Regolamento (UE) 2022/47
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione del 13 gennaio 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del quadro UE sui nuovi alimenti, la commercializzazione della polpa essiccata di bacche di caffè e del suo infuso come alimento tradizionale proveniente da un paese terzo. L’autorizzazione si fonda sull’assenza di obiezioni motivate da parte degli Stati membri o dell’EFSA e sulla valutazione positiva della sicurezza, che non ha evidenziato criticità dai dati disponibili. L’atto aggiorna conseguentemente l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati e introduce requisiti specifici di denominazione, avvertenze per i prodotti ad alto contenuto di caffeina e indicazioni di preparazione, oltre a precise specifiche compositive e microbiologiche.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’UE della polpa essiccata di bacche di Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso come alimento tradizionale da un paese terzo, con aggiornamento dell’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori che intendono immettere sul mercato dell’Unione la polpa essiccata di bacche di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il relativo infuso, qualificati come alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La disciplina riguarda l’uso come ingrediente per infusi, comprese le bevande pronte da bere, e per bevande aromatizzate destinate alla popolazione in generale. Restano vincolanti le condizioni d’uso, i requisiti specifici di etichettatura e le specifiche tecnico-sanitari riportate nell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Autorizzazione della polpa essiccata di bacche di caffè come nuovo alimento tradizionale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del relativo infuso come alimento tradizionale da un paese terzo. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e recepisce l’esito favorevole della procedura amministrativa, nella quale non sono emerse obiezioni motivate da Stati membri o dall’EFSA.
Contesto e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. Gli alimenti tradizionali da paesi terzi sono una categoria di nuovi alimenti e, per tali prodotti, la decisione finale di autorizzazione spetta alla Commissione. Le notifiche presentate da Société de Produits Nestlé SA e Luigi Lavazza SpA hanno riguardato l’uso della polpa essiccata di bacche di caffè e del suo infuso come ingrediente per infusi e bevande aromatizzate; i dati presentati hanno documentato un uso storico nello Yemen, in Etiopia e in Bolivia.
Procedura seguita e valutazione di sicurezza
La Commissione ha chiesto integrazioni sulla validità delle notifiche ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468. Una volta completato l’esame, le notifiche valide sono state trasmesse agli Stati membri e all’EFSA il 4 gennaio 2021 e il 6 aprile 2021. Nel termine di quattro mesi previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non sono state presentate obiezioni debitamente motivate. L’EFSA, nelle relazioni tecniche del 27 maggio 2021 e del 2 settembre 2021, ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sull’uso storico proposto non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
Inserimento nell’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati
L’articolo 1 dispone l’inserimento del nuovo alimento nell’elenco unionale istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’articolo 2 modifica di conseguenza l’allegato di tale regolamento, aggiornando sia la tabella 1, relativa ai nuovi alimenti autorizzati, sia la tabella 2, relativa alle specifiche.
Condizioni d’uso e categorie di impiego
L’allegato individua i contesti alimentari in cui il nuovo alimento può essere utilizzato. In particolare, la voce autorizzata riguarda caffè, estratti di caffè e cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande calde, comprese le controparti aromatizzate, nonché bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate. Per gli infusi tipici è indicato un impiego massimo di 6 g di polpa di bacche di caffè per 100 ml di acqua calda a temperatura superiore a 75 °C.
Requisiti di etichettatura
Il regolamento impone requisiti specifici di denominazione e informazione al consumatore. La denominazione del nuovo alimento in etichetta può essere “polpa di bacche di caffè”, “cascara (polpa di bacche di caffè)”, “infuso di polpa di bacche di caffè” o “infuso secco di polpa di bacche di caffè”. Se il prodotto contenente il nuovo alimento supera 150 mg/l di caffeina, deve riportare nello stesso campo visivo della denominazione la menzione “Tenore di caffeina elevato. Non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento”, seguita dall’indicazione del contenuto di caffeina espresso in mg per 100 ml. Inoltre, quando la polpa è immessa sul mercato tal quale per la preparazione di infusi, devono essere fornite informazioni ai consumatori sulla preparazione.
Specifiche del prodotto autorizzato
La voce inserita nella tabella 2 definisce il prodotto come polpa essiccata di bacche di caffè non torrefatto delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e relativo infuso, utilizzabile anche in forma concentrata o essiccata. Il testo descrive il processo di ottenimento, dalla raccolta delle bacche mature alla rimozione meccanica dei chicchi prima o dopo l’essiccazione, e precisa che il prodotto è noto anche come “cascara”.
Parametri compositivi, microbiologici e contaminanti
L’allegato fissa una serie di requisiti analitici che il prodotto deve rispettare: acqua inferiore al 18 %, attività dell’acqua non superiore a 0,65, ceneri inferiori al 10,4 % della sostanza secca, proteine inferiori al 15 %, grassi inferiori al 5 % e carboidrati inferiori all’85 % della sostanza secca. Sono inoltre previsti limiti microbiologici per carica aerobica, lieviti e muffe, enterobatteriacee, Salmonella e Bacillus cereus, nonché limiti per ocratossina A, aflatossine, cadmio, piombo, rame, mercurio, arsenico, benzo(a)pirene e la somma di alcuni idrocarburi policiclici aromatici. Per i residui di antiparassitari si rinvia ai livelli fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per la voce “0639000” relativa agli “infusi di erbe da altre parti della pianta”.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco unionale
La polpa essiccata di bacche delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e il suo infuso sono inseriti come alimento tradizionale da un paese terzo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Condizioni d’uso e destinazioni alimentari
L’allegato individua le categorie di alimenti nelle quali il nuovo alimento può essere impiegato, in particolare caffè, estratti di caffè e cicoria, caffè solubile, tè, infusi di erbe e frutta, succedanei del caffè, miscele di caffè e miscele solubili per bevande calde, nonché bevande analcoliche pronte da bere, aromatizzate o non aromatizzate.
Requisiti di etichettatura
La denominazione da riportare in ეტichetta può essere, tra le altre, “polpa di bacche di caffè”, “cascara (polpa di bacche di caffè)”, “infuso di polpa di bacche di caffè” o “infuso secco di polpa di bacche di caffè”. Se il prodotto contiene più di 150 mg/l di caffeina, l’etichetta deve recare l’avvertenza “Tenore di caffeina elevato. Non è raccomandato ai bambini o alle donne durante la gravidanza o l’allattamento”, nello stesso campo visivo della denominazione, seguita dal tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml. Per la polpa venduta tal quale per la preparazione di infusi devono essere fornite informazioni ai consumatori sulla modalità di preparazione.
Specifiche tecniche e criteri di sicurezza
L’alimento è definito come polpa essiccata di bacche di caffè non torrefatto delle specie indicate e relativo infuso, utilizzabile anche concentrato o essiccato. Sono fissati parametri compositivi, microbiologici, per micotossine, metalli pesanti, impurità e residui di antiparassitari; tra gli altri, acqua < 18 %, attività dell’acqua ≤ 0,65, Salmonella assente in 25 g, ocratossina A < 5,0 μg/kg, cadmio < 0,05 mg/kg e piombo < 1,0 mg/kg.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per inserire la nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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