Circolare numero 267 del 25-11-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare allega tre tabelle valide dal 1° gennaio 1992: scaglioni mensili e annui di reddito con percentuali e correttivi da detrarre, nonché il prospetto delle detrazioni per residenti in Italia. Vengono inoltre chiarite le condizioni per la detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge e il limite di reddito per i familiari a carico. Il contenuto è essenzialmente tecnico-operativo e serve per il calcolo dell’imposta netta e delle detrazioni spettanti.
Tabelle 1992 di scaglioni di reddito e detrazioni IRPEF
Tabelle 1992 di scaglioni di reddito e detrazioni IRPEF
La circolare, tramite tre allegati, fornisce gli strumenti applicativi per il calcolo dell’imposta e delle detrazioni dal 1° gennaio 1992. Il contenuto è organizzato in tabelle di scaglioni reddituali mensili e annui, ciascuna con aliquote percentuali e correttivi da sottrarre, e in una tabella delle detrazioni spettanti ai residenti in Italia, con specifiche note interpretative.
Scaglioni mensili di reddito
L’allegato 1 disciplina i redditi mensili. Per ciascuno scaglione è indicata la percentuale da applicare e il correttivo da detrarre dal risultato:
- fino a lire 600.000: 10% senza correttivo;
- oltre lire 600.000 fino a lire 1.200.000: 22% con detrazione di lire 72.000;
- oltre lire 1.200.000 fino a lire 2.991.666: 26% con detrazione di lire 120.000;
- oltre lire 2.991.666 fino a lire 6.000.000: 33% con detrazione di lire 329.416;
- oltre lire 6.000.000 fino a lire 14.983.333: 40% con detrazione di lire 749.416;
- oltre lire 14.983.333 fino a lire 29.975.000: 45% con detrazione di lire 1.498.583;
- oltre lire 29.975.000: 50% con detrazione di lire 2.997.333.
La regola operativa richiede di applicare al reddito la percentuale corrispondente allo scaglione in cui esso ricade e, successivamente, sottrarre il correttivo previsto per lo stesso scaglione.
Scaglioni annui di reddito
L’allegato 2 ripropone la medesima logica su base annua. Gli scaglioni sono i seguenti:
- fino a lire 7.200.000: 10% senza correttivo;
- oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000: 22% con detrazione di lire 864.000;
- oltre lire 14.400.000 fino a lire 35.900.000: 26% con detrazione di lire 1.440.000;
- oltre lire 35.900.000 fino a lire 72.000.000: 33% con detrazione di lire 3.953.000;
- oltre lire 72.000.000 fino a lire 179.800.000: 40% con detrazione di lire 8.993.000;
- oltre lire 179.800.000 fino a lire 359.700.000: 45% con detrazione di lire 17.983.000;
- oltre lire 359.700.000: 50% con detrazione di lire 35.968.000.
Anche qui vale la stessa istruzione applicativa: si usa la percentuale dello scaglione di appartenenza e si detraggono i correttivi indicati.
Detrazioni per residenti in Italia
L’allegato 3 contiene il quadro delle detrazioni dal 1° gennaio 1992 per i residenti in Italia, con importi annui e mensili. Sono previste detrazioni per:
- redditi di lavoro dipendente: lire 690.562 annue e lire 57.547 mensili;
- redditi di lavoro dipendente fino a lire 13.200.000: lire 215.801 annue e lire 17.983 mensili;
- coniuge o primo figlio: lire 719.336 annue e lire 59.945 mensili;
- altre persone a carico: lire 115.093 annue e lire 9.591 mensili.
Per i figli a carico è riportata una tabella graduata con importi in misura doppia e semplice, dal primo all’ottavo figlio e per ogni figlio ulteriore. Gli importi annui vanno da lire 166.214 per il primo figlio in misura doppia (83.107 in misura semplice) fino a lire 1.329.712 per l’ottavo figlio in misura doppia (664.856 in misura semplice), con corrispondenti importi mensili pari alla dodicesima parte.
Chiarimenti sulla detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge
La nota 2 richiama l’art. 12 del D.P.R. 917/87 (TUIR) e specifica che la detrazione di lire 719.336 annue per il primo figlio a carico, in assenza del coniuge, si applica nei seguenti casi:
- morte dell’altro genitore, con contribuente non risposato oppure, se risposato, legalmente ed effettivamente separato;
- mancato riconoscimento dei figli naturali da parte dell’altro genitore, quando il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato oppure è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi non è coniugato oppure è legalmente ed effettivamente separato.
La circolare affida all’interessato la responsabilità di richiedere la detrazione nella misura doppia quando ritenga di rientrare in una di tali fattispecie. In tali casi, le detrazioni per i figli a carico spettano in misura doppia e l’importo complessivo delle detrazioni riferite al numero dei figli, compreso il primo, deve essere ridotto di lire 166.214 annue (lire 13.851 mensili).
Limite reddituale delle persone a carico
La nota 3 stabilisce che le detrazioni per coniuge, primo figlio e altre persone a carico spettano solo se tali soggetti non possiedono redditi propri superiori a lire 4.800.000 annui, considerati al lordo degli oneri deducibili.
Punti principali
Scaglioni mensili di reddito dal 1° gennaio 1992
L’allegato 1 riporta la tabella degli scaglioni mensili con le relative aliquote percentuali correttive e gli importi da detrarre. Le aliquote vanno dal 10% per redditi fino a lire 600.000, al 22%, 26%, 33%, 40%, 45% e 50% per gli scaglioni successivi. Per ciascuno scaglione, dal risultato dell’applicazione della percentuale al reddito compreso nello scaglione va sottratto il correttivo indicato nella medesima fascia.
Scaglioni annui di reddito dal 1° gennaio 1992
L’allegato 2 contiene la corrispondente tabella per i redditi annui: 10% fino a lire 7.200.000, poi 22%, 26%, 33%, 40%, 45% e 50% per gli scaglioni superiori. Anche in questo caso si applica la percentuale dello scaglione in cui il reddito ricade e si detrae il correttivo previsto per quello scaglione.
Detrazioni per i residenti in Italia
L’allegato 3 elenca le detrazioni dal 1° gennaio 1992 per i residenti in Italia, indicando importi annui e mensili. Sono previste detrazioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di lavoro dipendente fino a lire 13.200.000, per il coniuge o primo figlio e per altre persone a carico, oltre a una specifica tabella per i figli a carico con importi in misura doppia e semplice, graduati da 1 a 8 figli e per ogni figlio ulteriore.
Detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge
La nota 2 precisa che la detrazione di lire 719.336 annue (lire 59.945 mensili) per il primo figlio a carico spetta in assenza del coniuge ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 917/87 (TUIR), in tre casi: morte dell’altro genitore con contribuente non risposato o legalmente ed effettivamente separato; mancato riconoscimento dei figli naturali da parte dell’altro genitore; figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente non coniugato o legalmente ed effettivamente separato. La scelta di richiedere la detrazione nella misura doppia è posta sotto la responsabilità dell’interessato.
Effetti della detrazione per il primo figlio e riduzione per i figli successivi
La nota 2 chiarisce che, quando viene applicata la detrazione per il primo figlio in mancanza del coniuge, le detrazioni per i figli a carico spettano in misura doppia e l’importo complessivo delle detrazioni relativo al numero dei figli, compreso il primo, va ridotto di lire 166.214 annue (lire 13.851 mensili).
Limite di reddito per le persone a carico
La nota 3 stabilisce che la detrazione per coniuge, primo figlio e altre persone a carico spetta solo se le persone interessate non possiedono redditi propri superiori a lire 4.800.000 annui, al lordo degli oneri deducibili.
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