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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/518

Regolamento delegato (UE) 2022/518 della Commissione del 13 gennaio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per concedere ulteriori proroghe dei periodi transitori relativi a determinati veicoli agricoli e forestali con motori di potenza compresa tra 56 kW e 130 kW. La misura è adottata per far fronte ai ritardi produttivi e di approvvigionamento causati dalla pandemia di COVID-19 e per garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra costruttori. Le proroghe replicate sono di nove mesi per un periodo di 24 mesi e di sei mesi per un periodo di 18 mesi, in coerenza con quanto già previsto per le macchine mobili non stradali dal regolamento (UE) 2021/1068. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2021.

Proroga transitoria, per effetto della crisi COVID-19, dei termini applicabili ad alcuni veicoli agricoli e forestali con motori di fase V nell’intervallo di potenza 56-130 kW.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 e, in particolare, ai motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628, con riferimento all’immissione sul mercato dei motori di fase V, è il 1° gennaio 2020. Riguarda gli Stati membri, che devono autorizzare la proroga dei periodi transitori previsti dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985. Non si applica ai motori esclusi dal terzo comma della nuova disposizione inserita. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è efficace retroattivamente dal 1° luglio 2021, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga transitoria per alcuni veicoli agricoli e forestali con motori di fase V

Il regolamento delegato (UE) 2022/518 interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/985 per adeguare i termini transitori relativi a determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori rientranti nell’intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW. L’intervento è adottato nel contesto della crisi COVID-19 e risponde alle difficoltà persistenti nella produzione e nell’approvvigionamento, con l’obiettivo di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e la certezza del diritto.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Il regolamento si colloca nel sistema del regolamento (UE) n. 167/2013, che disciplina l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, e del regolamento (UE) 2016/1628, relativo ai limiti di emissione e all’omologazione dei motori destinati alle macchine mobili non stradali. Il legislatore delegato rileva che, a causa della pandemia, i ritardi già riscontrati per le macchine mobili non stradali hanno continuato a interessare anche i veicoli agricoli e forestali, rendendo opportuno allineare le misure transitorie già prorogate per talune macchine dal regolamento (UE) 2021/1068.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/985

La disposizione centrale è l’inserimento, all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985, di un nuovo comma relativo ai motori delle sottocategorie della categoria NRE. La proroga riguarda i motori per i quali la data obbligatoria di applicazione, ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato dei motori di fase V, è il 1° gennaio 2020.

In concreto:

  • gli Stati membri sono autorizzati a prorogare di 9 mesi il periodo di 24 mesi previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 13, paragrafo 5;
  • gli Stati membri sono autorizzati a prorogare di 6 mesi il periodo di 18 mesi previsto dal secondo comma;
  • la proroga non si applica ai motori esclusi dal terzo comma della nuova disposizione inserita.

Finalità della proroga e criteri seguiti

Il regolamento precisa che la proroga non comporta ripercussioni ambientali aggiuntive, poiché i motori di transizione interessati sono già stati prodotti. La durata delle proroghe è stata calibrata per rispecchiare quella già prevista per le macchine mobili non stradali dal regolamento (UE) 2021/1068, così da mantenere coerenza tra i diversi settori interessati.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. La scelta di una applicazione retroattiva è espressamente giustificata dall’imprevedibilità della crisi pandemica e dall’esigenza di garantire parità di trattamento ai costruttori, indipendentemente dal momento in cui abbiano prodotto i veicoli.

Vincolatività

Come ogni regolamento dell’Unione, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Proroga dei periodi transitori per alcuni motori NRE

All’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 è inserito un comma che consente agli Stati membri di autorizzare, per i motori delle sottocategorie della categoria NRE con data obbligatoria di applicazione del 1° gennaio 2020, una proroga di nove mesi del periodo di 24 mesi di cui al primo e secondo comma e una proroga di sei mesi del periodo di 18 mesi di cui al secondo comma, con esclusione dei motori richiamati nel terzo comma.

Finalità della modifica e coordinamento con la normativa sulle macchine mobili non stradali

La modifica è giustificata dalla persistenza delle interruzioni della catena di approvvigionamento e della produzione dovute alla pandemia di COVID-19. La proroga mira a evitare perturbazioni del mercato interno, a garantire la certezza del diritto e a coordinare i termini con quelli già prorogati dal regolamento (UE) 2021/1068 per le macchine mobili non stradali dotate di motori nell’intervallo 56-130 kW.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2021. La retroattività è motivata dall’esigenza di assicurare certezza del diritto e parità di trattamento tra i costruttori.

Effetti giuridici negli Stati membri

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; questi ultimi devono quindi conformarsi alla proroga autorizzata per i periodi transitori dei motori interessati.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliemissioni inquinantimercato internoagricoltura e silvicolturadiritto ambientale

Testo integrale

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