Circolare numero 262 del 19-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, quando un titolare di pensione sociale presenta domanda per un altro trattamento pensionistico, le somme già corrisposte non vanno considerate indebite né condonabili, ma acconti sulla nuova prestazione. In applicazione della disciplina sugli indebiti pensionistici successiva alla legge n. 88/1989, le sedi devono verificare sempre la presenza di pensione sociale e adottare tempestivamente un provvedimento formale di revoca con effetto dalla decorrenza della nuova pensione. Nel provvedimento va precisato che la pensione sociale resta pagata fino alla liquidazione del nuovo trattamento e che le somme corrisposte fino ad allora saranno recuperate al primo pagamento della nuova prestazione.
Revoca della pensione sociale e recupero delle somme in caso di liquidazione di altra pensione
Revoca della pensione sociale e recupero delle somme in caso di nuova pensione
La circolare interviene sulla gestione delle posizioni di titolari di pensione sociale che presentino domanda per una diversa prestazione pensionistica, in particolare per la pensione ai superstiti. L'obiettivo è adeguare le istruzioni operative alla disciplina degli indebiti pensionistici introdotta dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, superando l'impostazione richiamata dalla precedente circolare n. 60053 A.G.O. dell'11 maggio 1979.
Evoluzione normativa e criterio applicativo
La circolare ricorda che, in passato, era stato chiarito che le rate di pensione sociale erogate fino alla liquidazione del nuovo trattamento non erano condonabili, perché non costituivano somme "indebite" in senso proprio, ma andavano lette come anticipi sul trattamento successivo. Con l'entrata in vigore dell'art. 52 della legge n. 88/1989, la disciplina degli indebiti pensionistici è stata radicalmente modificata; per questo l'Istituto richiama la circolare n. 101 del 27 aprile 1990, che fornisce le istruzioni applicative vigenti per verificare quando sia legittimo procedere al recupero di somme erogate.
Fattispecie concreta considerata
La circolare segnala che alcuni pensionati sociali, divenuti titolari di pensione ai superstiti, hanno invocato la sanatoria prevista dalla normativa sugli indebiti, dopo che le sedi avevano già operato il conguaglio tra quanto versato e quanto dovuto per i due diversi titoli pensionistici, mettendo in pagamento la somma residua. In tale scenario, l'Istituto precisa che non vi è spazio per considerare indebite le rate di pensione sociale percepite fino alla liquidazione della nuova prestazione, poiché esse sono imputabili come acconto del trattamento successivo.
Adempimenti richiesti alle sedi
Per evitare situazioni che possano pregiudicare i legittimi introiti dell'Istituto, le sedi devono procedere con tempestività ogni volta che ricevono una domanda di pensione da parte di un soggetto che risulti titolare di pensione sociale, oppure quando tale qualità emerga dalla consultazione del data base delle pensioni, che deve essere sempre effettuata. In questi casi deve essere emanato un formale provvedimento di revoca della pensione sociale, con effetto dalla data di decorrenza della nuova pensione da liquidare.
Contenuto del provvedimento e modalità di recupero
Il provvedimento di revoca deve contenere un'espressa annotazione secondo cui la pensione sociale, pur non più dovuta, resterà in pagamento fino a quando non sia liquidata la nuova prestazione. Deve inoltre essere chiarito che tutte le somme corrisposte fino a quel momento saranno considerate un anticipo della prestazione previdenziale e saranno recuperate in occasione del primo pagamento della nuova pensione. In tal modo la circolare mira a prevenire recuperi impropri o contestazioni sulla natura delle somme già erogate.
Punti principali
Contesto normativo e superamento delle precedenti istruzioni
La circolare richiama la precedente circolare n. 60053 A.G.O. dell'11 maggio 1979, emanata in relazione alla sanatoria prevista dall'art. 28, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 843. In tale sede era stato chiarito che alcune somme percepite dal titolare di pensione sociale, in attesa della liquidazione di un altro trattamento pensionistico, non potevano essere considerate indebite e quindi non erano sanabili. Successivamente, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ha modificato radicalmente la disciplina degli indebiti pensionistici, imponendo nuovi criteri applicativi illustrati nella circolare n. 101 del 27 aprile 1990.
Principio sul trattamento delle somme corrisposte al pensionato sociale
La circolare ribadisce che, quando un pensionato sociale diventa beneficiario di pensione ai superstiti o di altra pensione, le rate di pensione sociale pagate fino alla liquidazione della nuova prestazione devono essere considerate acconto su quanto dovuto per il nuovo titolo. Di conseguenza, tali importi non hanno natura di indebito e non possono essere oggetto di sanatoria o recupero come somme indebitamente percepite.
Obblighi delle sedi al ricevimento della domanda di pensione
Ogni volta che viene presentata una domanda di pensione e il richiedente dichiara di essere titolare di pensione sociale, oppure tale circostanza emerge dalla consultazione del data base delle pensioni, la sede deve effettuare sempre tale verifica e adottare senza ritardo un provvedimento formale di revoca della pensione sociale. La revoca deve essere disposta fissandone gli effetti dalla data di decorrenza del trattamento da liquidare in sostituzione.
Contenuto del provvedimento di revoca e recupero delle somme
Il provvedimento di revoca deve specificare che la pensione sociale non più dovuta resterà in pagamento fino alla liquidazione della nuova prestazione e che le somme corrisposte fino a quel momento saranno considerate un anticipo della prestazione previdenziale. Tali importi dovranno essere recuperati in occasione del primo pagamento della nuova pensione, così da evitare la formazione di crediti non dovuti o contestazioni sulla legittimità del recupero.
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