Regolamento (UE) 2024/2031
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2031 della Commissione, del 26 luglio 2024, relativo al modello per i piani di monitoraggio a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un modello elettronico standardizzato per i piani di monitoraggio previsti dal regolamento FuelEU Maritime. Definisce la struttura, i dati obbligatori, le procedure e i metodi da indicare per consentire un monitoraggio uniforme del consumo energetico e dei fattori di emissione delle navi. Il modello deve essere usato dalle società per la trasmissione del piano e dai verificatori per la sua registrazione nella banca dati FuelUE. Sono previste sezioni specifiche per dati identificativi, tecnici, procedure di monitoraggio, gestione delle lacune dei dati e attività di controllo.
Modello elettronico uniforme per i piani di monitoraggio previsti dal regolamento (UE) 2023/1805 sul FuelEU Maritime, da utilizzare per la trasmissione e la registrazione nella banca dati FuelEU.
Ambito di applicazione
Si applica alle società tenute a presentare un piano di monitoraggio ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/1805 e ai verificatori incaricati di valutarlo e registrarlo nella banca dati FuelEU ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Riguarda le navi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805 e disciplina esclusivamente il formato e il contenuto del modello elettronico del piano di monitoraggio; non introduce un regime sostanziale autonomo di emissioni, ma attua obblighi già previsti dal regolamento quadro. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Modello per il piano di monitoraggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2031 della Commissione attua il regolamento (UE) 2023/1805 (FuelEU Maritime) predisponendo un modello elettronico uniforme per i piani di monitoraggio delle società. L’obiettivo è assicurare una presentazione e una registrazione standardizzate, complete e trasparenti, in modo da rendere omogenea l’attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione nel trasporto marittimo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il piano di monitoraggio deve documentare in modo completo e trasparente il metodo di monitoraggio e comunicazione applicato a ciascuna nave rientrante nel FuelEU Maritime. La Commissione intende evitare difformità operative tra società e verificatori, imponendo un formato elettronico comune e specifiche tecniche uniformi per la compilazione e l’uso del modello.
Ambito di applicazione soggettivo e funzionale
Il regolamento riguarda le società tenute a trasmettere il piano di monitoraggio al verificatore ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/1805 e i verificatori che devono registrare il piano valutato nella banca dati FuelEU ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Il testo non disciplina direttamente le sanzioni o i criteri sostanziali di conformità, ma il solo formato del piano e le informazioni minime da inserire.
Modello elettronico e uso della banca dati FuelEU
L’articolo 1 stabilisce che le società devono utilizzare la versione elettronica del modello contenuto nell’allegato, reso accessibile nella banca dati FuelEU, per la trasmissione del piano di monitoraggio. La medesima versione elettronica è obbligatoria per i verificatori ai fini della registrazione del piano valutato. Il richiamo alla banca dati FuelEU implica che il processo sia interamente gestito in formato elettronico e centralizzato.
Contenuto del piano di monitoraggio
L’allegato definisce una struttura molto dettagliata del piano, articolata in sei parti:
- Parte A: foglio di registrazione delle revisioni;
- Parte B: dati di base;
- Parte C: dati di attività;
- Parte D: lacune nei dati;
- Parte E: gestione;
- Parte F: ulteriori informazioni.
Nella Parte B sono richiesti, tra l’altro, i dati identificativi della nave e dell’armatore/società, il tipo di nave, la stazza, la portata lorda, le unità di consumo di combustibile, le apparecchiature per l’alimentazione elettrica da terra (OPS), le tecnologie a zero emissioni (ZET), la domanda di energia elettrica all’ormeggio, gli eventuali sistemi di propulsione assistita dal vento (WAPS) e le procedure per mantenerne aggiornata la completezza.
La Parte C disciplina il monitoraggio dei dati di attività, includendo:
- i metodi per determinare il consumo di combustibile di ciascuna unità di consumo;
- le procedure per combustibile imbarcato e contenuto nei serbatoi;
- i controlli incrociati con le BDN;
- i metodi per determinare la densità del combustibile;
- il livello di incertezza del monitoraggio;
- il monitoraggio dell’energia fornita da OPS o da tecnologie a zero emissioni;
- il consumo di combustibile in navigazione in presenza di ghiaccio;
- le procedure generali di misurazione;
- la registrazione delle tratte, della distanza percorsa, del tempo in mare e all’ormeggio.
La Parte D disciplina i metodi da utilizzare per colmare lacune informative, in particolare per il consumo di combustibile, l’energia fornita da OPS o ZET, la distanza percorsa, la navigazione in presenza di ghiaccio e il tempo trascorso in mare o all’ormeggio.
La Parte E contiene le procedure di gestione e controllo: verifica periodica dell’adeguatezza del piano, flusso dei dati, valutazione del rischio, affidabilità delle tecnologie dell’informazione, esami interni e convalida dei dati FuelEU, rettifiche e provvedimenti correttivi, attività esternalizzate e documentazione. La Parte F raccoglie definizioni e abbreviazioni.
Riferimento a procedure e sistemi già esistenti
Il regolamento consente alle società di descrivere nel piano procedure già adottate in altri sistemi di gestione, come il codice ISM e il SEEMP, oppure in sistemi di qualità, tutela ambientale o gestione dell’energia conformi alle norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ed EN ISO 50001:2011. In tali casi il modello consente una descrizione sintetica, evitando duplicazioni documentali inutili.
Sezioni tecniche e opzioni selezionabili
L’allegato contiene numerose note che precisano i campi obbligatori e le opzioni selezionabili. Tra gli elementi più rilevanti:
- classificazione del tipo di nave, con inclusione della nave da crociera nella categoria nave passeggeri;
- indicazione del combustibile utilizzato e delle tipologie ammesse, comprese diverse opzioni fossili e non fossili;
- indicazione dei metodi di monitoraggio del combustibile, tra cui BDN e rilevamenti periodici, monitoraggio dei serbatoi, flussimetri o misurazione diretta delle emissioni di CO2;
- disciplina dell’energia OPS con riferimento alle norme IEC/IEEE 80005-1 e 80005-3;
- disciplina delle tecnologie a zero emissioni, con descrizione tecnica comprensiva della potenza nominale;
- opzioni per i WAPS, come vele a rotore, aquiloni, vele rigide, vele morbide, ali di aspirazione, turbine e altri sistemi.
Esclusioni e casi particolari
Alcuni dati diventano obbligatori solo se la società intende beneficiare di specifiche esclusioni nel calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1805. In particolare, la compilazione dei campi relativi alla classe ghiaccio, alla navigazione in presenza di ghiaccio e alle relative procedure è richiesta quando si chiede di escludere l’energia aggiuntiva dovuta al ghiaccio. Analogamente, i campi OPS e domanda elettrica all’ormeggio si applicano in via speciale alle navi portacontainer e passeggeri, mentre la sezione ZET è prevista per tali navi che non utilizzano l’alimentazione elettrica da terra.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si tratta dunque di un atto esecutivo di dettaglio, funzionale all’attuazione uniforme del regolamento FuelEU Maritime.
Disposizioni principali
Modello elettronico obbligatorio
Le società devono trasmettere il piano di monitoraggio usando la versione elettronica del modello di cui all’allegato, accessibile nella banca dati FuelEU (articolo 1, paragrafo 1). I verificatori devono usare la stessa versione elettronica del modello per registrare nella banca dati FuelEU il piano valutato (articolo 1, paragrafo 2).
Contenuto minimo del piano di monitoraggio
Il modello recepisce gli elementi minimi richiesti dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805 e richiede informazioni complete e standardizzate su nave, società, unità di consumo di combustibile, apparecchiature OPS, tecnologie a zero emissioni, WAPS, metodi di monitoraggio, procedure e controlli.
Uso di procedure e sistemi esistenti
Le società possono fare riferimento, nelle descrizioni del piano, a procedure o sistemi già operativi nell’ambito di sistemi di gestione esistenti, tra cui il codice ISM, il SEEMP e norme armonizzate come EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ed EN ISO 50001:2011. In tali casi è sufficiente una breve descrizione o sintesi delle procedure pertinenti.
Registrazione nella banca dati FuelEU
Una volta valutato positivamente il piano di monitoraggio o il suo aggiornamento, il verificatore deve registrarlo nella banca dati FuelEU, che è sviluppata e gestita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima. Il piano deve essere accessibile anche allo Stato di riferimento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805.
Allegato: struttura del modello
L’allegato è articolato in sei parti: A) foglio di revisione; B) dati di base; C) dati di attività; D) lacune nei dati; E) gestione; F) ulteriori informazioni. Ogni tabella indica i campi da compilare e, in diversi casi, i criteri di selezione e le opzioni ammissibili.
Campi specifici e casistiche particolari
Il modello prevede dati identificativi della nave e della società, descrizione delle unità di consumo di combustibile, apparecchiature OPS, tecnologie a zero emissioni, domanda elettrica a ormeggio, sistemi WAPS, procedure di aggiornamento dell’elenco delle apparecchiature e dei sistemi di monitoraggio, nonché metodi per il consumo di combustibile, l’energia OPS, la navigazione in presenza di ghiaccio, la distanza percorsa, il tempo in mare e all’ormeggio, e la gestione delle lacune dei dati.
Applicazioni condizionate a specifiche tipologie di nave o richieste di esclusione
Alcuni campi sono obbligatori solo per determinate navi: ad esempio, le apparecchiature OPS e la domanda totale di energia all’ormeggio per navi portacontainer e passeggeri; le tecnologie a zero emissioni per tali navi che non usano OPS; e i campi relativi alla navigazione in presenza di ghiaccio quando la società chiede l’esclusione dell’energia aggiuntiva dovuta al ghiaccio dal saldo di conformità di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1805.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 2).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2018
- Regolamento · 26 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2020
- Regolamento · 26 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2024
- Regolamento · 26 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2027
- Regolamento · 26 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2055
- Regolamento · 26 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2065
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →