Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 18 del 12-2-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti dell'art. 20 del DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009 estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai dipendenti di aziende pubbliche, esercenti pubblici servizi e private, anche se dotati di stabilità di impiego. Vengono chiariti la cessazione degli esoneri previgenti e dei decreti ministeriali di esonero, i casi residuali ancora esclusi, l'obbligo contributivo del 1,61% e la possibilità di adesione ai fondi interprofessionali con effetti già dal 2009.

Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2009

Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria

La circolare chiarisce le conseguenze dell'art. 20, commi 4, 5 e 6, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La modifica normativa, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, amplia l'ambito soggettivo dell'obbligo assicurativo e incide sul precedente sistema di esoneri fondato sulla stabilità di impiego.

Quadro normativo previgente e criterio della stabilità d'impiego

Prima della modifica legislativa, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria era in linea generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ma l'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935 escludeva gli impiegati, agenti e operai stabili delle aziende pubbliche, nonché i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi e delle aziende private, quando fosse garantita la stabilità d'impiego. L'art. 32, lett. b), della legge n. 264/1949 aveva poi esteso l'esclusione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L'art. 36 del DPR n. 818/1957 disciplinava le modalità di accertamento della stabilità d'impiego, distinguendo tra riconoscimento "ex lege" e accertamento amministrativo su domanda del datore di lavoro al Ministero competente.

Effetti dell'art. 20 del DL n. 112/2008

La circolare evidenzia che l'art. 20, comma 4, abroga l'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935; il comma 5 modifica l'art. 36 del DPR n. 818/1957 sopprimendo il richiamo alla norma abrogata; il comma 6 stabilisce che l'estensione dell'obbligo assicurativo decorre dal primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 2009. Conseguentemente, per i dipendenti di aziende pubbliche, esercenti pubblici servizi e private non è più possibile l'esclusione dall'assicurazione sulla base della stabilità d'impiego.

Cessazione degli esoneri e dei decreti ministeriali

Per effetto dell'abrogazione normativa, cessano gli esoneri già riconosciuti sulla base della stabilità d'impiego "ex lege" per il personale delle aziende pubbliche e di quelle esercenti pubblici servizi. La circolare precisa inoltre che i decreti ministeriali di esonero adottati in base alla previgente disciplina perdono automaticamente efficacia, senza necessità di specifici provvedimenti di revoca. Dal 1° gennaio 2009 tutti i datori di lavoro già esonerati devono quindi versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Residui casi di esclusione dall'assicurazione

La circolare distingue le fattispecie che restano escluse perché non interessate dalla riforma. Il regime di esonero legato alla stabilità d'impiego continua ad applicarsi soltanto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in forza dell'art. 32, lett. b), della legge n. 264/1949. Restano inoltre ferme tutte le altre esclusioni non fondate sull'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935, tra cui, a titolo esemplificativo, i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto, il personale artistico-teatrale e cinematografico in possesso di specifica preparazione, sacerdoti e religiosi, apprendisti, soci di cooperative ex DPR n. 602/1970, soci delle cooperative della piccola pesca marittima, armatori e proprietari-armatori imbarcati, piloti dei porti, marittimi abilitati al pilotaggio e allievi dei cantieri-scuola.

Obbligo contributivo e gestione delle posizioni contributive

Con la cessazione del regime di esonero, i datori di lavoro interessati sono tenuti, dal 1° gennaio 2009, al versamento del contributo per la disoccupazione involontaria nella misura del 1,61%. La circolare annuncia un successivo messaggio per le istruzioni operative relative alle eventuali regolarizzazioni senza oneri accessori, richiamando la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Nelle more, le sedi sono invitate a non effettuare alcuna modifica ai c.s.c. e ai relativi c.a. delle aziende interessate.

Quota dello 0,30% e adesione ai fondi interprofessionali

La contribuzione del 1,61% comprende la quota dello 0,30% prevista dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinata al finanziamento della formazione dei lavoratori e, tra l'altro, dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni. I datori di lavoro coinvolti dalla nuova disciplina possono aderire ai fondi con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. In deroga alla regola ordinaria, tali adesioni producono effetti economici e contributivi già nell'anno 2009, come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 0002348 del 9 febbraio 2009.

Fondi interprofessionali richiamati

La circolare riporta, per comodità, l'elenco dei fondi operanti nel 2009 e dei relativi codici di adesione, tra cui: Fondo Artigianato Formazione (FART), Fon.Coop (FCOP), For.Te (FITE), Fondimpresa (FIMA), Fondo Formazione PMI (FAPI), Fon.Ter (FTUS), Fondirigenti (FDIR), Fondir (FODI), Fondo Dirigenti PMI (FDPI), Fondoprofessioni (FPRO), Fond.ER (FREL), Fon.Ar.Com (FARC), For.Agri (FAGR), FonDazienda (FAZI), Fondo Banche Assicurazioni (FBCA) e Formazienda (FORM).

Riferimenti normativi richiamati in allegato

In allegato sono riprodotti i testi normativi rilevanti: l'art. 20, commi 4, 5 e 6, del DL n. 112/2008; l'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935 nel testo previgente; l'art. 36 del DPR n. 818/1957 sia nel testo precedente sia in quello modificato; l'art. 32, lett. b), della legge n. 264/1949; e l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per l'individuazione delle amministrazioni pubbliche.

Punti principali

Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Dal 1° gennaio 2009 l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche, delle aziende esercenti pubblici servizi e delle aziende private. Viene meno la possibilità di escludere tali lavoratori dall'obbligo assicurativo sulla base della stabilità d'impiego.

Cessazione degli esoneri previgenti

L'abrogazione dell'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935 determina la cessazione degli esoneri fondati sulla stabilità d'impiego riconosciuta "ex lege" e l'automatica inefficacia dei decreti ministeriali di esonero adottati in base alla normativa precedente, senza necessità di revoca espressa.

Casi residuali di esclusione

Restano vigenti solo le esclusioni non collegate all'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/1935. In particolare, il regime di esonero per i rapporti con stabilità d'impiego continua ad applicarsi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù dell'art. 32, lett. b), della legge n. 264/1949.

Obbligo contributivo e regolarizzazioni

I datori di lavoro interessati devono versare il contributo per la disoccupazione involontaria pari al 1,61% dal 1° gennaio 2009. La circolare rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative sulle eventuali regolarizzazioni senza oneri accessori e invita le sedi a non modificare, nel frattempo, i c.s.c. e i c.a. delle aziende coinvolte.

Devoluzione dello 0,30% ai fondi interprofessionali

La contribuzione del 1,61% include lo 0,30% destinato al finanziamento della formazione, compresa quella dei fondi interprofessionali. Le aziende interessate possono aderire ai fondi con denunce contributive scadenti entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare; in deroga alla regola generale, l'adesione produce effetti economici e contributivi già dal 2009.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.