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Legge

L.R. Lazio 12/2009

Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 12/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio promuove il consumo di prodotti delle aziende agricole regionali, imponendo una quota minima del 50% nei servizi di ristorazione collettiva pubblici e prevedendo un logo regionale per le imprese di somministrazione/vendita che acquistano almeno il 30% di prodotti regionali. Disciplina anche campagne informative e subordina l’efficacia agli aiuti di Stato all’autorizzazione UE pubblicata sul BUR.

Sostegno al consumo di prodotti agricoli regionali nel Lazio

Sostegno al consumo dei prodotti agricoli regionali

La legge regionale del Lazio promuove la valorizzazione della produzione agricola ubicate nel territorio regionale e il contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci. La disciplina mira sia a orientare gli acquisti della ristorazione collettiva pubblica, sia a incentivare il mercato al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso iniziative informative e promozionali regionali.

Ambito di applicazione e finalità

L’intervento regionale riguarda i prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale e si fonda su tre linee d’azione:

  • incentivo all’uso di tali prodotti nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici;
  • promozione del loro utilizzo da parte delle imprese che somministrano alimenti e bevande o vendono al pubblico;
  • organizzazione di campagne di informazione sui prodotti agricoli regionali.

Ristorazione collettiva pubblica

I servizi di ristorazione collettiva gestiti direttamente o affidati dalla Regione, dagli enti locali, dai rispettivi enti pubblici dipendenti, nonché da istituti scolastici e prescolastici pubblici e strutture sanitarie pubbliche, devono garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una quota non inferiore al 50% in valore di prodotti agricoli, anche trasformati, provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale, calcolata su base annua.

Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti alimentari e agroalimentari destinati a tale ristorazione, l’utilizzo di prodotti agricoli regionali in misura superiore a detta soglia costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione.

Per favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei servizi devono esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli impiegati nella preparazione dei pasti.

Sono inoltre fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Imprese di somministrazione e vendita al pubblico

Alle imprese che esercitano nel territorio regionale attività di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande è riconosciuto l’uso di un apposito logo regionale, con finalità pubblicitarie, se nell’anno si approvvigionano per almeno il 30% in valore di prodotti provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

Il rispetto della quota deve risultare dalla documentazione fiscale di acquisto, che deve indicare origine, natura, quantità e qualità dei prodotti acquistati.

Le imprese che soddisfano il requisito sono inserite in un circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito di iniziative ed eventi della Regione finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.

Regolamento attuativo sul logo e sul circuito promozionale

La Regione è chiamata a definire con regolamento:

  • contenuto e caratteristiche del logo regionale;
  • modalità di rilascio, utilizzo e revoca del logo;
  • modalità di realizzazione del circuito promozionale regionale.

Campagne informative e promozionali

La Regione organizza e promuove campagne divulgative e promozionali sui prodotti agricoli regionali, con particolare attenzione a:

  • informazione ai consumatori sulla provenienza e sulle caratteristiche dei prodotti;
  • vantaggi dell’acquisto in termini di freschezza e qualità;
  • minore impatto ambientale derivante dalla riduzione di imballaggi e costi di trasporto.

Condizione di efficacia e decorrenza

L’efficacia della legge è subordinata al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Le disposizioni producono effetti solo se la Commissione europea abbia adottato, o sia ragionevole ritenere abbia adottato, una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999.

La decorrenza è fissata dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo a tale autorizzazione, esplicita o implicita.

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