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Legge

L.R. Lazio 16/2009

Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 16/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 16/2009 finanzia interventi di prevenzione e contrasto della violenza sessuale, fisica e psicologica contro le donne, tramite progetti di enti locali, associazioni, volontariato, scuole e altri soggetti previsti. Disciplina criteri, limiti dei contributi e copertura finanziaria per il solo esercizio 2009. Risulta poi abrogata dal 19 marzo 2014.

Sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne

Sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne

La legge regionale del Lazio disciplina un sistema di finanziamento di progetti e interventi finalizzati a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, qualificata come violazione dei diritti umani fondamentali e della dignità personale. La norma opera nel territorio della Regione Lazio e, per effetto dell’abrogazione successiva, ha oggi rilievo solo storico.

Finalità e principi

La Regione riconosce la violenza contro le donne come lesiva dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità personale. In coerenza con i principi costituzionali e statutari, la legge prevede il finanziamento di interventi contro ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura sessuale nei confronti delle donne.

Interventi finanziabili

Sono ammessi a finanziamento i progetti relativi a:

  • potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi a rischio, anche tramite videosorveglianza, telesoccorso, illuminazione e nuove tecnologie di controllo del territorio;
  • attività educativo-sociali di sensibilizzazione e denuncia del fenomeno;
  • attività formative sull’educazione al rispetto dell’altro, rivolte anche a docenti e genitori, con finalità di prevenzione della violenza, superamento degli stereotipi di genere, rafforzamento dell’autostima e apprendimento di tecniche di autodifesa;
  • sostegno a strutture e aziende sanitarie per la creazione e l’implementazione di centri di aiuto alle donne.

Soggetti beneficiari

Possono presentare progetti:

  • i comuni singoli o associati e i municipi del Comune di Roma, con priorità per le aree di particolare degrado sociale e con rischio elevato di reati sessuali;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale, la Consulta femminile regionale per le pari opportunità e le associazioni iscritte nel relativo registro, nei limiti previsti per gli interventi di sensibilizzazione;
  • le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli interventi educativo-formativi, anche mediante convenzioni con il servizio sanitario regionale e con associazioni sportive. Le attività educativo-sociali di sensibilizzazione e denuncia sono organizzate e svolte direttamente dai Centri di informazione e consulenza (CIC).

Misura del finanziamento

Per i progetti presentati dai comuni, dai municipi del Comune di Roma e dai soggetti del volontariato e dell’associazionismo, il contributo può coprire al massimo il 60% del costo complessivo dell’intervento, limitatamente alle spese di progettazione ed esecuzione.

Procedure di concessione

La Giunta regionale deve definire, con deliberazione da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per:

  • redazione dei progetti;
  • presentazione delle domande;
  • erogazione dei finanziamenti;
  • rendicontazione e controllo delle spese.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2009 la legge prevede uno stanziamento di 300 mila euro, iscritto in un apposito capitolo di bilancio. La nota al testo segnala che dal 1° gennaio 2012 gli oneri sono posti a carico del capitolo di spesa H41900.

Entrata in vigore e stato della norma

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. È stata successivamente abrogata dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, quindi non è più applicabile in via attuale.

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