Circolare numero 268 del 25-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge n. 261/1991 sui trattamenti pensionistici di guerra, ribadendone la natura risarcitoria e la conseguente irrilevanza come reddito ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali. Vengono però confermate le preclusioni già previste per il richiedente della pensione sociale quando sia titolare di pensione di guerra, salvo l’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti, mentre cambia il trattamento dei redditi da pensione di guerra percepiti dal coniuge o da altri componenti del nucleo ai fini del diritto alla pensione sociale, dell’aumento e delle maggiorazioni sociali.
Disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra ai fini del diritto e delle prestazioni sociali
Trattamenti pensionistici di guerra e riflessi sul diritto alle prestazioni sociali
La circolare interviene per adeguare le istruzioni amministrative alla legge n. 261 del 19 agosto 1991, che ha ribadito la natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra. Il documento chiarisce, in particolare, quali effetti tale qualificazione produce sul calcolo del reddito e sul diritto alla pensione sociale, all’aumento della pensione sociale e alle maggiorazioni sociali.
Natura risarcitoria e irrilevanza reddituale
L’art. 5 della legge n. 261/1991 sostituisce il primo comma dell’art. 77 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915, stabilendo che tutte le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico di guerra non costituiscono reddito. La circolare precisa quindi che tali importi sono irrilevanti ai fini:
- fiscali,
- previdenziali,
- sanitari,
- assistenziali.
Resta immutato il secondo comma dell’art. 77, che continua a confermare la vigenza dell’art. 3 della legge 16 aprile 1974, n. 114, norma che mantiene rilevanti, per il solo richiedente, i trattamenti pensionistici di guerra ai fini del diritto alla pensione.
Pensione sociale: effetti per il richiedente e per il coniuge
La circolare modifica le indicazioni della circolare n. 747 AGO del 15 febbraio 1984 nel senso che le somme percepite dal coniuge del richiedente la pensione sociale a titolo di pensione di guerra non costituiscono reddito e non incidono quindi sul diritto alla prestazione.
Per il richiedente, invece, continua ad applicarsi la disciplina ostativa dell’art. 3 della legge n. 114/1974: il godimento di una pensione di guerra resta motivo di esclusione dall’attribuzione della pensione sociale. L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda l’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915/18 e precedenti.
Aumento della pensione sociale e maggiorazioni sociali
La circolare attribuisce una diversa valenza ai trattamenti pensionistici di guerra quando si tratta di definire domande di aumento della pensione sociale ai sensi dell’art. 2 delle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988. Pur essendo richiesto, per tali aumenti, il possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, l’INPS chiarisce che il trattamento pensionistico di guerra deve essere considerato ininfluente, proprio in ragione della nuova disciplina.
Pertanto, ai fini dell’aumento della pensione sociale, non deve essere attribuito alcun rilievo alla titolarità di una pensione di guerra, indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia il richiedente o un altro componente del nucleo familiare.
Lo stesso criterio vale per il riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall’art. 1 delle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988, per la quale l’accertamento del requisito reddituale deve essere svolto tenendo conto dell’irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra.
Aggiornamento delle istruzioni precedenti e riesame delle domande
In conseguenza delle nuove disposizioni, devono ritenersi modificate le istruzioni già fornite con:
- circolare n. 747 AGO del 15 febbraio 1984,
- circolare n. 35 del 15 febbraio 1989, paragrafo I, punto 4,
- circolare n. 35 del 15 febbraio 1989, paragrafo IV, punto 4.
La circolare dispone inoltre che eventuali istanze presentate per ottenere il riesame di domande già definite dovranno essere valutate secondo i nuovi criteri interpretativi.
Punti principali
Natura dei trattamenti pensionistici di guerra
L’articolo 5 della legge n. 261/1991 ribadisce la natura risarcitoria di tutti i trattamenti pensionistici di guerra. Di conseguenza, le somme percepite a tale titolo non costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali.
Effetti sul diritto alla pensione sociale
Per il coniuge del richiedente la pensione sociale, le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico di guerra non devono essere considerate reddito. Per l’interessato, invece, resta ferma la preclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 114/1974: il godimento di una pensione di guerra continua a costituire motivo ostativo all’attribuzione della pensione sociale, salvo il caso dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915/18 e precedenti.
Aumento della pensione sociale e maggiorazioni sociali
Ai fini dell’aumento della pensione sociale previsto dall’art. 2 delle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988, la titolarità di un trattamento pensionistico di guerra non deve avere rilievo, qualunque sia il componente del nucleo familiare che ne beneficia. Lo stesso criterio si applica al riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall’art. 1 delle medesime leggi, poiché l’accertamento del requisito reddituale va effettuato tenendo conto della nuova disciplina.
Aggiornamento delle istruzioni amministrative
Le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 747 AGO del 15 febbraio 1984 e nella circolare n. 35 del 15 febbraio 1989, paragrafo I punto 4 e paragrafo IV punto 4, devono intendersi modificate in coerenza con la nuova disciplina. Le eventuali istanze di riesame di domande già definite devono essere trattate secondo le presenti indicazioni.
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