L.R. Lazio 15/2009
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 (Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8) e successive modifiche. Abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 15/2009 aggiorna la l.r. 55/1976 ampliando il riferimento alla pianificazione territoriale e urbanistica, ridefinendo i comuni e i limiti di popolazione ammessi ai contributi, la misura degli stessi e le modalità di erogazione. Abroga inoltre l’art. 45 della l.r. 11/1997. È una norma ancora utile solo come testo di coordinamento storico della disciplina contributiva.
Modifiche ai contributi regionali per la pianificazione urbanistica comunale e abrogazione di una disposizione finanziaria
Modifiche ai contributi regionali per la pianificazione territoriale e urbanistica
La legge regionale del Lazio n. 15 del 2009 interviene sulla l.r. 55/1976, aggiornandone l’oggetto e la disciplina dei contributi regionali per la formazione e l’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Abroga inoltre una previgente disposizione finanziaria del 1997.
Ambito di applicazione e oggetto della disciplina
La modifica lessicale estende il riferimento normativo dagli originari “strumenti urbanistici comunali” agli “strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica”. La disciplina continua a riguardare il sostegno regionale ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici, ma nel testo coordinato vengono richiamati anche gli strumenti di adeguamento ai livelli sovracomunali e paesistici.
Comuni ammessi ai contributi
Possono chiedere il contributo i comuni che rientrano nelle categorie previste dalla l.r. 55/1976 e che presentino congiuntamente specifici requisiti economico-demografici:
- popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
- chiusura del bilancio consuntivo dell’anno precedente la domanda in disavanzo superiore al 10%.
Nel richiamo originario dell’articolo 1, la platea comprende i comuni con strumenti urbanistici generali, quelli dotati di programma di fabbricazione e quelli tenuti all’adeguamento del piano regolatore generale al piano territoriale provinciale generale e al piano territoriale paesistico regionale.
Misura dei contributi
La misura del contributo è graduata in base alla popolazione comunale e si calcola sul preventivo di spesa ritenuto ammissibile:
- 100% per i comuni fino a 5.000 abitanti;
- 70% per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
- 60% per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 30.000 abitanti.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in relazione alle risorse disponibili l’entità del preventivo di spesa ammissibile e la misura dei contributi, oltre alle modalità applicative previste dalla legge.
Domande, documentazione e criteri procedurali
La Giunta regionale stabilisce con deliberazione:
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- documentazione da allegare;
- eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi.
È prevista la possibilità di derogare al termine ordinario richiamato dalla l.r. 6/1999 per la presentazione delle domande.
Obblighi per i beneficiari e uso di supporti informatici
I contributi obbligano i beneficiari, nella redazione degli strumenti di pianificazione finanziati, a utilizzare supporti informatici secondo i criteri definiti dalla struttura regionale competente in urbanistica, in coerenza con il sistema informativo territoriale regionale (SITR).
Erogazione dei contributi
I contributi sono concessi dalla direzione regionale competente in materia urbanistica ed erogati in tranche:
- 10% dopo il conferimento dell’incarico di redazione del documento preliminare di indirizzo del piano urbanistico comunale generale;
- 50% del contributo, ovvero 60% nei casi diversi da quello precedente, dopo il conferimento dell’incarico ai progettisti;
- il restante 40% dopo la trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per le procedure di formazione o di adeguamento.
Per la costituzione degli uffici di piano, le modalità di erogazione sono stabilite con la deliberazione regionale prevista per la disciplina attuativa.
Abrogazione di una previgente norma finanziaria
La legge abroga l’articolo 45 della l.r. 11/1997. Non introduce una nuova disciplina sostitutiva in materia finanziaria, limitandosi a eliminare la disposizione previgente.
Rilevanza attuale
L’atto ha natura principalmente modificativa e di coordinamento della disciplina regionale sui contributi per la pianificazione urbanistica. È utile oggi soprattutto per la ricostruzione del testo vigente della l.r. 55/1976 e per comprendere il regime dei contributi regionali ai comuni del Lazio.
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