Circolare numero 16 del 11-2-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma per il 2009 l’aliquota contributiva IVS al 20,00% per artigiani e commercianti, con le riduzioni previste per collaboratori under 21 e per i pensionati ultra65enni già iscritti alle gestioni INPS. Indica il minimale di reddito, il massimale imponibile, le aliquote applicabili alla parte eccedente, il contributo maternità e le regole per il versamento tramite F24. Vengono inoltre chiariti i casi particolari di imprese con collaboratori, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nonché le scadenze per i pagamenti rateali e a saldo.
Contribuzione 2009 per artigiani ed esercenti attività commerciali
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2009
La circolare disciplina la contribuzione previdenziale dovuta per il 2009 dagli iscritti alle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti. Vengono confermate le aliquote, definiti il minimale e il massimale di reddito, indicate le riduzioni e le agevolazioni applicabili e precisate le modalità di versamento.
Aliquote contributive e agevolazioni
Per il 2009 l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti resta fissata al 20,00%, come previsto dall’art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Restano ferme anche le principali agevolazioni:
- riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
- applicazione delle agevolazioni per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni previste dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota deve essere incrementata dello 0,09%, quale aliquota aggiuntiva finalizzata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; la relativa obbligazione è differita al 31 dicembre 2013. Inoltre, per artigiani e commercianti è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a 0,62 euro mensili.
Contribuzione sul minimale di reddito
Ai fini del calcolo del contributo IVS per il 2009, il reddito minimo annuo da prendere a riferimento è pari a 14.240,00 euro. Tale importo è stato determinato applicando i criteri previsti dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
Le aliquote applicabili sul minimale risultano così articolate:
- artigiani: 20,00% per titolari di qualunque età e coadiuvanti oltre i 21 anni; 17,00% per coadiuvanti non superiori a 21 anni;
- commercianti: 20,09% per titolari di qualunque età e coadiutori oltre i 21 anni; 17,09% per coadiutori non superiori a 21 anni.
La riduzione al 17,00% e al 17,09% opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
I contributi annui dovuti sul minimale sono indicati come segue:
- artigiani: 2.855,44 euro per titolari e collaboratori over 21; 2.428,24 euro per collaboratori under 21;
- commercianti: 2.868,26 euro per titolari e collaboratori over 21; 2.441,06 euro per collaboratori under 21.
Negli importi è compreso il contributo maternità di 7,44 euro annui.
La circolare precisa che il minimale di reddito e il corrispondente contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.
Contributi sul reddito eccedente il minimale
Il contributo 2009 è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale di 14.240,00 euro, fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari a 42.069,00 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un aumento di un punto percentuale, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Le aliquote risultano quindi:
- artigiani: 20,00% da 14.240,01 euro a 42.069,00 euro; 21,00% da 42.069,01 euro fino al massimale;
- commercianti: 20,09% da 14.240,01 euro a 42.069,00 euro; 21,09% da 42.069,01 euro fino al massimale.
Per i collaboratori non superiori a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente a:
- artigiani: 17,00% e 18,00%;
- commercianti: 17,09% e 18,09%.
Il contributo calcolato sulla quota eccedente il minimale, definito anche contributo a conguaglio, sommato a quello sul minimale costituisce acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2009.
Massimale di reddito e limiti individuali
La circolare richiama il criterio per cui, per il 2009, la quota di reddito eccedente 42.069,00 euro è presa in considerazione ai fini contributivi fino a concorrenza di due terzi di tale limite. Ne deriva un massimale di reddito annuo pari a 70.115,00 euro.
Il contributo previdenziale massimo IVS dovuto è quantificato in:
- artigiani: 14.303,46 euro annui per titolari e collaboratori over 21; 12.200,00 euro per collaboratori under 21;
- commercianti: 14.366,56 euro annui per titolari e collaboratori over 21; 12.263,11 euro per collaboratori under 21.
La circolare sottolinea che tali limiti sono individuali e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso.
Tali limiti valgono esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possano far valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 in poi, il massimale annuo per il 2009 è pari a 91.507,00 euro e non è frazionabile su base mensile.
Contribuzione a saldo
La contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferita ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Per i contributi 2009, dunque, si considerano i redditi 2009, da denunciare fiscalmente nel 2010.
Se i contributi sul minimale e quelli a conguaglio già versati risultano inferiori al dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2009, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.
Imprese con collaboratori familiari
Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, i contributi sulla parte eccedente il minimale vanno determinati secondo le regole seguenti:
- nelle imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori si calcolano in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, ma il totale delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; il calcolo dei contributi deve tenere conto della quota attribuita a ciascun soggetto.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito.
Per tali soggetti è dovuto soltanto il contributo IVS a percentuale calcolato sull’effettivo reddito, maggiorato del contributo per maternità pari a 0,62 euro mensili.
Versamento dei contributi
I contributi devono essere versati tramite modello F24.
Le scadenze indicate sono:
- 16 maggio 2009;
- 16 agosto 2009;
- 16 novembre 2009;
- 16 febbraio 2010, per il pagamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi a saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009, devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Rinvii normativi
La circolare richiama, per ulteriori chiarimenti:
- la circolare n. 63 del 17 marzo 1998 e la circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 per la riduzione contributiva dei pensionati ultra65enni;
- la circolare n. 175 del 29 luglio 1998 per l’individuazione dei soggetti aventi diritto all’agevolazione;
- la circolare n. 102 del 12 giugno 2003 per le disposizioni generali sul reddito d’impresa;
- la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004 per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
Punti principali
Aliquote contributive 2009
Per il 2009 le aliquote contributive per le gestioni artigiani e commercianti restano confermate al 20,00% ai sensi dell’art. 1, comma 768, della legge n. 296/2006. Continuano ad applicarsi la riduzione del 50% per gli iscritti ultra sessantacinquenni già pensionati presso le gestioni INPS e le agevolazioni per coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per i soli commercianti si aggiunge inoltre l’aliquota aggiuntiva dello 0,09%, differita al 31 dicembre 2013, e resta dovuto il contributo maternità di 0,62 euro mensili.
Minimale di reddito e contributi sul minimale
Il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS 2009 è pari a 14.240,00 euro. Sul minimale, i contributi annui risultano pari a 2.855,44 euro per gli artigiani titolari e per i collaboratori oltre i 21 anni, 2.428,24 euro per i collaboratori artigiani under 21, 2.868,26 euro per i commercianti titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e 2.441,06 euro per i commercianti under 21. In tali importi è compreso anche il contributo maternità di 7,44 euro annui, pari a 0,62 euro mensili.
Contributi sul reddito eccedente il minimale
Il contributo è dovuto sulla quota di reddito d’impresa eccedente 14.240,00 euro e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di 42.069,00 euro. Oltre tale soglia si applica un aumento di un punto percentuale. Le aliquote sono pari al 20,00% e 21,00% per gli artigiani, al 20,09% e 21,09% per i commercianti; per i collaboratori under 21 scendono rispettivamente al 17,00% e 18,00% per gli artigiani, e al 17,09% e 18,09% per i commercianti. Il contributo eccedente il minimale è considerato acconto sulle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2009.
Massimale di reddito e limiti individuali
Per il 2009 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 70.115,00 euro per gli iscritti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità a tale data. Oltre il limite di 42.069,00 euro, il reddito è assoggettato fino al massimale con le aliquote maggiorate. La circolare quantifica anche il contributo IVS massimo annuo: 14.303,46 euro per artigiani titolari e collaboratori over 21, 12.200,00 euro per artigiani under 21, 14.366,56 euro per commercianti titolari e collaboratori over 21, 12.263,11 euro per commercianti under 21. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o dopo, il massimale 2009 è invece 91.507,00 euro, non frazionabile mensilmente.
Saldo contributivo e redditi d’impresa
La contribuzione IVS è calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno cui il contributo si riferisce. Se la somma di contributi sul minimale e di quelli a conguaglio non copre quanto dovuto sulla totalità dei redditi realizzati nel 2009, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da versare nei termini di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche. La circolare rinvia inoltre alla disciplina generale sul reddito d’impresa richiamata dalla circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
Imprese con collaboratori familiari
Per le imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale si determinano in base alla quota di reddito fiscalmente attribuita a ciascun soggetto. Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia per il titolare sia per i collaboratori, il calcolo avviene sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire quote di reddito ai collaboratori, ma il totale attribuito non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.
Casi particolari: affittacamere e produttori assicurativi
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per essi è dovuto solo il contributo a percentuale IVS sull’effettivo reddito, maggiorato della contribuzione maternità di 0,62 euro mensili.
Termini e modalità di versamento
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24. Le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2009 e 16 febbraio 2010. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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