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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2020 della Commissione, del 26 luglio 2024, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali e di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

Normativa europea32024R2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna alcuni modelli di certificato dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per allinearli al divieto di impiego di taluni medicinali antimicrobici previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/905. Inoltre corregge un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 nel modello NZ-TRANSIT-SG e nella relativa disciplina transitoria. Per evitare perturbazioni degli scambi, prevede periodi transitori durante i quali possono ancora essere usati certificati rilasciati secondo i modelli precedenti, a condizione che siano stati emessi entro le date stabilite. L’atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica dei modelli di certificati sanitari/ufficiali dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione di talune partite di animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399.

Ambito di applicazione

Si applica ai modelli di certificati previsti dall’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 utilizzati per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali e di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In particolare incide sui capitoli 12 (NZ-TRANSIT-SG), 29 (EU-FISH), 30 (FISH/MOL-CAP) e 31 (MOL-HC), e riguarda anche la disciplina transitoria dei certificati già rilasciati secondo la versione previgente dei modelli. Le nuove attestazioni relative al regolamento delegato (UE) 2023/905 si applicano alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026 per i capitoli 29, 30 e 31; restano inoltre previste finestre transitorie fino al 3 dicembre 2024 e al 30 aprile 2025 per specifiche categorie di partite. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica e rettifica dei certificati veterinari e sanitari per l’ingresso nell’Unione

Il regolamento interviene sul sistema dei certificati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, che disciplina i modelli di certificati sanitari, ufficiali e sanitari/ufficiali necessari per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci. La finalità è duplice: da un lato, allineare alcuni modelli al divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici stabilito dal regolamento delegato (UE) 2023/905; dall’altro, correggere un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 nel certificato relativo al transito di carni fresche dalla Nuova Zelanda via Singapore.

Quadro normativo di riferimento

L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 853/2004, sul regolamento (UE) 2016/429, sul regolamento (UE) 2017/625 e sul regolamento delegato (UE) 2023/905. I considerando richiamano il controllo periodico del quadro giuridico sulla certificazione e sottolineano l’esigenza di efficacia del processo certificativo, certezza del diritto e continuità degli scambi commerciali.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235

L’articolo 1 dispone la modifica generale dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 secondo l’allegato del nuovo regolamento. Le modifiche riguardano in particolare i capitoli 29, 30 e 31, nei quali viene inserito un attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905.

Nei nuovi testi certificativi si richiede che:

  • il sottoscrittore dichiari di conoscere le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/6 e del regolamento delegato (UE) 2023/905;
  • i prodotti siano stati ottenuti conformemente a tali prescrizioni;
  • agli animali d’acquacoltura di origine non siano stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività;
  • non siano stati somministrati medicinali contenenti antimicrobici inclusi nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255;
  • i prodotti provengano da un paese terzo o da una regione elencata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.

Per i capitoli 29 e 30, la nuova attestazione si applica alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. Nel capitolo 31, il testo precisa inoltre che l’attestazione si riferisce ai molluschi bivalvi vivi, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi provenienti dall’acquacoltura a terra e ai prodotti di origine animale da essi derivati, con indicazione che la clausola va cancellata quando l’Unione non è la destinazione finale.

Rettifica del modello NZ-TRANSIT-SG

L’articolo 2 rettifica il capitolo 12 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, relativo al modello "NZ-TRANSIT-SG". Viene soppressa la parte II.3 e sono eliminate le note (5) e (6), per riportare il certificato alla sola funzione di attestare il rispetto delle condizioni di transito delle carni fresche destinate al consumo umano originarie della Nuova Zelanda e transitate attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell’ingresso nell’Unione.

Rettifica della disciplina transitoria del regolamento (UE) 2024/399

L’articolo 3 sostituisce il paragrafo 1 dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, continua a essere autorizzato l’uso, per l’ingresso nell’Unione, di certificati rilasciati conformemente ai modelli elencati nei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, nella versione precedente alle modifiche apportate dal regolamento 2024/2020, purché i certificati siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.

Periodo transitorio autonomo per i capitoli 29, 30 e 31

L’articolo 4 prevede una specifica disciplina transitoria per i capitoli 29, 30 e 31 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235. Fino al 30 aprile 2025 è ancora ammesso l’uso, per l’ingresso nell’Unione, di certificati rilasciati secondo i modelli previgenti, a condizione che siano stati rilasciati entro il 30 gennaio 2025. La previsione mira a evitare turbative degli scambi nel passaggio ai nuovi testi certificativi.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 5, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235

L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato per adeguare i modelli di certificato alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2023/905, in particolare per introdurre attestazioni specifiche nei capitoli 29, 30 e 31 relative ai prodotti ottenuti conformemente al divieto di uso di taluni antimicrobici negli animali d’acquacoltura e alla provenienza da paesi terzi o regioni autorizzati.

Rettifica del modello NZ-TRANSIT-SG

Nel capitolo 12 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235 (modello "NZ-TRANSIT-SG") è soppressa la parte II.3 e sono soppresse le note (5) e (6) della parte II, per limitare il certificato alle sole attestazioni relative al rispetto delle regole sul transito.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 è sostituito. Per un periodo transitorio fino al 3 dicembre 2024 continua a essere autorizzato l’uso, per l’ingresso nell’Unione, di certificati rilasciati secondo alcuni modelli dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, nella versione precedente alle modifiche, purché rilasciati entro il 3 settembre 2024.

Periodo transitorio per i nuovi modelli dei capitoli 29, 30 e 31

Per un periodo transitorio fino al 30 aprile 2025 continua a essere autorizzato l’uso di certificati rilasciati secondo i modelli dei capitoli 29, 30 e 31 dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235 nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, purché tali certificati siano stati rilasciati entro il 30 gennaio 2025.

Nuove attestazioni sanitarie per prodotti dell’acquacoltura

Nei capitoli 29 (EU-FISH), 30 (FISH/MOL-CAP) e 31 (MOL-HC) viene inserito un nuovo attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905, applicabile alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026. L’attestazione richiede, in sintesi, che i prodotti siano stati ottenuti nel rispetto del regolamento (UE) 2019/6 e del regolamento delegato (UE) 2023/905, che agli animali d’acquacoltura non siano stati somministrati antimicrobici per promozione della crescita o aumento della produttività, né antimicrobici contenenti sostanze riservate al trattamento di determinate infezioni umane, e che i prodotti provengano da paesi terzi o regioni inclusi negli elenchi pertinenti dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio di prodotti di origine animalemedicinali veterinari

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