Circolare numero 266 del 21-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sulla gestione decentrata delle pensioni dei residenti all’estero, modificando le istruzioni precedenti e superando la distinzione operativa tra sedi provinciali e sedi zonali. Viene stabilito che le sedi zonali mantengono nel proprio carico le nuove liquidazioni di propria competenza e le pensioni già pagate in Italia da trasferire all’estero, assumendo anche gli adempimenti di gestione e pagamento. Restano invece presso le sedi provinciali le pensioni già scorporate e quelle che saranno scorporate dall’1.1.92. La casistica dei trasferimenti viene ricondotta a tre sole ipotesi e si conferma l’applicazione delle istruzioni delle circolari richiamate, con futura comunicazione per la sola modifica dei programmi relativa ai trasferimenti Italia-estero delle pensioni in convenzione in carico alle sedi zonali.
Estensione della competenza delle sedi zonali alla gestione delle pensioni in convenzione internazionale pagate all'estero
Estensione della competenza delle sedi zonali nella gestione delle pensioni in convenzione internazionale
La circolare modifica le prime istruzioni sul decentramento degli adempimenti relativi alle pensioni dei residenti all’estero, con particolare riguardo alle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale. L’obiettivo è uniformare la gestione del servizio di pagamento all’estero e razionalizzare i flussi tra sedi, superando la precedente distinzione operativa tra sedi provinciali e sedi zonali.
Contesto normativo e precedenti interventi
In una prima fase attuativa del decentramento, le pensioni in convenzione internazionale erano state scorporate, salvo quelle in particolari condizioni gestionali, e i programmi erano stati adeguati per far confluire le nuove liquidazioni delle sedi regionali alle sedi provinciali competenti. Poiché dalle simulazioni preliminari risultava una prevalente incidenza sulle sole sedi provinciali, il decentramento di tali pensioni era stato limitato a queste ultime, come da circolari n. 255 del 6.12.90 e n. 285 dell’11.7.91.
Successivamente, nel maggio precedente, erano stati modificati i programmi per le nuove liquidazioni e per i trasferimenti delle pensioni autonome da pagare all’estero, affinché il flusso non passasse più dalla sede centrale e le pensioni restassero in carico alla sede di originaria liquidazione o a quella già competente per il pagamento in Italia. Per evitare movimenti tra sedi zonali e provinciali nelle due direzioni Italia-estero ed estero-Italia, la circolare n. 115 del 30.4.91 aveva già previsto la permanenza anche presso le sedi zonali.
Nuova disciplina: estensione alle sedi zonali
La Direzione generale dispone ora di estendere la competenza delle sedi zonali anche alla gestione delle pensioni in convenzione internazionale. Resta ferma la permanenza presso le sedi provinciali delle pensioni già scorporate e di quelle che saranno scorporate dall’1.1.92.
Le sedi zonali mantengono invece nel proprio carico:
- le pensioni di nuova liquidazione di propria competenza;
- le pensioni già in pagamento in Italia da trasferire all’estero.
Ne consegue che, per tali posizioni, le sedi zonali assumono direttamente gli adempimenti relativi sia alla gestione sia al pagamento delle pensioni all’estero, nel rispetto delle disposizioni già richiamate dalle circolari precedenti.
Trasferimenti: abolizione della distinzione tra sedi provinciali e zonali
In materia di trasferimenti, vengono soppresse le disposizioni dell’allegato 1, punto 1, settimo comma, e punto 5, della circolare n. 185 dell’11.7.91, che disciplinavano il trasferimento, per le pensioni in convenzione internazionale, da ufficio pagatore italiano a ufficio pagatore estero nell’ambito di sedi diverse.
La circolare chiarisce che il caso delle pensioni già in carico a sedi zonali per il pagamento in Italia è compreso nell’ipotesi di cui al punto 1, sesto comma. In sintesi, la distinzione tra sedi provinciali e sedi zonali viene abolita ai fini della gestione dei trasferimenti, che risultano ricondotti a tre sole ipotesi:
- da ufficio pagatore estero ad ufficio pagatore italiano nell’ambito della stessa sede;
- da ufficio pagatore estero ad ufficio pagatore italiano nell’ambito di sedi diverse;
- da ufficio pagatore italiano ad ufficio pagatore estero, sempre nell’ambito della stessa sede.
Conseguenze operative e aggiornamento dei programmi
La permanenza delle pensioni di nuova liquidazione e di quelle già in carico alle sedi zonali per il precedente pagamento in Italia comporta l’attribuzione a queste ultime di tutti gli adempimenti connessi alla gestione e al pagamento all’estero.
Le sedi interessate devono attenersi alle disposizioni contenute nelle circolari già richiamate. Per quanto riguarda i soli trasferimenti Italia-estero delle pensioni in convenzione in carico alle sedi zonali, la relativa modifica dei programmi sarà comunicata con un apposito messaggio successivo.
Punti principali
Contesto del decentramento e prime istruzioni operative
Nella fase iniziale del decentramento degli adempimenti di gestione e pagamento delle pensioni dei residenti all’estero, l’Amministrazione aveva scorporato le pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale, salvo quelle in particolari condizioni gestionali, e aveva modificato i programmi affinché le nuove liquidazioni delle sedi regionali fossero poi caricate alle sedi provinciali competenti. In base a simulazioni preliminari, l’incidenza risultava quasi esclusivamente sulle sedi provinciali, per cui il decentramento fu inizialmente limitato a tali sedi, secondo le circolari n. 255 del 6.12.90 e n. 285 dell’11.7.91.
Modifica per le pensioni autonome da pagare all’estero
Nel maggio precedente erano stati modificati i programmi per le nuove liquidazioni e i trasferimenti delle pensioni autonome da pagare all’estero, in modo che il flusso non pervenisse più alla sede centrale e le pensioni restassero in carico alla sede di originaria liquidazione o a quella che già le gestiva per il precedente pagamento in Italia. Poiché tali pensioni incidevano maggiormente sulle sedi zonali, con la circolare n. 115 del 30.4.91 fu prevista la loro permanenza anche presso le sedi zonali, evitando il movimento delle pratiche tra sedi zonali e provinciali nelle direzioni Italia-estero ed estero-Italia.
Estensione della competenza delle sedi zonali alle pensioni in convenzione internazionale
Per conseguire maggiore uniformità nella gestione del servizio di pagamento delle pensioni all’estero e modificare le prime istruzioni della circolare n. 255 del 6.12.90, la Direzione generale stabilisce di estendere la competenza delle sedi zonali anche alla gestione delle pensioni in convenzione internazionale. Rimane ferma la permanenza presso le sedi provinciali delle pensioni già scorporate e di quelle che saranno scorporate dall’1.1.92.
Pensioni che restano in carico alle sedi zonali
Le sedi zonali mantengono nel proprio carico: - le pensioni di nuova liquidazione di propria competenza; - le pensioni già in pagamento in Italia da trasferire all’estero. Di conseguenza, a tali sedi sono attribuiti gli adempimenti connessi alla gestione e al pagamento delle pensioni all’estero, con applicazione delle disposizioni già contenute nelle circolari richiamate.
Soppressione della distinzione tra sedi provinciali e zonali nei trasferimenti
In materia di trasferimenti viene soppressa la disciplina dell’allegato 1, punto 1, settimo comma, e punto 5, della circolare n. 185 dell’11.7.91, che prevedeva per le pensioni in convenzione internazionale il trasferimento da ufficio pagatore italiano a ufficio pagatore estero nell’ambito di sedi diverse. Il caso delle pensioni già in carico a sedi zonali per il pagamento in Italia è ricondotto all’ipotesi di cui al punto 1, sesto comma.
Nuova casistica dei trasferimenti
La circolare afferma che è abolita la distinzione tra sedi provinciali e sedi zonali e che la casistica dei trasferimenti è ora limitata a tre ipotesi: - da ufficio pagatore estero ad ufficio pagatore italiano nell’ambito della stessa sede; - da ufficio pagatore estero ad ufficio pagatore italiano nell’ambito di sedi diverse; - da ufficio pagatore italiano ad ufficio pagatore estero, sempre nell’ambito della stessa sede.
Indicazioni operative finali e futura comunicazione
Le sedi zonali, per le pensioni di nuova liquidazione e per quelle già in carico per il precedente pagamento in Italia, devono osservare le disposizioni fornite con le circolari richiamate. Per i soli trasferimenti Italia-estero delle pensioni in convenzione in carico a sedi zonali, la modifica dei programmi sarà comunicata con apposito messaggio successivo.
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