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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/46

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione del 13 gennaio 2022 che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l’individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci

Normativa europea32022R0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce, per il FEAMPA, quali tecnologie si considerano efficienti sotto il profilo energetico nei nuovi motori dei pescherecci e quali elementi devono essere presi in considerazione per determinare lo sforzo normale di pesca. La disciplina serve a rendere operativa la verifica prevista dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139, in particolare per il controllo della riduzione delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante. Il testo è essenziale e di immediata applicazione in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione che specifica le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e i criteri per determinare lo sforzo normale di pesca ai fini del sostegno UE alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori dei pescherecci.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti chiamati a dare attuazione all’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). Riguarda le domande di sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari di pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri. Le disposizioni incidono sulla valutazione delle tecnologie ammissibili e sulla verifica della riduzione minima del 20% delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante rispetto al motore sostituito, nell’ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione

Il regolamento attua l’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139 istitutivo del FEAMPA, precisando due profili necessari per l’operatività del sostegno alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori dei pescherecci fino a 24 metri. In particolare, individua le tecnologie che possono qualificarsi come efficienti sotto il profilo energetico e definisce gli elementi metodologici che gli Stati membri devono considerare per valutare lo sforzo normale di pesca.

Contesto e finalità

Dal preambolo emerge che la misura UE è funzionale all’obiettivo specifico di aumentare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 nel settore della pesca, mediante interventi sui motori delle unità interessate. La Commissione interviene perché il regolamento di base rinvia espressamente a un atto di esecuzione per specificare, da un lato, le tecnologie efficienti e, dall’altro, i criteri di calcolo/valutazione con cui gli Stati membri devono verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle domande di sostegno presentate ai fini dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1139. Il perimetro oggettivo riguarda i motori principali o ausiliari dei pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri. Il perimetro soggettivo operativo è costituito dagli Stati membri, chiamati a valutare l’ammissibilità e a verificare il soddisfacimento della soglia di riduzione delle emissioni o dei consumi. Non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Tecnologie efficienti sotto il profilo energetico

L’articolo 1 elenca le soluzioni considerate conformi ai fini del riconoscimento della tecnologia efficiente sotto il profilo energetico del nuovo motore. Sono ricompresi:

  • idrogeno;
  • ammoniaca;
  • combustione interna;
  • celle a combustibile;
  • elettricità;
  • combinazione di elettricità e combustione, ossia sistemi ibridi;
  • sistemi ibridi con celle a combustibile.

La disposizione richiede inoltre che i nuovi motori siano omologati a norma del regolamento (UE) 2016/1628, richiamo rilevante per il profilo tecnico-regolatorio dell’omologazione dei motori.

Sforzo normale di pesca

L’articolo 2 stabilisce gli elementi su cui gli Stati membri devono basarsi per determinare cosa debba intendersi per sforzo normale di pesca del peschereccio oggetto della domanda. La valutazione deve tener conto di:

  • caratteristiche e modelli di pesca del peschereccio interessato;
  • media di dieci bordate di pesca rappresentative effettuate nei tre anni civili precedenti la domanda di sostegno;
  • tecniche di pesca utilizzate e tempo trascorso in mare durante le bordate rappresentative.

Questi criteri servono a contestualizzare la misurazione richiesta dal regolamento (UE) 2021/1139, tenendo conto della variabilità operativa delle unità da pesca e dell’impatto di tale variabilità su emissioni e consumo di carburante.

Verifica della riduzione delle emissioni o dei consumi

Il considerando 4 richiama la condizione sostanziale prevista dal regolamento di base: lo Stato membro deve accertare che il nuovo motore emetta il 20% di CO2 in meno oppure utilizzi il 20% di combustibile in meno rispetto al motore sostituito, e ciò deve essere valutato nell’ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato. Il presente regolamento non introduce una soglia nuova, ma rende operativi i criteri di identificazione delle tecnologie e di determinazione del parametro di riferimento.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea la necessità di una tempestiva applicazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento.

Disposizioni principali

Tecnologie efficienti sotto il profilo energetico

Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139, i nuovi motori dei pescherecci si considerano dotati di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico se utilizzano idrogeno, ammoniaca, combustione interna, celle a combustibile, elettricità, una combinazione di elettricità e combustione (ibridi) oppure un sistema ibrido con celle a combustibile. È inoltre richiesto che siano omologati a norma del regolamento (UE) 2016/1628.

Determinazione dello sforzo normale di pesca

Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139, gli Stati membri devono basarsi su tre elementi per definire lo sforzo normale di pesca del peschereccio oggetto della domanda: caratteristiche e modelli di pesca del peschereccio; media di dieci bordate di pesca rappresentative svolte nei tre anni civili precedenti la domanda; tecniche di pesca utilizzate e tempo trascorso in mare durante le bordate rappresentative.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescafondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacolturaenergiaambienteaiuti e finanziamenti ue

Testo integrale

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