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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1709

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un preparato a base di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L'autorizzazione è rilasciata nell'ambito degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l'insilaggio, sulla base della valutazione favorevole dell'EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni proposte. Il testo stabilisce inoltre prescrizioni operative per l'uso e la protezione degli utilizzatori, nonché il termine di scadenza dell'autorizzazione al 28 settembre 2033.

Autorizzazione, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono, utilizzano o commercializzano il preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda esclusivamente l'impiego come additivo tecnologico nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio, alle condizioni fissate nell'allegato, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le condizioni di uso, conservazione, protezione degli utilizzatori e i limiti di dose minimi indicati nell'allegato.

Autorizzazione di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 autorizza un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce l'esito favorevole della valutazione scientifica dell'EFSA.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall'articolo 7, paragrafo 3. Il preparato è richiesto come additivo tecnologico, nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio.

Valutazione scientifica e motivi dell'autorizzazione

Nel parere del 17 gennaio 2023, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l'ambiente. Ha inoltre ritenuto che non sia irritante per la pelle o per gli occhi; in assenza di dati non ha invece potuto trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea, mentre, per la natura proteica dell'agente attivo, ha indicato che l'additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L'EFSA ha anche concluso che, a una concentrazione minima di 1x10^8 CFU/kg di foraggio, il prodotto può prolungare la stabilità aerobica degli insilati preparati a partire da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare, con sostanza secca compresa tra il 32% e il 65%. È stata inoltre verificata la relazione sui metodi di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento.

Ambito dell'autorizzazione e condizioni di impiego

L'articolo 1 autorizza il preparato alle condizioni dettagliate nell'allegato. L'autorizzazione riguarda:

  • la categoria degli additivi tecnologici;
  • il gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio;
  • l'impiego su tutte le specie animali.

L'allegato precisa che il prodotto è un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenente almeno 2 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida, con sostanza attiva costituita da cellule vitali del microrganismo.

Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori

L'allegato impone specifiche misure di gestione del rischio per gli operatori del settore mangimistico. In particolare:

  • nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione;
  • la dose minima dell'additivo, se non impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, è pari a 1x10^8 CFU/kg di materiale fresco per foraggio facile o moderatamente difficile da insilare;
  • gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

Il regolamento richiama, nell'allegato, i metodi di analisi per il controllo del prodotto:

  • per il conteggio di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 nell'additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15787);
  • per l'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.

Durata dell'autorizzazione

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 settembre 2033.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi indicate.

Presupposti della decisione e valutazione EFSA

I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredata della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3. L'EFSA, nel parere del 17 gennaio 2023, ha concluso che il preparato è sicuro per specie bersaglio, consumatori e ambiente, non irritante per pelle e occhi, ma potenzialmente sensibilizzante per le vie respiratorie; ha inoltre ritenuto che possa prolungare la stabilità aerobica degli insilati alle condizioni indicate.

Condizioni d'uso, conservazione e protezione degli utilizzatori

L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Prevede inoltre una dose minima di 1x10^8 CFU/kg di materiale fresco per foraggio facile o moderatamente difficile da insilare, se l'additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Specifiche del prodotto e metodo di analisi

L'allegato identifica il prodotto come preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenente almeno 2 × 10^11 CFU/g di additivo, in forma solida, con sostanza attiva costituita da cellule vitali del microrganismo. Per il conteggio è indicato il metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15787); per l'identificazione, PFGE o metodi di sequenziamento del DNA.

Durata dell'autorizzazione

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 settembre 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareigiene e conservazione dei mangimi

Testo integrale

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