L.R. Lazio 14/2009
Disposizioni in materia di personale (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 14/2009 salvaguardava, per il personale dei ruoli regionali in servizio all’entrata in vigore, la qualifica/categoria e la posizione economica già acquisite per effetto di funzioni o mansioni formalmente attribuite ed esercitate per almeno un triennio. La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima.
Tutela della qualifica e della posizione economica del personale regionale
Disposizioni in materia di personale
La legge regionale del Lazio disciplina, in via transitoria, la salvaguardia di qualifiche, categorie e posizioni economiche del personale regionale nell’ambito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali. Il provvedimento è riferito esclusivamente al personale dei ruoli regionali e, secondo la nota finale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 4 giugno 2010.
Ambito di applicazione soggettivo
La tutela prevista riguarda il personale dei ruoli regionali che risultava in servizio alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina non opera in astratto per tutti i dipendenti, ma solo per chi si trovava già in servizio nel momento indicato.
Salvaguardia della qualifica o categoria già attribuita
È fatta salva la qualifica o categoria già riconosciuta al personale alla data di entrata in vigore della legge quando tale attribuzione sia derivata dall’applicazione dell’articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25. La salvaguardia opera solo se il dipendente:
- abbia svolto funzioni o mansioni corrispondenti alla qualifica o categoria riconosciuta;
- le abbia esercitate in forza di un atto formale;
- le abbia effettivamente svolte per almeno un triennio. La disposizione è finalizzata a evitare discontinuità nella gestione del personale durante la riorganizzazione amministrativa.
Salvaguardia della posizione economica
È altresì fatta salva la posizione economica già acquisita dal personale, compreso quello in quiescenza, quando essa derivi dallo svolgimento di funzioni o mansioni correlate alla qualifica o categoria già rivestita, purché tali funzioni o mansioni siano state formalmente attribuite. La tutela riguarda quindi il trattamento economico già consolidato in base a incarichi o mansioni formalizzati.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Tuttavia, la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale ne ha inciso la validità applicativa.
Rilevanza attuale
Il testo è da considerarsi sostanzialmente non più utilizzabile nella prassi applicativa, sia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia perché riferito a una situazione di personale e a un momento temporale ormai definiti.
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