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Circolare

Circolare numero 44 del 20-2-2001

Importo dei contributi per i lavoratori domestici di gennaio 2001 e da febbraio 2001 a dicembre 2001.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna i contributi dovuti per i lavoratori domestici per il 2001. Per gennaio si applicano le tabelle basate sulla rivalutazione ISTAT 2000 e sulle aliquote vigenti fino al 27 gennaio; da febbraio a dicembre entra in vigore la riduzione prevista dalla legge finanziaria 2001, con esonero di 0,8 punti percentuali dal contributo CUAF. Sono inoltre fornite istruzioni operative per il versamento trimestrale, con indicazioni distinte per datori di lavoro soggetti e non soggetti alla disciplina CUAF.

Contributi lavoratori domestici per gennaio-dicembre 2001

Contributi per i lavoratori domestici nel 2001

La circolare definisce le misure contributive dovute per i lavoratori domestici per l'anno 2001, distinguendo tra il mese di gennaio e il periodo da febbraio a dicembre. Vengono inoltre fornite istruzioni pratiche per la compilazione e il versamento dei bollettini, con particolare attenzione alla disciplina CUAF.

Inquadramento assicurativo e quadro normativo generale

La circolare ricorda che i lavoratori domestici sono assoggettati all'assicurazione IVS, alla disoccupazione, agli assegni familiari, alla maternità, alla malattia limitatamente alla copertura assicurativa e non all'indennità economica, nonché all'assicurazione INAIL. Viene inoltre richiamata la soppressione, dal 1 gennaio 2000, del contributo dello 0,50% previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppressione disposta dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, con effetto di uniformare la misura dei contributi per tutti i lavoratori domestici.

Contributi relativi al mese di gennaio 2001

Per gennaio 2001 i contributi sono determinati sulla base di due elementi:

  • la variazione percentuale del valore medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati registrato nel 2000, pari al 2,6%;
  • l'ammontare delle aliquote contributive vigenti dal 1 gennaio alla settimana terminante con sabato 27 gennaio 2001.

La tabella A allegata alla circolare riporta i valori applicabili ai lavoratori domestici, distinguendo tra:

  • retribuzione oraria effettiva;
  • retribuzione oraria convenzionale;
  • contributo orario con CUAF;
  • contributo orario senza CUAF.

Le fasce sono articolate in funzione della retribuzione e dell'orario di lavoro, con indicazione delle quote a carico del lavoratore riportate tra parentesi. Sono inoltre richiamati i coefficienti di ripartizione contenuti nell'allegato n. 2.

Contributi relativi al periodo febbraio-dicembre 2001

Dal 1 febbraio 2001 trova applicazione l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede una riduzione degli oneri sociali tramite esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro, nella misura di 0,8 punti percentuali. La circolare specifica che tale disposizione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Di conseguenza, dalla settimana terminante con sabato 3 febbraio 2001, i contributi dovuti per il personale domestico devono essere calcolati secondo la tabella B, che sostituisce i valori di gennaio per il periodo febbraio-dicembre 2001. Anche in questo caso sono riportate le quote con e senza CUAF, nonché la quota a carico del lavoratore.

Datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina CUAF

Per i datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina CUAF, in occasione del versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001, occorre applicare criteri differenziati nel tempo:

  • fino alla settimana terminante con sabato 27 gennaio 2001 si usano i valori della tabella A;
  • dalla settimana terminante con sabato 3 febbraio 2001 si usano i valori della tabella B.

Il totale deve essere riportato in un unico bollettino di versamento. La circolare invita le Agenzie a richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sulla corretta compilazione del bollettino, precisando che è necessario:

  • indicare correttamente se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre, annerendo la casella "SI";
  • in alternativa, indicare quante settimane sono state retribuite nel corso di ogni mese, annerendo le corrispondenti caselle;
  • riportare gli stessi dati sul retro del bollettino;
  • far firmare al datore di lavoro la ricevuta da consegnare al lavoratore.

Datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina CUAF

La circolare chiarisce che l'esclusione dal versamento del contributo CUAF è prevista solo nei rapporti di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado, purché conviventi. Sono indicati i parenti e gli affini rilevanti: figli, fratelli o sorelle, nipoti, genero, nuora e cognati.

Per i datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina CUAF, la riduzione introdotta dall'art. 120 della legge n. 388/2000 non opera. Gli importi dei contributi restano quindi invariati e il bollettino deve essere compilato secondo le modalità ordinarie.

Punti principali

Ambito assicurativo dei lavoratori domestici

La circolare ricorda che i lavoratori domestici sono soggetti all'assicurazione IVS, alla disoccupazione, agli assegni familiari, alla maternità, alla malattia con esclusione dell'indennità economica e all'assicurazione INAIL. Viene inoltre richiamata la soppressione, dal 1 gennaio 2000, del contributo dello 0,50% previsto dalla normativa sull'immigrazione, con conseguente uniformità dei contributi per tutti i lavoratori domestici.

Contributi relativi al mese di gennaio 2001

Per il mese di gennaio 2001 i contributi sono determinati sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del 2000, pari al 2,6%, e delle aliquote contributive vigenti fino alla settimana terminante con sabato 27 gennaio 2001. La tabella A riporta le fasce di retribuzione oraria, la retribuzione convenzionale e i contributi orari con e senza CUAF, distinti tra rapporti fino a 24 ore settimanali e rapporti oltre 24 ore settimanali, con indicazione della quota a carico del lavoratore tra parentesi.

Contributi da febbraio a dicembre 2001

Dal 1 febbraio 2001 si applica l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che introduce una riduzione degli oneri sociali mediante esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro, pari a 0,8 punti percentuali. La norma si estende anche ai lavoratori domestici e comporta, dalla settimana terminante con sabato 3 febbraio 2001, l'applicazione degli importi della tabella B, che sostituisce quella di gennaio per il periodo febbraio-dicembre 2001.

Datori di lavoro soggetti alla disciplina CUAF

I datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina CUAF, in occasione del versamento del primo trimestre 2001, devono calcolare i contributi fino alla settimana terminante con sabato 27 gennaio 2001 secondo la tabella A e quelli successivi secondo la tabella B, sommando poi il totale in un unico bollettino. La circolare raccomanda una compilazione corretta del bollettino, con indicazione se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre oppure del numero di settimane retribuite in ciascun mese, e con la sottoscrizione della ricevuta da consegnare al lavoratore.

Datori di lavoro non soggetti alla disciplina CUAF

L'esclusione dal versamento del contributo CUAF vale solo nei rapporti di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Per questi datori di lavoro la riduzione prevista dall'art. 120 della legge n. 388/2000 non si applica; di conseguenza gli importi dei contributi restano invariati e il bollettino va compilato secondo le consuete modalità.

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