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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di Roma Capitale prot. n. CA/199278 del 8 ottobre 2025, notificato in pari data, avente ad oggetto la “comunicazione di nullità e inefficacia della S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. CA/244244/2023 del 29/12/2023, integrazioni prot. CA/244564-del 30/12/2023, variante non essenziale prot. CA/224391- 224413 del 23/12/2024”, relativa al “fabbricato con destinazione residenziale sito in Via Luigi Robecchi Brichetti n. 11-13, attualmente censito all’Agenzia delle Entrate al foglio n. 815 particella n. 89”; - la Circolare del Dipartimento PAU prot. QI/128045 del 12 giugno 2025 richiamata nel provvedimento impugnato e la nota prot. n. CA/183756 del 2 15 settembre 2025, notificata a mezzo pec in pari data, con cui la Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro ha trasmesso la “Comunicazione ex. Art. 7-8 L. 241/90 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela” della S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. CA/244255/2023 del 29/12/2023, integrazioni prot. CA/244564-244565 del 30/12/2023, variante non essenziale prot. CA/224391-224413 del 23/12/2024;

Giustizia amministrativa202514989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di Roma Capitale che ha dichiarato la nullità e l’inefficacia di una SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché gli atti procedimentali presupposti e la circolare richiamata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale con cui Roma Capitale ha dichiarato nulla e inefficace la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per un fabbricato residenziale, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e alla circolare amministrativa richiamata nell’atto finale. Sono state dedotte censure sostanziali e procedimentali. In particolare, la ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti per dichiarare inefficace il titolo edilizio, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, nonché la lesione dell’affidamento maturato sulla validità della SCIA e degli atti comunali precedenti. La censura sostanziale n. 5 assumeva che una determinazione dirigenziale del 2022 integrasse la deliberazione richiesta dall’art. 23-bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia e consentisse quindi il ricorso alla SCIA alternativa al permesso di costruire. I motivi da 1 a 3 riguardavano le garanzie procedimentali; il motivo n. 4 l’affidamento; il motivo n. 5 la legittimità sostanziale del titolo edilizio.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi non presentassero elementi sufficienti a dimostrarne la fondatezza. Quanto alla censura sostanziale, ha affermato che l’omessa adozione della deliberazione prevista dall’art. 23-bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia impedisce l’applicazione della SCIA alternativa al permesso di costruire. La determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2022 non è stata ritenuta equivalente alla deliberazione richiesta, poiché aveva il solo scopo di delimitare l’ambito applicativo della legge regionale Lazio n. 7/2017 e non quello di attuare l’art. 23-bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia. Le censure procedimentali sono state ritenute infondate: l’inidoneità del titolo edilizio esclude l’applicazione delle garanzie invocate ai sensi degli artt. 10-bis e 19 della legge n. 241/1990, mentre trovano applicazione gli artt. 27 e seguenti del testo unico dell’edilizia; il TAR ha inoltre rilevato che l’art. 10-bis risultava comunque correttamente applicato. È stata respinta anche la censura relativa all’affidamento, poiché l’abusività dell’immobile costituisce una caratteristica oggettiva e reale, idonea a escludere la rilevanza della buona fede e dell’affidamento del proprietario. L’istanza cautelare è stata quindi respinta per difetto dei presupposti di legge. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L’omessa adozione della deliberazione prevista dalla norma esclude, nel caso esaminato, l’applicazione della SCIA alternativa al permesso di costruire; una determinazione dirigenziale avente diversa funzione non può sostituirla.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La garanzia del preavviso di rigetto è stata ritenuta comunque correttamente applicata; il TAR ha inoltre affermato che l’inidoneità del titolo edilizio incide sull’applicabilità delle garanzie procedimentali invocate.

  • art. 19 l. 241/1990

    L’inidoneità del titolo adottato esclude, secondo la valutazione cautelare, l’applicazione della disciplina della SCIA ordinaria al caso concreto.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001

    In presenza di un titolo edilizio inidoneo, trovano applicazione i poteri e il procedimento repressivo previsti dal testo unico dell’edilizia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per mancanza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • La SCIA alternativa al permesso di costruire non può essere utilizzata quando manchi la deliberazione prevista dall’art. 23-bis, comma 4, del d.P.R. 380/2001; una determinazione dirigenziale adottata per delimitare l’ambito applicativo di altra disciplina regionale non equivale alla deliberazione attuativa richiesta dalla norma.
  • Quando il titolo edilizio utilizzato per realizzare un’opera è ritenuto inidoneo, l’attività amministrativa può essere ricondotta al procedimento repressivo previsto dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001, anziché alla disciplina propria della SCIA invocata dal privato.
  • Il carattere abusivo dell’immobile ha natura oggettiva e reale; pertanto, l’eventuale buona fede del proprietario o l’affidamento da questi maturato non impediscono l’esercizio dei poteri repressivi edilizi.
  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria, i motivi di ricorso non presentino elementi sufficienti a evidenziare il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentale

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