Regolamento (UE) 2024/2018
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2018 della Commissione, del 26 luglio 2024, per quanto riguarda la revisione dei diritti e dei corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e delle condizioni di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime tariffario dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, aggiornando l’elenco delle attività soggette a diritti e corrispettivi e introducendo o precisando importi fissi per varie tipologie di domande e notifiche. Vengono inoltre rivisti i termini di fatturazione, le modalità di imputazione dei costi delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, le regole sulle stime non vincolanti e le agevolazioni per micro, piccole e medie imprese. L’atto sostituisce l’allegato del regolamento (UE) 2018/764, si applica dal 1º ottobre 2024 e non opera retroattivamente sulle pratiche già presentate.
Revisione dei diritti, dei corrispettivi e delle condizioni di pagamento dovuti all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per autorizzazioni, certificazioni, registrazioni, notifiche e servizi connessi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai diritti e ai corrispettivi dovuti all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) per le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2016/796 e dagli atti di esecuzione collegati, in particolare per autorizzazioni all’immissione sul mercato dei veicoli e dei tipi di veicolo, certificati di sicurezza unici, approvazioni ERTMS di terra, impegni preliminari, ricorsi, registrazioni ERATV e notifiche sulle modifiche dei veicoli. Incide sui richiedenti che operano tramite lo sportello unico, sulle imprese ferroviarie, sui gestori dell’infrastruttura, sui detentori del veicolo e sui fabbricanti; riguarda anche le autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA) per la parte nazionale delle valutazioni e dei costi. Non si applica alle domande, richieste e notifiche presentate all’Agenzia prima della data di applicazione, per le quali continuano a valere le norme previgenti. Si applica negli Stati membri e, per il riferimento al SEE, anche nel contesto dello Spazio economico europeo.
Revisione dei diritti e dei corrispettivi dovuti all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2018 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/764, aggiornando il sistema di diritti e corrispettivi applicabili alle attività dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA). L’intervento risponde all’esperienza applicativa maturata, all’aumento del carico di lavoro dell’Agenzia e all’esigenza di rafforzare trasparenza, prevedibilità e recupero integrale dei costi.
Finalità e contesto
La Commissione richiama l’articolo 80 del regolamento (UE) 2016/796, che impone che i diritti siano fissati a un livello idoneo a coprire l’intero costo dei servizi. Dai considerando emerge che il regime 2018/764 era già soggetto a revisione periodica sulla base dei risultati finanziari dell’Agenzia e delle prospettive di spesa/entrata; l’esperienza concreta ha mostrato la necessità di introdurre ulteriori diritti fissi, chiarire le fatturazioni e disciplinare meglio i tempi di dichiarazione dei costi da parte delle NSA.
Ambito delle attività tariffate
L’articolo 2, come modificato, elenca in modo più articolato i casi in cui l’Agenzia riscuote diritti o corrispettivi. Rientrano tra le attività tariffate:
- la presentazione delle domande tramite lo sportello unico, se non già compresa nei diritti fissi;
- il trattamento di domande, richieste e notifiche, inclusi il rilascio di stime e i casi di ritiro della pratica;
- la revisione d’ufficio di decisioni adottate ai sensi delle direttive (UE) 2016/798 e 2016/797;
- la revoca di autorizzazioni o certificati di sicurezza unici in caso di accertata non conformità o perdita dei presupposti.
Sono inoltre specificate le principali categorie di pratiche: autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicolo, autorizzazioni di veicoli conformi a tipo, certificati di sicurezza unici, approvazioni ERTMS di terra, impegni preliminari, ricorsi, registrazioni ERATV e notifiche sulle modifiche dei veicoli.
Diritti fissi e regime variabile
Il regolamento introduce o conferma diritti fissi per alcune pratiche considerate sufficientemente standardizzate. In particolare, la tabella B dell’allegato stabilisce importi fissi per:
- autorizzazioni di veicoli conformi al tipo (con differenziazione per carri merci, carri auto e veicoli particolari, unità di trazione, vetture passeggeri, veicoli speciali e treni automotori);
- autorizzazioni di tipo di veicolo per carri merci con area d’uso nell’intera Unione, per un importo di 26.500 EUR;
- aggiornamenti/registrazioni ERATV di nuove versioni o varianti di tipo;
- notifiche ex articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.
Per le pratiche non coperte da importi fissi continua a operare un sistema a consuntivo, basato sulle ore effettive impiegate dal personale dell’Agenzia e da esperti esterni, oltre ai costi delle NSA per la parte nazionale.
Tariffa oraria e diritti connessi allo sportello unico
L’allegato fissa la tariffa oraria dell’Agenzia a 265 EUR. È inoltre previsto un insieme di importi fissi per l’uso dello sportello unico, pari a 464 EUR per ciascuna delle principali istanze ivi presentate: certificato di sicurezza unico, autorizzazione di tipo di veicolo, autorizzazione di un veicolo diversa da quella in conformità al tipo, approvazione ERTMS di terra e procedura di impegno preliminare.
Stime, controllo dei costi e revisione della stima
Su richiesta del soggetto interessato, l’Agenzia rilascia una stima non vincolante dei diritti e dei corrispettivi, e informa anche sulla data di emissione delle fatture. Durante il procedimento, l’Agenzia e le NSA monitorano i costi; se il costo previsto rischia di superare la stima di oltre il 15%, il richiedente ne è informato su richiesta. Se la procedura si prolunga oltre un anno, è possibile chiedere una nuova stima.
Fatturazione e modalità di pagamento
L’articolo 5 è profondamente rivisto. La fattura deve essere emessa entro 60 giorni di calendario dalla decisione dell’Agenzia, dalla decisione della commissione di ricorso, dalla conclusione del servizio, dal ritiro della domanda/richiesta/notifica o da altro evento che comporti la cessazione del trattamento. Per i diritti fissi esigibili alla presentazione, l’Agenzia può concordare con il singolo richiedente una scadenza più breve e modalità particolari di fatturazione, comprese fatture mensili.
È inoltre previsto che l’Agenzia possa fatturare importi intermedi ogni sei mesi o emettere più fatture, se opportuno. La fattura è intestata al richiedente indicato nello sportello unico oppure, a seconda dei casi, al soggetto che richiede la registrazione ERATV, presenta la notifica o richiede un servizio.
Parte nazionale e dichiarazioni dei costi delle NSA
Le NSA devono trasmettere all’Agenzia una dichiarazione dei costi entro 30 giorni di calendario dalle date rilevanti, con dettagli sul calcolo dei costi. Il sistema distingue tra costi per compito svolto e tempo impiegato oppure, ove previsto, tariffe fisse per la parte nazionale della pratica, comprese le valutazioni delle stazioni di frontiera quando pertinenti. Le NSA ricevono il rimborso secondo i termini applicabili.
Agevolazioni per le PMI
Il regolamento mantiene una riduzione del 20% dei diritti, su istanza del richiedente, per microimprese, piccole e medie imprese. Ai fini dell’agevolazione, le imprese devono essere autonome e rientrare nella definizione della raccomandazione 2003/361/CE; la prova della qualifica va depositata entro un mese dalla domanda, richiesta o notifica. L’Agenzia può respingere la richiesta di riduzione in caso di dubbio o insufficienza della documentazione.
Revisione del regime e allegato sostitutivo
L’articolo 10, paragrafo 3, viene riscritto per prevedere che il regolamento sia sottoposto a revisione, sulla base delle informazioni annuali dell’Agenzia, al fine di introdurre diritti fissi. L’allegato è sostituito integralmente e contiene anche il criterio di indicizzazione annuale dei diritti, legato all’IPCA Eurostat (tutte le voci, tutti i paesi UE), con applicazione del valore registrato tre mesi prima dell’indicizzazione.
Entrata in vigore e applicazione transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º ottobre 2024. Le domande, richieste e notifiche presentate all’Agenzia prima di tale data restano disciplinate dal regime previgente, evitando effetti retroattivi sulle pratiche già avviate.
Disposizioni principali
Aggiornamento del perimetro delle attività tariffate
L’articolo 1 modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/764 chiarendo i casi in cui l’Agenzia riscuote diritti o corrispettivi. Sono incluse la presentazione tramite sportello unico, il trattamento di domande, richieste e notifiche, il rilascio di stime, i casi di ritiro della pratica e le revisioni d’ufficio di decisioni adottate ai sensi delle direttive (UE) 2016/798 e 2016/797. È prevista anche la possibilità di riscuotere diritti in caso di revoca dell’autorizzazione o del certificato di sicurezza unico per sopravvenuta non conformità.
Introduzione di diritti fissi per specifiche pratiche
Per alcune pratiche l’importo è fisso e va pagato alla presentazione: autorizzazioni per carri merci con area d’uso nell’intera Unione, autorizzazioni di veicoli conformi a tipo, registrazioni ERATV di nuove versioni o varianti di tipo e notifiche ex articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545. I valori fissi sono indicati nell’allegato, tabella B.
Metodo di calcolo dei diritti e dei corrispettivi variabili
Per le pratiche non coperte da importi fissi, i diritti sono calcolati sulla base delle ore impiegate dal personale dell’Agenzia e da esperti esterni, moltiplicate per la tariffa oraria dell’Agenzia, più i costi eventualmente dichiarati dalle NSA per la parte nazionale. Per i servizi di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/796, il corrispettivo è ripartito per partecipante, salvo diverso accordo.
Riduzione per microimprese, piccole e medie imprese
Su richiesta del richiedente, è riconosciuta una riduzione del 20% dei diritti riscossi per domande, richieste e notifiche. La riduzione spetta a imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, detentori del veicolo o fabbricanti autonomi stabiliti o con sede legale in uno Stato membro del SEE, purché soddisfino i requisiti della raccomandazione 2003/361/CE. La prova della qualifica va presentata entro un mese; l’Agenzia può respingere la richiesta in caso di dubbi o mancanza di giustificazioni.
Stime non vincolanti e monitoraggio dei costi
L’Agenzia, su richiesta, rilascia una stima non vincolante dei diritti e dei corrispettivi, comprensiva delle informazioni sulla data di emissione delle fatture. Durante il trattamento della pratica, Agenzia e NSA monitorano i costi; su richiesta del richiedente, l’Agenzia informa se i costi rischiano di superare la stima di oltre il 15%. Se la pratica dura più di un anno, il richiedente può domandare una nuova stima.
Fatturazione, termini di emissione e modalità speciali
L’Agenzia deve emettere la fattura entro 60 giorni di calendario dalla decisione, dalla decisione della commissione di ricorso, dalla conclusione del servizio, dal ritiro della pratica o da altro evento che ne determini la cessazione. Per i diritti fissi esigibili alla presentazione, può concordare con il singolo richiedente una scadenza più breve e modalità particolari, inclusa la fatturazione mensile. L’Agenzia può anche fatturare importi intermedi ogni sei mesi o emettere più fatture.
Dichiarazioni dei costi delle NSA e rimborso
Le NSA devono trasmettere all’Agenzia, entro 30 giorni di calendario dalle date rilevanti, una dichiarazione dei costi da allegare alla fattura, con indicazione dettagliata del metodo di calcolo. I costi delle NSA, ove pertinenti, devono essere specificati per compito svolto e tempo impiegato oppure mediante tariffe fisse. Le NSA ricevono il rimborso entro i termini previsti dalle disposizioni sulla fatturazione e sul pagamento.
Revisione del regime tariffario e aggiornamento allegato
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/764 è sostituito per prevedere che il regolamento sia revisionato, sulla base delle informazioni annuali dell’Agenzia, al fine di introdurre diritti fissi. L’allegato è integralmente sostituito e contiene la tariffa oraria di 265 EUR, i diritti fissi per lo sportello unico e quelli per le varie categorie di domande, richieste e notifiche, nonché il criterio di indicizzazione legato all’IPCA Eurostat.
Applicazione temporale e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2024. Non si applica alle domande, richieste e notifiche presentate all’Agenzia prima della data di applicazione.
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