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Circolare

Circolare numero 17 del 11-2-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2009 la retribuzione convenzionale dei pescatori autonomi e determina la nuova aliquota contributiva dovuta al FPLD. Viene inoltre confermata, per il 2009, la proroga dello sgravio contributivo previsto dalla legge finanziaria 2009 per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, con conseguente riduzione dell’importo mensile da versare. Restano invariate le modalità di pagamento, con versamenti mensili entro il giorno 16, e non vengono inviati i modelli F24 ai titolari di partita IVA.

Aliquota contributiva 2009 per i pescatori autonomi

Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l’anno 2009

La circolare disciplina l’aggiornamento per il 2009 della contribuzione dovuta dai pescatori autonomi, con particolare riferimento alla retribuzione convenzionale di base, alla misura dell’aliquota contributiva FPLD e alla proroga dello sgravio contributivo previsto dalla normativa finanziaria per il settore della pesca. Vengono inoltre richiamate le modalità ordinarie di versamento mensile.

Aggiornamento della retribuzione convenzionale

I lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, restano soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e versano all’Istituto un contributo mensile commisurato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il 2009, la variazione percentuale accertata dall’ISTAT ai fini della perequazione automatica delle pensioni è pari al 3,2%. In ragione di tale aggiornamento, la retribuzione convenzionale viene determinata come segue:

  • misura giornaliera: 24,16 euro;
  • misura mensile (25 giorni): 604,00 euro.

Su tale base devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per l’anno 2009.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

La circolare richiama il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che prevede per i pescatori autonomi un incremento complessivo dell’aliquota di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione dello 0,50% ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Per effetto di tale meccanismo, dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0,50%, raggiungendo il totale del 14,11%.

La ripartizione indicata dalla circolare è la seguente:

  • quota base: 0,11%, con coefficiente di ripartizione 0,007796;
  • quota di adeguamento: 14,00%, con coefficiente di ripartizione 0,992204;
  • totale: 14,11%, con coefficiente di ripartizione 1,000000.

Applicando l’aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo mensile 2009 risulta pari a 85,22 euro, così composto:

  • quota base: 0,66 euro;
  • quota di adeguamento: 84,56 euro;
  • totale: 85,22 euro.

Proroga dello sgravio contributivo per il 2009

L’art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha esteso per l’anno 2009 i benefici previsti dall’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel limite dell’80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino all’80% dell’ammontare stabilito. La circolare chiarisce che tale sgravio deve essere riconosciuto anche ai pescatori autonomi per il 2009.

Di conseguenza, il contributo mensile dovuto al netto dell’agevolazione è pari a 17,04 euro, così suddiviso:

  • quota base: 0,13 euro;
  • quota di adeguamento: 16,91 euro;
  • totale: 17,04 euro.

Modalità di versamento

Resta invariata la disciplina del versamento: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L’Istituto comunica che con successivo messaggio verrà indicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni operative per effettuare il versamento dei contributi dovuti.

Infine, in applicazione dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Punti principali

Aggiornamento della retribuzione convenzionale

Per il 2009 la variazione ISTAT ai fini della perequazione automatica delle pensioni è pari al 3,2%. Di conseguenza, la retribuzione convenzionale giornaliera per i pescatori autonomi soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 è fissata in 24,16 euro e quella mensile, calcolata su 25 giornate, in 604,00 euro.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD per il 2009

In applicazione del percorso di aumento graduale previsto dal decreto interministeriale 21 febbraio 1996 e dalle norme richiamate, dal 1° gennaio 2009 l’aliquota contributiva per i pescatori autonomi aumenta di ulteriori 0,50 punti percentuali, raggiungendo il totale del 14,11%. Sulla retribuzione convenzionale mensile l’importo del contributo è pari a 85,22 euro, di cui 0,66 euro per la quota base e 84,56 euro per l’adeguamento.

Proroga dello sgravio contributivo per il 2009

L’art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ha esteso per il 2009 i benefici previsti dall’art. 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, fino all’80% per le imprese che esercitano pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari. La circolare precisa che tale esonero si applica anche ai pescatori autonomi. Il contributo mensile dovuto al netto dello sgravio è quindi pari a 17,04 euro, suddiviso in 0,13 euro di quota base e 16,91 euro di adeguamento.

Modalità di versamento e invio dei modelli F24

Il contributo continua a essere versato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di յուրաքանչյուր mese. L’INPS comunica che con successivo messaggio sarà indicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti con le istruzioni di pagamento. In applicazione dell’art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

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