inserendo nuove persone fisiche nell’elenco dei soggetti designati.
Contesto e finalità
Nei considerando il Consiglio richiama la condanna dell’Unione per la repressione contro ex prigionieri politici e familiari di prigionieri politici, nonché per il livello senza precedenti di repressione, le violazioni dei diritti umani e le restrizioni alla partecipazione politica in Bielorussia. L’obiettivo dell’atto è quello di rafforzare il regime sanzionatorio individuale contro soggetti ritenuti coinvolti nella repressione interna, nel sostegno al regime di Lukashenko o nella propaganda e nell’apparato giudiziario e di sicurezza.
Ambito dell’intervento normativo
Il regolamento non introduce una disciplina autonoma, ma modifica esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. In particolare, aggiunge 28 persone fisiche alla sezione A dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base. Il testo non contiene ulteriori categorie di soggetti, né disciplina esclusioni o deroghe specifiche.
Categorie di persone inserite nell’elenco
Le persone aggiunte appartengono, in sintesi, a diversi gruppi funzionali rilevanti per il sistema sanzionatorio:
- responsabili del GUBOPiK e di altre strutture di contrasto, indicati come coinvolti in arresti arbitrari, maltrattamenti e tortura di attivisti e membri della società civile;
- funzionari dell’ufficio del procuratore e giudici che hanno perseguito o condannato oppositori politici, giornalisti, attivisti e cittadini critici verso il regime;
- responsabili di istituti penitenziari e centri di custodia cautelare in cui sarebbero avvenute condizioni disumane, mancata assistenza medica e ulteriori violazioni dei diritti umani;
- dirigenti e propagandisti dei media di Stato, ritenuti portatori di narrazioni di sostegno al regime e di disinformazione contro l’opposizione democratica;
- un imprenditore beneficiario di un monopolio pubblico artificiale nel settore dell’olografia, considerato avvantaggiato dal regime di Lukashenko.
Contenuto dell’allegato
L’allegato riporta per ciascun soggetto:
- il nome con le varie traslitterazioni bielorusse e russe;
- i dati identificativi disponibili, quali data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, numero di identificazione personale o passaporto, quando indicati;
- i motivi specifici dell’inserimento, normalmente formulati in termini di responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, repressione della società civile e dell’opposizione democratica, sostegno al regime di Lukashenko o partecipazione a procedure politiche;
- la data di inserimento nell’elenco, indicata come 5 agosto 2024.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata delle modifiche all’elenco sanzionatorio europeo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di 28 persone fisiche alla sezione A dell’elenco, relativa alle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Motivazione dell’inserimento in elenco
Dai considerando emerge che l’Unione condanna la repressione in Bielorussia, le violazioni dei diritti umani, le restrizioni alla partecipazione politica e all’accesso ai media indipendenti. Il Consiglio ritiene che, data la gravità della situazione, 28 persone debbano essere inserite nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Tipologie di soggetti inseriti
Le persone aggiunte includono funzionari del GUBOPiK e di altre strutture di polizia e giustizia, direttori e giudici coinvolti in procedimenti politici, responsabili di carceri e centri di custodia cautelare, un dirigente dei media di Stato, un propagandista televisivo e un imprenditore ritenuto beneficiario di un monopolio creato artificialmente dallo Stato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i nuovi nominativi
L’allegato elenca uno per uno i 28 soggetti inseriti, con nome nelle diverse traslitterazioni, informazioni identificative essenziali, motivi dell’inserimento e data di inserimento nell’elenco, fissata al 5.8.2024.
Come è indicizzato
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