Circolare numero 05 del 05-02-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il beneficio della sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi disposto in occasione di calamità naturali o eventi eccezionali si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati con sede nei comuni interessati. Non è quindi possibile che il lavoratore richieda autonomamente il beneficio per la propria quota contributiva se il datore di lavoro non vi ha aderito. Per i soggetti che hanno fruito indebitamente della sospensione, anche solo per la quota a carico del lavoratore, è previsto il recupero delle somme dovute in unica soluzione entro il 16 giugno 2009.
Sospensione contributiva per calamità naturali: applicazione ai soli datori di lavoro privati e recupero dei versamenti indebitamente sospesi
Sospensione contributiva per calamità naturali e recupero delle somme indebitamente sospese
La circolare interviene per chiarire l’ambito di applicazione delle sospensioni contributive disposte in occasione di calamità naturali o eventi eccezionali dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e attuati con ordinanze di protezione civile. Il documento precisa chi possa effettivamente beneficiare della sospensione e disciplina il recupero delle contribuzioni che risultino sospese senza titolo.
Ambito di applicazione del beneficio
Secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 6, comma 1-bis, della legge n. 290 del 6 dicembre 2006, le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze stesse.
La circolare ribadisce che la sospensione riguarda l’intera quota di contributi stabilita dalla legge e non è scindibile tra datore di lavoro e lavoratore. Ne deriva che il beneficio non può essere fruito in modo frazionato, limitatamente alla sola quota a carico del lavoratore.
Esclusione della richiesta del lavoratore
Qualora il datore di lavoro privato, sulla base di proprie valutazioni, abbia scelto di non aderire al beneficio della sospensione contributiva, non è ammissibile l’istanza del lavoratore volta a ottenere autonomamente la sospensione della sola quota di contribuzione posta per legge a suo carico. La posizione del lavoratore resta quindi inscindibilmente collegata alla scelta del datore di lavoro di aderire o meno al beneficio.
Giurisprudenza costituzionale richiamata
La circolare richiama la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Molise con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Il TAR aveva ritenuto illegittimo l’art. 6, comma 1-bis, sia nell’interpretazione che limitava il beneficio ai soli datori di lavoro e lavoratori privati, sia nell’interpretazione che riconosceva ai soli datori di lavoro privati il beneficio di non versare la propria quota contributiva.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 325 del 1 agosto 2008, ha dichiarato tali questioni inammissibili o non fondate. La circolare assume tale pronuncia come base per ribadire l’orientamento applicativo sopra descritto.
Recupero delle contribuzioni indebitamente sospese
Per i periodi successivi al 1992, i datori di lavoro che abbiano beneficiato della sospensione dei versamenti contributivi pur non rientrando tra i soggetti destinatari della misura devono procedere al versamento della contribuzione dovuta in unica soluzione. L’obbligo di restituzione riguarda anche i casi in cui la sospensione abbia interessato soltanto la quota a carico del lavoratore.
La circolare sottolinea che il datore di lavoro, in quanto soggetto responsabile del versamento contributivo, è tenuto a riversare le somme oggetto di sospensione, inclusa la quota lavoratore, entro il termine indicato del 16 giugno 2009.
Punti principali
Ambito soggettivo del beneficio
La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, prevista da ordinanze di protezione civile in seguito a calamità naturali, si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale e operativa nei comuni individuati dai provvedimenti emergenziali.
Esclusione della richiesta del lavoratore
Se il datore di lavoro privato non ha ritenuto di aderire alla sospensione contributiva, il lavoratore non può chiedere di usufruire del beneficio limitatamente alla propria quota di contribuzione posta per legge a suo carico. Le due sospensioni non sono fruibili separatamente.
Riferimenti normativi e pronuncia della Corte costituzionale
La circolare richiama l’art. 6, comma 1-bis, della legge n. 290 del 6 dicembre 2006, che ha fornito interpretazione autentica della legge n. 225/1992. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 1 agosto 2008, che ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Molise.
Recupero dei contributi indebitamente sospesi
I datori di lavoro che, dopo il 1992, abbiano usufruito della sospensione dei versamenti contributivi pur non rientrando tra i soggetti destinatari del beneficio, devono versare la contribuzione dovuta in unica soluzione. Il recupero riguarda anche la quota a carico del lavoratore, qualora sia stata impropriamente sospesa.
Termine per la restituzione
La restituzione dei contributi oggetto di sospensione, compresa la quota a carico del lavoratore, deve essere effettuata entro il 16 giugno 2009.
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