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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/45

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell’ambito di detto Fondo

Normativa europea32022R0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione individua, in modo tassativo, le violazioni delle norme della PCP che possono incidere sui flussi finanziari del FEAMPA. Distingue tra casi di inosservanza che comportano l’interruzione dei termini di pagamento e casi di inosservanza grave che possono condurre alla sospensione dei pagamenti se lo Stato membro non rimedia tempestivamente. L’allegato elenca nove categorie di violazioni, dal rispetto delle possibilità di pesca al controllo, ai dati scientifici, alla lotta contro la pesca INN e alla disciplina dei mercati. Il testo si applica direttamente negli Stati membri ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Definisce i casi di inosservanza e di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare l’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti del FEAMPA.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’attuazione dei programmi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), con riferimento alle domande di pagamento e alla disciplina dell’interruzione dei termini di pagamento e della sospensione dei pagamenti prevista dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/1139. L’ambito materiale riguarda le inosservanze delle norme della politica comune della pesca (PCP) elencate nell’allegato, incluse regole su controllo, conservazione, dati scientifici, pesca INN, flotta, politica esterna della pesca e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Non disciplina direttamente operatori privati, ma condiziona il sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri; la sospensione presuppone che, dopo un’interruzione dei termini di pagamento, lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi entro il periodo interessato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione: casi di inosservanza della PCP rilevanti per il FEAMPA

Il regolamento individua in modo puntuale le violazioni delle norme della politica comune della pesca che, nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), possono incidere sull’erogazione dei pagamenti. La disciplina dà attuazione agli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/1139 e mira a garantire certezza giuridica e un trattamento uniforme tra gli Stati membri.

Finalità e coordinamento con il quadro generale

Nei considerando la Commissione richiama il principio per cui il sostegno finanziario UE nel settore della pesca è subordinato al rispetto delle norme della PCP, come già affermato dall’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Viene inoltre chiarito il raccordo con gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060, che disciplinano rispettivamente l’interruzione dei termini di pagamento e la sospensione dei pagamenti, consentendo alle norme specifiche del FEAMPA di individuare basi settoriali per tali misure.

Distinzione tra interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Il regolamento opera una distinzione netta:

  • i casi di inosservanza elencati nell’allegato possono comportare l’interruzione dei termini di pagamento della domanda di pagamento, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139;
  • i casi di inosservanza grave, ai sensi dell’articolo 43 del medesimo regolamento, ricorrono quando, nel periodo di interruzione, lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie per rimediare all’inosservanza.

In sostanza, la sospensione dei pagamenti costituisce una conseguenza aggravata dell’inadempimento persistente rispetto a una violazione già rilevante ai fini dell’interruzione.

Contenuto dell’allegato: le nove categorie di inosservanza

L’allegato elenca tassativamente le ipotesi rilevanti, suddivise in nove aree tematiche.

1. Rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro

La prima categoria riguarda l’obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Sono rilevanti, tra l’altro:

  • le violazioni in materia di licenze e autorizzazioni di pesca;
  • la mancata registrazione o il mancato monitoraggio dei dati di attività di pesca, trasbordo, sbarco, note di vendita e assunzione in carico;
  • l’omessa notifica alla Commissione dei dati aggregati sulle catture sbarcate e sullo sforzo di pesca;
  • il mancato arresto delle attività di pesca quando contingenti o sforzo massimo risultano esauriti.

2. Misure di conservazione e protezione di specie e habitat vulnerabili

La seconda categoria concerne le misure necessarie per una pesca e un’acquacoltura sostenibili nel lungo periodo. Vi rientrano, tra gli altri:

  • l’obbligo di documentare in modo accurato tutte le bordate di pesca e di disporre di capacità e mezzi adeguati per monitorare l’obbligo di sbarco;
  • i divieti di cattura, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco di specie protette o di specie di mammiferi, rettili e uccelli marini, secondo il regolamento (UE) 2019/1241;
  • la raccolta di dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e di alcuni uccelli marini;
  • il controllo dell’efficacia delle misure di mitigazione;
  • il divieto di uso di taluni attrezzi da pesca per la protezione degli habitat sensibili;
  • gli obblighi relativi ai piani di gestione dell’anguilla, alle misure di conservazione per l’anguilla e alle relative relazioni alla Commissione;
  • la relazione annuale sull’attuazione delle norme sull’asportazione di pinne di squalo.

3. Relazioni della politica esterna della pesca

La terza categoria riguarda gli obblighi connessi alle attività dei pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione. In particolare, sono richiamati:

  • l’obbligo di tenere una documentazione dettagliata e accurata delle attività di pesca e trasformazione;
  • l’obbligo di operare con autorizzazioni conformi al regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

4. Equilibrio tra capacità di pesca della flotta e risorse naturali

La quarta categoria concerne il dovere di mantenere un equilibrio stabile e duraturo tra capacità di pesca e possibilità di pesca. Sono indicati, tra gli altri:

  • l’obbligo di adottare misure per adeguare la capacità della flotta;
  • la redazione di valutazioni separate per le flotte delle regioni ultraperiferiche e per le navi che operano esclusivamente fuori dalle acque dell’Unione;
  • il corretto ritiro delle navi finanziate con aiuti pubblici, con ritiro preliminare delle licenze e delle autorizzazioni e senza sostituzione della capacità;
  • il rispetto dei limiti di capacità di pesca;
  • la corretta attuazione del piano di entrata/uscita;
  • l’aggiornamento del registro della flotta peschereccia dell’Unione;
  • il controllo della capacità di pesca e della potenza del motore.

5. Raccolta di dati scientifici

La quinta categoria riguarda il contributo all’obiettivo della PCP di raccogliere dati scientifici. Sono rilevanti:

  • la raccolta e gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici;
  • il coordinamento con gli altri Stati membri della stessa regione;
  • la corretta attuazione dei compiti dei corrispondenti nazionali;
  • la presentazione della relazione annuale sull’esecuzione dei piani di lavoro nazionali;
  • il rispetto delle norme sull’uso dei dati.

6. Regime di controllo efficace

La sesta categoria concerne l’attuazione di un regime di controllo efficace ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Vi rientrano, in particolare:

  • il controllo delle attività svolte nel territorio e nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato membro;
  • il controllo dell’accesso alle acque e alle risorse e delle attività fuori dalle acque dell’Unione;
  • l’adeguatezza delle risorse finanziarie, umane e tecniche per controllo, ispezione ed esecuzione;
  • la non discriminazione e l’approccio basato sul rischio;
  • il rispetto dei programmi nazionali di controllo e di quelli stabiliti dalla Commissione;
  • le regole su commercializzazione, tracciabilità, prima vendita e pesatura dei prodotti;
  • l’attuazione delle misure della Commissione conseguenti a verifiche, ispezioni o audit;
  • i requisiti di analisi, convalida, accesso e scambio di dati e informazioni.

7. Sistema di ispezione ed esecuzione

La settima categoria riguarda la sorveglianza e le ispezioni efficaci, la cooperazione con la Commissione e gli strumenti sanzionatori. In particolare, l’allegato richiama:

  • l’obbligo di effettuare sorveglianza e ispezioni efficaci;
  • la cooperazione con la Commissione durante missioni di verifica, ispezione autonoma e audit;
  • la definizione di criteri per la gravità delle infrazioni;
  • l’adozione di misure e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • il sistema di punti per infrazioni gravi per titolari di licenze e comandanti;
  • la tenuta del registro nazionale delle infrazioni.

8. Lotta contro la pesca INN

L’ottava categoria riguarda la prevenzione, dissuasione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Sono contemplati:

  • i provvedimenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008;
  • le verifiche connesse al sistema di certificazione delle catture;
  • le norme relative agli operatori economici riconosciuti, secondo il regolamento (CE) n. 1010/2009.

9. Organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

La nona categoria concerne l’OCM del settore, in quanto funzionale agli obiettivi della PCP. Le ipotesi rilevanti riguardano:

  • i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali;
  • i controlli richiesti sulle organizzazioni collettive riconosciute.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, assicurando così un’applicazione uniforme del meccanismo di condizionalità finanziaria nel settore FEAMPA.

Disposizioni principali

Individuazione dei casi di inosservanza che interrompono i termini di pagamento

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che elenca i casi di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme della PCP che possono determinare l’interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1139.

Individuazione dei casi di inosservanza grave che comportano sospensione dei pagamenti

L’articolo 2 stabilisce che costituiscono casi di inosservanza grave quelli di cui all’articolo 1 nei quali, durante il periodo di interruzione dei termini di pagamento, lo Stato membro interessato non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi.

Categorie di violazioni rilevanti ai fini del FEAMPA

L’allegato classifica le inosservanze in nove categorie: rispetto delle possibilità di pesca; misure di conservazione e protezione di specie e habitat vulnerabili; obblighi della politica esterna della pesca; equilibrio tra capacità di pesca e risorse; raccolta di dati scientifici; sistema di controllo efficace; sistema di ispezione ed esecuzione; contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN); norme sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Effetti finanziari e nesso con la PCP

Il regolamento attua gli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/1139 e si coordina con l’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo cui il sostegno FEAMPA è subordinato al rispetto delle norme della PCP. Le violazioni possono quindi tradursi in interruzione, sospensione o, in via generale secondo il quadro normativo richiamato nei considerando, anche in rettifiche finanziarie.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescafondi europeicontrollo e sanzioniconservazione delle risorse marineorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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