Regolamento (UE) 2024/2055
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma la permanenza nell’elenco della quasi totalità dei soggetti già inclusi, dopo riesame delle decisioni nazionali competenti e delle osservazioni degli interessati, ed elimina la voce relativa a una persona deceduta. Contestualmente, una nuova voce viene assoggettata alle misure previste dalla posizione comune 2001/931/PESC e viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/329.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato, nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di lotta al terrorismo. L’ambito è quello dell’Unione europea e la disciplina opera direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. L’allegato comprende soggetti individuati sulla base delle decisioni delle autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC; una persona deceduta viene espunta dall’elenco.
Aggiornamento dell’elenco UE antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055 aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive specifiche dell’Unione contro determinate persone, gruppi ed entità implicati in atti terroristici. L’intervento è motivato dal riesame periodico previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e si fonda sulle decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC.
Contesto e finalità
Il Consiglio richiama l’adozione, il 16 gennaio 2024, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/329, che aveva già stabilito un elenco aggiornato. Nel nuovo provvedimento si dà conto dell’avvenuta comunicazione, ove possibile, delle motivazioni dell’inserimento e dell’informativa inviata ai soggetti interessati sulla possibilità di chiedere tali motivazioni. Il Consiglio afferma inoltre di avere riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni ricevute e delle informazioni aggiornate trasmesse dalle autorità nazionali competenti.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità indicati nell’allegato. L’effetto giuridico è quello di confermare o aggiornare l’assoggettamento alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, con efficacia in tutti gli Stati membri per effetto dell’applicabilità diretta del regolamento.
Esito del riesame dell’elenco
Il Consiglio conclude che:
- la voce relativa a una persona deceduta deve essere cancellata dall’elenco;
- per le altre persone, gruppi ed entità già elencati, le misure restrittive continuano ad applicarsi perché le autorità competenti hanno adottato decisioni rilevanti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC;
- per un ulteriore gruppo, la decisione delle autorità competenti comporta l’applicazione delle misure previste dagli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC.
Allegato: elenco aggiornato
L’allegato contiene l’elenco nominativo delle persone e delle organizzazioni interessate. Tra i gruppi e le entità figurano, tra gli altri, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), le Tigri per la liberazione della patria tamil (LTTE), il Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP), la Jihad islamica palestinese (PIJ), il Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) e The Base.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
Per esigenze di aggiornamento dell’elenco, il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame e aggiornamento dell’elenco
Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, ha riesaminato l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sul relativo status a livello nazionale.
Permanenza delle misure restrittive e cancellazione di una persona deceduta
Il Consiglio conclude che le misure restrittive devono continuare ad applicarsi alle persone, ai gruppi e alle entità per i quali le autorità competenti hanno adottato decisioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC. Una voce relativa a una persona deceduta viene invece cancellata dall’elenco.
Nuovo soggetto assoggettato alle misure della posizione comune 2001/931/PESC
Il Consiglio rileva che per un ulteriore gruppo le autorità competenti hanno adottato una decisione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, con conseguente applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune.
Allegato con l’elenco aggiornato
L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 è contenuto nell’allegato del regolamento e include soggetti individuali e organizzazioni riconducibili al terrorismo, tra cui Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, il LTTE, il PIJ, il PFLP, il DHKP/C e The Base.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/329
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/329 è espressamente abrogato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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