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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22419/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli, dichiarando di rappresentare sé stessa ex art. 86 c.p.c. Tuttavia, dal testo emerge un disallineamento tra il provvedimento indicato nel ricorso e quello depositato ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: nel ricorso si chiede la cassazione della sentenza n. 4442/2018, mentre in atti viene depositata copia di una sentenza relativa ad altro giudizio, con diversa compagine di parti e con indicazione, nella nota di iscrizione a ruolo, di un diverso provvedimento impugnato e di un diverso soggetto ricorrente. Inoltre, la ricorrente ha depositato il ricorso ma non ha fornito prova della sua notificazione alla controparte.

La decisione

La Corte ha rilevato, in via preliminare, l’assenza di prova della notificazione del ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato l’impugnazione inammissibile, osservando che tale carenza comporta conseguenze almeno equivalenti a quelle della giuridica inesistenza della notificazione. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, circostanza richiamata dalla ricorrente che dichiarava di rappresentare sé stessa.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Richiede il deposito, insieme al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata; nel caso concreto il deposito riguardava un diverso provvedimento rispetto a quello indicato nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.

    Norma richiamata per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata prova della notificazione del ricorso comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, con effetti assimilabili, sul piano processuale, alla giuridica inesistenza della notificazione.
  • Il deposito del ricorso per cassazione deve essere coerente con il provvedimento effettivamente impugnato; un disallineamento tra sentenza indicata nel ricorso, sentenza depositata ex art. 369 c.p.c. e nota di iscrizione a ruolo compromette la regolare instaurazione del giudizio.
  • Quando la parte intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sulle spese di giustizia, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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