Circolare numero 15 del 6-2-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall'articolo 46 del DL 248/2007, convertito dalla legge 31/2008, all'articolo 8 della legge 222/1984. Vengono chiariti i requisiti per il mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti per i figli maggiorenni inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica, presso laboratori protetti, cooperative sociali o altri datori di lavoro convenzionati, entro il limite di 25 ore settimanali. La circolare precisa inoltre criteri di verifica dell'inabilità, del carico economico, dei redditi rilevanti, le modalità di accertamento medico-legale e l'efficacia temporale della nuova disciplina.
Disposizioni in favore dei soggetti inabili e pensione ai superstiti
Articolo 46 del DL 248/2007: disposizioni in favore di soggetti inabili e pensione ai superstiti
La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sulle modifiche introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in materia di pensione ai superstiti spettante ai figli maggiorenni inabili. L'intervento normativo incide sull'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ridefinendo le condizioni alle quali l'attività lavorativa del figlio inabile non fa perdere il diritto alla prestazione.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricorda che, in base alla disciplina previgente, la nozione di inabilità rilevante ai fini della pensione ai superstiti coincideva con l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'articolo 46 del DL 248/2007 ha inserito nell'articolo 8 della legge n. 222/1984 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introducendo una deroga alla regola secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio inabile comportava la perdita della pensione ai superstiti.
Soggetti interessati e requisiti per conservare la pensione
La disciplina riguarda i figli maggiorenni riconosciuti inabili che siano titolari o potenziali beneficiari della pensione ai superstiti e che svolgano un'attività lavorativa al compimento del 18° anno di età oppure la intraprendano successivamente. Il diritto alla prestazione si conserva soltanto se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
- l'attività deve avere finalità terapeutica;
- deve essere svolta presso laboratori protetti, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, oppure presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato o con agevolazioni per l'assunzione di disoccupati di lunga durata;
- l'orario non deve superare le 25 ore settimanali.
Trattamento economico e natura della previsione del comma 1-ter
Il nuovo comma 1-ter prevede che il trattamento economico corrisposto al soggetto inabile non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti aumentato del 30 per cento. La circolare chiarisce che questa previsione ha natura prettamente lavoristica e non incide, di per sé, sul diritto previdenziale alla pensione ai superstiti: il rispetto di tale importo non costituisce quindi una condizione per il conseguimento o la conservazione della prestazione.
Verifica delle condizioni soggettive: inabilità e carico
Per accedere o mantenere la pensione ai superstiti, il figlio deve essere riconosciuto inabile secondo la definizione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 222/1984, ossia in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Inoltre, per i figli di età superiore ai 18 anni, occorre verificare il requisito del carico al momento del decesso del genitore, richiesto dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
La circolare precisa che il concetto di "sostentamento" implica:
- la non autosufficienza economica dell'interessato;
- il mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.
Ai fini della valutazione concreta assumono rilievo sia la convivenza, intesa come comunione di tetto e di mensa, sia la situazione reddituale complessiva del superstite e del dante causa.
Criteri per la non autosufficienza economica e limiti reddituali
Per il figlio convivente la verifica si concentra, di regola, sulla sola non autosufficienza economica. La circolare richiama due distinti criteri a seconda dell'epoca del decesso:
- per i decessi intervenuti entro il 31 ottobre 2000, il requisito è soddisfatto se i redditi propri del superstite non superano il trattamento minimo maggiorato del 30 per cento;
- per i decessi intervenuti dopo il 31 ottobre 2000, si applica il criterio previsto per gli invalidi civili totali, cioè il limite di reddito annualmente rivalutato di cui all'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, pari per il 2008 a 14.466,57 euro annui, corrispondenti a 1.205,457 euro mensili.
Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni dell'articolo 5 della legge n. 222/1984, cioè impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o bisognosi di assistenza continua, il limite va aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, indicata per il 2008 in 465,09 euro mensili.
Figli non conviventi, redditi da considerare e figlio coniugato
Per il figlio maggiorenne inabile non convivente la circolare richiede l'accertamento sia della non autosufficienza economica sia del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto, da valutarsi anche attraverso un esame comparativo dei redditi. In tale ambito devono essere considerati solo i redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti o non rilevanti ai fini IRPEF, come pensioni di guerra, provvidenze economiche per minorati civili e rendite INAIL.
Ai fini della verifica del requisito del carico concorrono anche:
- l'importo del trattamento economico percepito in base al rapporto di lavoro consentito dalla nuova disciplina;
- la pensione di reversibilità già eventualmente percepita dal soggetto inabile, se questi chieda una ulteriore prestazione per il decesso del secondo genitore.
Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione è subordinato alla circostanza che il coniuge non disponga di mezzi sufficienti al mantenimento del figlio e che quest'ultimo risulti a carico del genitore alla data del decesso; in tale ipotesi devono essere considerati anche i redditi del coniuge.
Verifica delle condizioni oggettive: datore di lavoro, contratto e orario
Le sedi devono verificare che il datore di lavoro rientri in una delle categorie ammesse dalla norma:
- laboratori protetti;
- cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991;
- datori di lavoro che abbiano stipulato convenzioni di integrazione lavorativa ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999;
- rapporti instaurati con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato o con agevolazioni per l'assunzione di disoccupati di lunga durata.
Tale verifica avviene mediante la denuncia mensile e-mens. Nei casi di assunzione tramite convenzione ex articolo 11 della legge n. 68/1999 deve essere acquisita copia della convenzione. Dalla stessa denuncia si ricava anche l'orario settimanale, che non può superare le 25 ore.
Accertamento medico-legale della finalità terapeutica
La circolare insiste sulla necessità che l'attività svolta dal soggetto inabile abbia funzione terapeutica e di inclusione sociale. Tale elemento deve essere accertato dall'Istituto tramite i Centri medico-legali, soprattutto nei casi di collocamento presso cooperative sociali o presso datori di lavoro pubblici o privati convenzionati ex legge n. 68/1999.
Viene chiarito che, in alcune situazioni di grave disabilità, il lavoro non è finalizzato alla produzione di reddito, ma allo sviluppo di autonomie della persona, in particolare:
- autonomia personale;
- autonomia motoria;
- comunicazione;
- competenze socio-adattative.
In presenza di richiesta di reversibilità per figlio inabile superstite, qualora il soggetto risulti collocato lavorativamente, è necessario acquisire la documentazione che provi l'inserimento nell'ambito di un programma di ergoterapia predisposto dal centro di riabilitazione. Tale documentazione può essere rilasciata dal centro di riabilitazione o dal Centro per l'Impiego che ha avviato la persona con disabilità.
Efficacia temporale della nuova disciplina
Le disposizioni hanno effetto dal 31 dicembre 2007. Esse si applicano ai decessi dei genitori intervenuti da quella data in poi. Per i decessi anteriori, la nuova disciplina si applica alle pensioni ai superstiti liquidate a favore di figli maggiorenni inabili in relazione a rapporti di lavoro avviati dopo il 30 dicembre 2007. Per i decessi avvenuti prima del 31 dicembre 2007 restano ferme le istruzioni della circolare n. 137 del 10 luglio 2001.
Regola particolare per laboratori protetti e cooperative sociali
La circolare conclude precisando che, per i figli riconosciuti inabili che lavorino presso laboratori protetti o cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991, il diritto alla pensione ai superstiti permane anche se il rapporto di lavoro supera le 25 ore settimanali.
Punti principali
Modifiche normative introdotte
L'articolo 46 del DL 248/2007, convertito nella legge 31/2008, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 8 della legge 222/1984. La nuova disciplina consente ai figli riconosciuti inabili di svolgere, a determinate condizioni, un'attività lavorativa senza perdere il diritto alla pensione ai superstiti.
Destinatari e condizioni per il mantenimento della pensione
La disposizione riguarda i figli maggiorenni inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, sia se già lavoratori al compimento del 18° anno sia se iniziano il lavoro dopo la maggiore età. Il diritto si conserva se l'attività ha finalità terapeutica, è svolta presso laboratori protetti, cooperative sociali o datori di lavoro convenzionati ex articolo 11 della legge 68/1999, e non supera le 25 ore settimanali.
Trattamento economico del lavoratore inabile
Il comma 1-ter stabilisce che il trattamento economico corrisposto al soggetto inabile non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni AGO incrementato del 30%. La circolare precisa che tale previsione ha natura lavoristica e non costituisce un requisito previdenziale per la conservazione della pensione ai superstiti.
Verifica delle condizioni soggettive: inabilità e carico
Ai fini della pensione ai superstiti, per i soggetti inabili continua ad applicarsi la definizione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 222/1984, cioè l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili occorre inoltre verificare il requisito del carico al momento del decesso del genitore, inteso come non autosufficienza economica e mantenimento continuativo da parte del de cuius.
Criteri di valutazione del requisito del carico
Per i figli conviventi la convivenza è di regola sufficiente a concentrare la verifica sulla sola non autosufficienza economica. Per i decessi fino al 31 ottobre 2000 il limite reddituale è il trattamento minimo maggiorato del 30%; per quelli successivi si applica il limite previsto per gli invalidi civili totali, pari per il 2008 a 14.466,57 euro annui, ossia 1.205,457 euro mensili. Per i soggetti che necessitano di accompagnamento o assistenza continua, il limite va aumentato dell'indennità di accompagnamento.
Figli non conviventi e figli coniugati
Per il figlio maggiorenne inabile non convivente devono risultare sia la non autosufficienza economica sia il mantenimento abituale da parte del genitore deceduto, da accertarsi anche tramite confronto dei redditi. Per il figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione richiede che il coniuge non disponga di mezzi sufficienti e che il figlio risulti comunque a carico del genitore al momento del decesso; ai fini della verifica devono essere considerati anche i redditi del coniuge.
Redditi da considerare
Devono essere valutati solo i redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti o non computabili ai fini IRPEF, come pensioni di guerra, provvidenze per minorati civili e rendite INAIL. Concorre inoltre l'importo del trattamento economico percepito dal lavoratore inabile. Se il beneficiario è già titolare di una pensione di reversibilità per il decesso di un genitore e chiede una seconda prestazione, tale pensione già percepita va considerata ai fini della verifica della non autosufficienza.
Verifica delle condizioni oggettive e documentazione
Le sedi devono verificare la natura del datore di lavoro e il tipo di rapporto: laboratori protetti, cooperative sociali, convenzioni di integrazione lavorativa, contratti di formazione lavoro, apprendistato o assunzioni agevolate per disoccupati di lunga durata. La verifica avviene tramite denuncia e-mens; se l'assunzione avviene tramite convenzione ex articolo 11 della legge 68/1999, va acquisita copia della convenzione. Dalla denuncia e-mens si ricava anche l'orario settimanale, che non può superare le 25 ore.
Accertamento della finalità terapeutica
L'attività deve avere funzione terapeutica e di inclusione sociale ed è accertata dai Centri medico-legali dell'Istituto. La circolare evidenzia che, in alcuni casi di gravi disabilità, il lavoro non è finalizzato al guadagno ma allo sviluppo di autonomie personali, motorie, comunicative e socio-adattative. Nei casi di collocamento lavorativo va acquisita documentazione che attesti l'inserimento nell'ambito di un programma di ergoterapia predisposto dal centro di riabilitazione, rilasciata dal centro stesso o dal Centro per l'Impiego che ha avviato il soggetto.
Decorrenza ed effetti temporali
La nuova disciplina ha effetto dal 31 dicembre 2007. Si applica ai decessi dei genitori intervenuti da tale data in avanti; per i decessi anteriori, la nuova disciplina si applica alle pensioni liquidate a favore di figli maggiorenni inabili per rapporti di lavoro avviati dopo il 30 dicembre 2007. Per i decessi precedenti restano valide le istruzioni della circolare 137/2001.
Regime previgente per laboratori protetti e cooperative sociali
La circolare precisa che, anche dopo le modifiche, permane il diritto alla pensione ai superstiti per i figli riconosciuti inabili che lavorino presso laboratori protetti o cooperative sociali ex legge 381/1991, pur se il rapporto di lavoro supera le 25 ore settimanali.
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