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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2027

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 della Commissione, del 26 luglio 2024, relativo alle attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE

Normativa europea32024R2027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta il quadro tecnico-operativo per la verifica, da parte di organismi accreditati, delle informazioni comunicate dalle società ai fini del regolamento FuelEU Maritime. Stabilisce requisiti su piano di monitoraggio, raccolta documentale, analisi dei rischi, visite in sito, trattamento di inesattezze e difformità, relazione di verifica e calcolo del saldo di conformità. Definisce inoltre criteri di competenza, indipendenza e qualità per i verificatori, nonché le modalità di registrazione nella banca dati FuelEU e di approvazione di accantonamenti, prestiti e pooling.

Regolamento di esecuzione sulle attività di verifica, l’accreditamento dei verificatori e la comunicazione dei risultati previsti dal regolamento (UE) 2023/1805 sul FuelEU Maritime.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di valutazione dei piani di monitoraggio e di verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU delle società responsabili di navi rientranti nel regolamento (UE) 2023/1805, nonché ai verificatori che effettuano tali attività. Disciplina anche il calcolo e la comunicazione del saldo di conformità, dei meccanismi di flessibilità (accantonamenti, prestiti e pooling) e i requisiti organizzativi e professionali dei verificatori accreditati. Si applica nel territorio dell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º settembre 2024.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 sulla verifica FuelEU Maritime

Il regolamento definisce le regole tecniche e procedurali per verificare la conformità al regolamento (UE) 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo. La finalità è garantire un sistema solido, trasparente e non discriminatorio di monitoraggio, comunicazione e verifica, affidato a verificatori indipendenti e accreditati.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge l’esigenza di assicurare l’accuratezza dei dati comunicati dalle società, tramite verifica di terzi, e di allineare il nuovo regime con il regolamento delegato (UE) 2023/2917 per razionalizzare le attività di verifica. Il regolamento si inserisce nel quadro FuelEU Maritime e completa gli obblighi sostanziali del regolamento (UE) 2023/1805 con regole di controllo, calcolo e attestazione della conformità.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda:

  • le società responsabili delle navi soggette al regolamento (UE) 2023/1805;
  • i verificatori che valutano i piani di monitoraggio, verificano le relazioni FuelEU e le relazioni parziali FuelEU;
  • le attività connesse al calcolo del saldo di conformità, all’uso dei meccanismi di flessibilità e alla registrazione nella banca dati FuelEU.

Si applica alle operazioni marittime e alle informazioni di monitoraggio relative al consumo di combustibile, all’energia elettrica da terra, alle fonti energetiche sostitutive, alle tratte, agli scali e alle eccezioni previste dal FuelEU Maritime.

Definizioni chiave

L’articolo 2 chiarisce concetti essenziali per l’applicazione del sistema di verifica. Tra i più rilevanti figurano:

  • "difformità", distinta tra piano di monitoraggio, relazione FuelEU e comportamento del verificatore;
  • "inesattezza" e "inesattezza rilevante";
  • "garanzia ragionevole", intesa come livello elevato ma non assoluto di affidabilità;
  • i diversi profili di rischio: rischio intrinseco, di controllo, di non individuazione e di verifica;
  • "soglia di rilevanza";
  • "verifica", "relazione FuelEU" e "relazione parziale FuelEU";
  • i ruoli interni del verificatore: auditor, responsabile del gruppo di audit, responsabile del riesame indipendente ed esperto tecnico.

L’articolo 3 introduce una presunzione di conformità per i verificatori che rispettano norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale, nei limiti della copertura di tali norme.

Valutazione dei piani di monitoraggio

La sezione dedicata alla valutazione del piano di monitoraggio impone alle società di fornire al verificatore il piano secondo il modello del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2031, con eventuale traduzione inglese. Prima della valutazione, devono essere trasmesse informazioni tecniche e documentali su:

  • impianti di bordo, flussimetri, classe ghiaccio, altre fonti di energia e procedure di flusso dati;
  • valutazione del rischio e sistema di controllo;
  • eventuali modifiche del sistema di monitoraggio;
  • documento di conformità FuelEU già rilasciato, certificato ISM e scheda sinottica continua SOLAS.

Il verificatore deve accertare completezza, accuratezza, pertinenza e conformità del piano, verificando in particolare la correttezza del modello usato, la corrispondenza tra armatore, proprietario registrato e paese di registrazione, la descrizione di combustibili, altre fonti di energia, apparecchiature e procedure. Può usare tecniche di audit, inclusi indagini, ispezioni e osservazioni.

Visite in sito e visite virtuali

Per la valutazione del piano di monitoraggio il verificatore deve effettuare visite in sito per comprendere le procedure e convalidare le informazioni. La visita può essere virtuale solo in presenza di determinate condizioni, tra cui:

  • conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione;
  • complessità tale da escludere la necessità di una visita fisica;
  • possibilità di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;
  • circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili che impediscano la visita fisica.

La rinuncia alla visita è possibile solo se sussistono cumulativamente alcune condizioni, ma non è ammessa per la prima valutazione del piano o se il piano è stato modificato nel periodo di riferimento in base all’articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1805. Ogni scelta va motivata nella documentazione interna di verifica.

Gestione delle difformità nel piano

Se il verificatore rileva difformità nel piano di monitoraggio, deve segnalarle tempestivamente alla società, assegnando un termine per la correzione. La società deve presentare il piano riveduto per rivalutazione. Le difformità corrette vanno registrate come risolte nella documentazione interna.

Riesame indipendente e conclusioni sulla valutazione del piano

Prima della trasmissione alla società, la documentazione interna e il progetto di conclusioni sono sottoposti al responsabile del riesame indipendente, che verifica il rispetto del regolamento e della diligenza professionale. Le conclusioni scritte del verificatore indicano se il piano è conforme o contiene difformità, descrivono sinteticamente le procedure svolte, le visite effettuate o omesse e le difformità non corrette.

Verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali

Per la relazione FuelEU le società devono usare un modello elettronico basato sull’allegato II e trasmettere le informazioni nella banca dati FuelEU. Dopo la verifica, il verificatore registra una versione della relazione nella banca dati.

Prima della verifica, le società forniscono almeno:

  • elenco delle tratte e degli scali;
  • informazioni sulle lacune nei dati e sui metodi di stima;
  • copia della relazione dell’anno precedente, se il verificatore è diverso;
  • copia del piano o dei piani di monitoraggio applicati e delle relative conclusioni di verifica.

Su richiesta del verificatore, devono essere prodotti ulteriori documenti, tra cui giornale di bordo, registro degli oli minerali, documenti di bunkeraggio, certificati di combustibile, documenti di consegna dell’energia elettrica, documenti sulla distanza percorsa e il tempo in mare, carte dei ghiacci e ogni altro elemento utile. Le società devono conservare tali informazioni per almeno cinque anni.

In caso di cambio di società, la società trasferente deve fornire una relazione parziale FuelEU per il periodo di propria responsabilità, che viene verificata dal verificatore già incaricato sulla nave.

Analisi strategica, analisi dei rischi e piano di verifica

All’inizio della verifica il verificatore svolge un’analisi strategica per stimare natura, estensione e complessità dei compiti. Deve raccogliere e riesaminare le informazioni necessarie per valutare competenze della squadra, tempi contrattuali e capacità di svolgere la valutazione dei rischi.

L’analisi dei rischi deve considerare, oltre ai rischi già previsti dal regolamento (UE) 2023/1805, i rischi intrinseci, di controllo e di non individuazione, con attenzione almeno a:

  • dati delle tratte;
  • consumo di combustibile;
  • fattori di emissione;
  • energia proveniente da fonti sostitutive;
  • aggregazioni di dati nella relazione FuelEU.

Sulla base di tali valutazioni il verificatore redige un piano di verifica comprendente programma, piano delle prove e piano di campionamento.

Attività di verifica sui dati comunicati

Il verificatore deve applicare il piano di verifica e controllare l’effettiva esistenza e corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione. Le tecniche di verifica comprendono almeno:

  • indagini presso il personale;
  • ispezione documentale;
  • walkthrough.

La verifica dei dati comunicati include controlli dettagliati fino alla fonte primaria, controlli incrociati con fonti esterne, riconciliazioni, controlli di soglia e ricalcoli. L’oggetto dell’esame comprende, tra l’altro, attribuzione del consumo di combustibile, fonti energetiche, fattori di emissione, uso di OPS, completezza dei dati, coerenza tra aggregati e fonti primarie, attendibilità e accuratezza.

Dati mancanti, soglia di rilevanza e visite in sito

Se sono stati usati metodi per integrare dati mancanti, il verificatore deve controllare che siano adeguati e correttamente applicati; se non erano già valutati, deve verificare che non comportino sottostima delle emissioni né inesattezze rilevanti.

La soglia di rilevanza è fissata al 5% del totale comunicato per ciascuna voce relativa a consumo di combustibile, elettricità, distanza percorsa e tempo trascorso in mare o all’ormeggio.

Anche per la verifica della relazione FuelEU sono previste visite in sito e, in via eccezionale, visite virtuali o rinuncia alla visita, con limiti più stringenti per le prime verifiche e per i casi in cui il verificatore non abbia effettuato visite nei periodi precedenti indicati dal regolamento.

Trattamento di inesattezze e difformità, conclusione della verifica

Se emergono inesattezze o difformità, il verificatore deve segnalarle tempestivamente e chiedere correzioni entro un termine ragionevole. Se non corrette, la società deve spiegare le cause principali prima della relazione di verifica. Il verificatore valuta l’impatto delle inesattezze o difformità sulle emissioni totali e sulle altre informazioni pertinenti, determinando se siano rilevanti anche quando inferiori alla soglia, in ragione di entità, natura o circostanze.

Per chiudere la verifica, il verificatore conferma il completamento di tutte le attività, svolge le analisi finali sui dati aggregati, verifica la conformità ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1805, trasmette documentazione e progetto di relazione al responsabile del riesame indipendente e autorizza un soggetto a autenticare la relazione.

Relazione di verifica e raccomandazioni di miglioramento

La relazione di verifica è registrata nella banca dati FuelEU e accessibile allo Stato di riferimento. Deve indicare se la relazione FuelEU o parziale è conforme o non conforme: la conformità è possibile solo se la relazione è priva di inesattezze rilevanti.

Il verificatore deve descrivere le inesattezze e le difformità con sufficiente dettaglio, indicando entità, natura, rilevanza e riferimento all’elemento della relazione o del piano di monitoraggio, o al requisito giuridico interessato. Le raccomandazioni di miglioramento sono obbligatorie per le inesattezze o difformità non corrette che non raggiungono la soglia di rilevanza, e possono essere formulate anche in altri casi. L’anno successivo il verificatore controlla se la società vi ha dato seguito.

Verifica delle relazioni parziali in caso di trasferimento

In caso di trasferimento della nave da una società a un’altra, la società che ha operato il trasferimento presenta una relazione parziale FuelEU per il periodo di sua responsabilità. Tale relazione è verificata e registrata dal verificatore che aveva seguito la nave nel periodo pertinente, secondo le regole della sezione sulla verifica delle relazioni FuelEU.

Calcoli aggiuntivi del verificatore e saldo di conformità

Sulla base della relazione FuelEU conforme, il verificatore calcola:

  • l’intensità media annua dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo;
  • il saldo di conformità, corretto per eventuali anticipi di eccedenza accantonata o presa in prestito;
  • il numero di scali in porto non conformi, inclusi i tempi di ormeggio e, se del caso, di ancoraggio;
  • la quantità di energia annua usata a bordo, esclusa l’energia fornita tramite OPS;
  • la quantità di energia annua proveniente da RFNBO.

Entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, e comunque non oltre un mese da tale data, il verificatore registra nella banca dati FuelEU le informazioni richieste, indicando anche riferimento alla relazione di verifica, alla relazione FuelEU, ai piani di monitoraggio e alle fonti dei dati.

Accantonamenti, prestiti e pooling

Se la nave presenta eccedenza di conformità, il verificatore può approvare l’accantonamento solo se la richiesta è conforme agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (UE) 2023/1805 e ai calcoli del presente regolamento. In caso di disavanzo, può approvare il prestito dell’anticipo dell’eccedenza di conformità dal periodo successivo solo se le condizioni sostanziali sono rispettate; il prestito comporta la sottrazione del valore moltiplicato per 1,1 dal saldo del periodo successivo.

Per il pooling, le società notificano nella banca dati FuelEU l’intenzione di includere il saldo di conformità in un pool e la distribuzione del saldo totale tra le navi partecipanti. Il verificatore selezionato controlla la conformità della distribuzione all’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1805 e ai calcoli dell’articolo 26; il pool è valido solo se sussistono tutte le condizioni dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1805.

Requisiti organizzativi e professionali dei verificatori

Il regolamento impone un processo continuo di garanzia delle competenze, con criteri generali e specifici per tutto il personale coinvolto nelle verifiche. Il verificatore deve prevedere formazione continua, controllo annuale delle prestazioni, valutazione della capacità di assumere incarichi in base all’ambito di accreditamento e registrazione dei risultati del sistema di competenze.

Le squadre di verifica devono includere almeno un auditor responsabile del gruppo di audit; possono essere integrati, secondo complessità e necessità, da altri auditor ed esperti tecnici. Il responsabile del riesame indipendente deve essere esterno alla squadra di verifica.

Gli auditor devono conoscere il regolamento (UE) 2023/1805, il diritto derivato e gli orientamenti della Commissione e degli Stati membri, oltre ad avere esperienza in revisione dati, analisi dei rischi, campionamento, sistemi informatici, attività di flusso dati e controllo. L’allegato V richiede conoscenze settoriali marittime specifiche, tra cui MARPOL, SOLAS, SEEMP, combustibili, misurazioni, fattori di emissione, dati di localizzazione e processi di monitoraggio del carico, della distanza e del tempo in mare.

Qualità, riservatezza, indipendenza e imparzialità

Il verificatore deve istituire procedure e sistemi di gestione della qualità conformi alla norma armonizzata richiamata dall’articolo 35, con politiche, riesami della direzione, audit interni, azioni correttive, misure preventive e controllo della documentazione. Deve inoltre disciplinare comunicazione con la società, tutela della riservatezza, trattamento di ricorsi e reclami, revisione di relazioni errate, esternalizzazioni e piena responsabilità per il personale assunto.

L’indipendenza e l’imparzialità sono presidiate in modo rigoroso: il verificatore non può avere relazioni che compromettano obiettività o creare conflitti di interesse, né fornire consulenza o assistenza tecnica sul sistema di monitoraggio e comunicazione della società. Sono specificamente vietati il riesame indipendente e la presentazione della relazione affidati all’esterno. In caso di verifiche ripetute sulla stessa società, il verificatore deve rivalutare i rischi di imparzialità e adottare misure di mitigazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º settembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e impostazione generale

L’articolo 1 elenca le materie disciplinate: valutazione della conformità dei piani di monitoraggio, documentazione da fornire ai verificatori, verifica delle relazioni FuelEU, analisi dei rischi, soglia di rilevanza, garanzia ragionevole, inesattezze e difformità, contenuto della relazione di verifica, raccomandazioni di miglioramento, visite in sito, comunicazione e competenze dei verificatori, e requisiti di competenze e procedure.

Definizioni e presunzione di conformità

L’articolo 2 introduce le definizioni operative, tra cui accreditamento, difformità, garanzia ragionevole, soglia di rilevanza, rischi di verifica, inesattezza, inesattezza rilevante, sito, documentazione interna di verifica, auditor FuelEU, responsabile del riesame indipendente, esperto tecnico, verifica, relazione FuelEU e relazione parziale FuelEU. L’articolo 3 prevede che il verificatore conforme alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale sia considerato conforme ai requisiti del regolamento nei limiti in cui tali norme coprano i requisiti pertinenti.

Valutazione dei piani di monitoraggio

Gli articoli 4-9 disciplinano il flusso di informazioni iniziale, la verifica del piano di monitoraggio, le visite in sito, il trattamento delle difformità, il riesame indipendente e le conclusioni del verificatore. Le società devono fornire il piano secondo il modello del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2031, eventuale traduzione in inglese e un insieme dettagliato di documenti tecnici, certificazioni e informazioni sul sistema di controllo. Il verificatore deve accertare completezza, accuratezza, pertinenza e conformità del piano; può svolgere indagini, ispezioni e osservazioni; deve effettuare visite in sito o, a condizioni tassative, visite virtuali o rinunciarvi, con esclusione della rinuncia nelle prime valutazioni o in caso di modifiche del piano ex articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2023/1805. Le difformità vanno comunicate e corrette prima della conclusione, che deve indicare esito, sintesi delle attività svolte e difformità residue.

Verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali

Gli articoli 10-25 regolano il modello elettronico della relazione FuelEU, le informazioni che le società devono fornire, l’analisi strategica, l’analisi dei rischi, il piano di verifica, le attività di verifica, il controllo dei dati comunicati, la gestione dei dati mancanti, la soglia di rilevanza, le visite in sito, il trattamento di inesattezze e difformità, la conclusione della verifica, le raccomandazioni di miglioramento, la relazione di verifica e il riesame indipendente. Il verificatore lavora sulla base di un modello elettronico inserito nella banca dati FuelEU, esamina tratte, scali, dati di bunkeraggio, documenti di consegna energia elettrica, certificati combustibili, carte dei ghiacci e ogni altro documento utile. La soglia di rilevanza è fissata al 5% del totale comunicato per ciascuna voce. La relazione è conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. In caso di trasferimento della nave, la società trasferente trasmette una relazione parziale FuelEU che è verificata dal verificatore che ha seguito la nave sotto la sua responsabilità.

Saldo di conformità, flessibilità e pooling

Gli articoli 26-29 disciplinano i calcoli che il verificatore deve svolgere sulla base della relazione FuelEU conforme: intensità media annua dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, saldo di conformità della nave, numero di scali in porto non conformi, energia annua usata a bordo esclusa l’OPS e quantità di energia da RFNBO. Il verificatore registra nella banca dati FuelEU, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e comunque non oltre un mese da tale data, le informazioni relative ai calcoli e ai riferimenti documentali. Dopo l’applicazione dei meccanismi di flessibilità previsti dal regolamento (UE) 2023/1805 e dal presente regolamento, registra il saldo di conformità verificato e notifica alla Commissione e allo Stato di riferimento se il documento di conformità FuelEU può essere rilasciato. Sono disciplinati anche accantonamento dell’eccedenza di conformità, prestito dall’anno successivo con fattore moltiplicativo 1,1 e pooling: la validità delle richieste dipende dalla conformità ai presupposti sostanziali del regolamento (UE) 2023/1805.

Requisiti dei verificatori: competenze, qualità e indipendenza

Gli articoli 30-38 stabiliscono un processo continuo di garanzia delle competenze, la composizione delle squadre di verifica, i requisiti per auditor e responsabili del riesame indipendente, il ricorso a esperti tecnici, le procedure di verifica e il sistema di gestione della qualità, la documentazione interna, i registri e la comunicazione, nonché le regole stringenti su indipendenza e imparzialità. Il verificatore deve disporre di criteri di competenza generali e specifici, formazione continua, valutazione periodica del rendimento e procedure di controllo qualità almeno annuali, con riesami non intervallati da più di 15 mesi. È vietato fornire consulenza o assistenza tecnica che comprometta l’imparzialità, e il riesame indipendente e la presentazione della relazione non possono essere esternalizzati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 39 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1º settembre 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoambienteenergiaaccreditamento e verificasicurezza marittima

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