Ordinanza n. 182/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di Roma Capitale prot. n. CA/199278 del 8 ottobre 2025, notificato in pari data, avente ad oggetto la “comunicazione di nullità e inefficacia della S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. CA/244244/2023 del 29/12/2023, integrazioni prot. CA/244564-del 30/12/2023, variante non essenziale prot. CA/224391- 224413 del 23/12/2024”, relativa al “fabbricato con destinazione residenziale sito in Via Luigi Robecchi Brichetti n. 11-13, attualmente censito all’Agenzia delle Entrate al foglio n. 815 particella n. 89”; - la Circolare del Dipartimento PAU prot. QI/128045 del 12 giugno 2025 richiamata nel provvedimento impugnato e la nota prot. n. CA/183756 del 2 15 settembre 2025, notificata a mezzo pec in pari data, con cui la Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro ha trasmesso la “Comunicazione ex. Art. 7-8 L. 241/90 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela” della S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. CA/244255/2023 del 29/12/2023, integrazioni prot. CA/244564-244565 del 30/12/2023, variante non essenziale prot. CA/224391-224413 del 23/12/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Roma Capitale che ha dichiarato la nullità e l’inefficacia di una SCIA alternativa al permesso di costruire, nonché gli atti procedimentali presupposti e la circolare richiamata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale con cui Roma Capitale ha dichiarato nulla e inefficace la SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per un fabbricato residenziale, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e alla circolare amministrativa richiamata nell’atto finale. Sono state dedotte censure sostanziali e procedimentali. In particolare, la ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti per dichiarare inefficace il titolo edilizio, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali previste dalla legge n. 241/1990, nonché la lesione dell’affidamento maturato sulla validità della SCIA e degli atti comunali precedenti. La censura sostanziale n. 5 assumeva che una determinazione dirigenziale del 2022 integrasse la deliberazione richiesta dall’art. 23-bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia e consentisse quindi il ricorso alla SCIA alternativa al permesso di costruire. I motivi da 1 a 3 riguardavano le garanzie procedimentali; il motivo n. 4 l’affidamento; il motivo n. 5 la legittimità sostanziale del titolo edilizio.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che i motivi non presentassero elementi sufficienti a dimostrarne la fondatezza. Quanto alla censura sostanziale, ha affermato che l’omessa adozione della deliberazione prevista dall’art. 23-bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia impedisce l’applicazione della SCIA alternativa al permesso di costruire. La determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2022 non è stata ritenuta equivalente alla deliberazione richiesta, poiché aveva il solo scopo di delimitare l’ambito applicativo della legge regionale Lazio n. 7/2017 e non quello di attuare l’art. 23-bis, comma 4, del testo unico dell’edilizia. Le censure procedimentali sono state ritenute infondate: l’inidoneità del titolo edilizio esclude l’applicazione delle garanzie invocate ai sensi degli artt. 10-bis e 19 della legge n. 241/1990, mentre trovano applicazione gli artt. 27 e seguenti del testo unico dell’edilizia; il TAR ha inoltre rilevato che l’art. 10-bis risultava comunque correttamente applicato. È stata respinta anche la censura relativa all’affidamento, poiché l’abusività dell’immobile costituisce una caratteristica oggettiva e reale, idonea a escludere la rilevanza della buona fede e dell’affidamento del proprietario. L’istanza cautelare è stata quindi respinta per difetto dei presupposti di legge. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001
L’omessa adozione della deliberazione prevista dalla norma esclude, nel caso esaminato, l’applicazione della SCIA alternativa al permesso di costruire; una determinazione dirigenziale avente diversa funzione non può sostituirla.
art. 10-bis l. 241/1990
La garanzia del preavviso di rigetto è stata ritenuta comunque correttamente applicata; il TAR ha inoltre affermato che l’inidoneità del titolo edilizio incide sull’applicabilità delle garanzie procedimentali invocate.
art. 19 l. 241/1990
L’inidoneità del titolo adottato esclude, secondo la valutazione cautelare, l’applicazione della disciplina della SCIA ordinaria al caso concreto.
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
In presenza di un titolo edilizio inidoneo, trovano applicazione i poteri e il procedimento repressivo previsti dal testo unico dell’edilizia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per mancanza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- La SCIA alternativa al permesso di costruire non può essere utilizzata quando manchi la deliberazione prevista dall’art. 23-bis, comma 4, del d.P.R. 380/2001; una determinazione dirigenziale adottata per delimitare l’ambito applicativo di altra disciplina regionale non equivale alla deliberazione attuativa richiesta dalla norma.
- Quando il titolo edilizio utilizzato per realizzare un’opera è ritenuto inidoneo, l’attività amministrativa può essere ricondotta al procedimento repressivo previsto dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001, anziché alla disciplina propria della SCIA invocata dal privato.
- Il carattere abusivo dell’immobile ha natura oggettiva e reale; pertanto, l’eventuale buona fede del proprietario o l’affidamento da questi maturato non impediscono l’esercizio dei poteri repressivi edilizi.
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria, i motivi di ricorso non presentino elementi sufficienti a evidenziare il fumus boni iuris.
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