Regolamento (UE) 2023/1707
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione del 2-acetilfurano e del 2-pentilfurano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego del 2-acetilfurano e del 2-pentilfurano come additivi per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa come additivi organolettici del gruppo funzionale degli aromatizzanti, sulla base del parere favorevole dell’EFSA in merito a sicurezza ed efficacia. Il testo stabilisce anche condizioni specifiche di etichettatura, limiti raccomandati, misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte già prodotte.
Autorizzazione del 2-acetilfurano e del 2-pentilfurano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato, producono, etichettano o utilizzano 2-acetilfurano e 2-pentilfurano come additivi per mangimi, nonché alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che li contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi organolettici e del gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Non si applica all’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio, domanda espressamente ritirata. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2024 e del 2025, e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Autorizzazione del 2-acetilfurano e del 2-pentilfurano come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1707 della Commissione autorizza due sostanze aromatiche già storicamente impiegate nei mangimi, il 2-acetilfurano e il 2-pentilfurano, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sul parere EFSA del 1° febbraio 2023, che ha ritenuto le sostanze sicure per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, ma ha anche evidenziato rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione richiama il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e la procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2. Le due sostanze erano state in precedenza autorizzate a tempo indeterminato e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e colloca i due prodotti nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". Il richiedente aveva chiesto anche l’estensione all’acqua di abbeveraggio, ma tale parte della domanda è stata ritirata poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio.
Valutazione scientifica e motivi della decisione
Secondo l’EFSA, alle condizioni d’uso proposte, il 2-acetilfurano e il 2-pentilfurano sono sicuri per gli animali, per i consumatori e per l’ambiente, ed efficaci come aromatizzanti dei mangimi. L’Autorità ha inoltre qualificato entrambe le sostanze come irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie e come sensibilizzanti cutanei e respiratori. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione.
Condizioni tecniche di impiego e composizione dell’allegato
L’allegato contiene, per ciascuna sostanza, il numero di identificazione dell’additivo, la composizione, la formula chimica, il metodo di analisi e le condizioni di impiego. Entrambe le sostanze sono indicate come prodotti liquidi, ottenuti per sintesi chimica, con purezza minima rispettivamente del 97% per il 2-acetilfurano e del 99% per il 2-pentilfurano. Il metodo analitico indicato è la gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).
Obblighi di etichettatura e avvertenze
Per entrambi gli additivi l’etichetta deve indicare un tenore massimo raccomandato di 0,5 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità al 12%. Devono inoltre essere riportate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso della premiscela comporta il superamento del limite raccomandato, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome dell’additivo e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione degli utilizzatori
La Commissione richiede agli operatori del settore mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Regime transitorio
L’articolo 2 disciplina l’esaurimento delle scorte per consentire l’adeguamento degli operatori alle nuove prescrizioni:
- sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 28 marzo 2024 secondo le regole previgenti possono continuare a essere commercializzate e usate fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 28 settembre 2025.
Entrata in vigore e efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre fissata per entrambi gli additivi la scadenza dell’autorizzazione al 28 settembre 2033.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato come additivi per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Presupposti della decisione e base scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 1° febbraio 2023, che conclude per la sicurezza dei due additivi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, per l’efficacia aromatizzante e per la necessità di considerarli irritanti e sensibilizzanti per pelle, occhi e vie respiratorie.
Condizioni tecniche e di impiego
L’allegato impone che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per entrambi gli additivi è previsto un tenore massimo raccomandato di 0,5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato. Se il livello d’uso della premiscela comporta il superamento di tale livello, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Periodo di autorizzazione
Per entrambi gli additivi la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 28 settembre 2033.
Misure transitorie
L’articolo 2 prevede la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di sostanze e premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 28 marzo 2024 secondo la normativa previgente. Per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 28 settembre 2024; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, prima del 28 settembre 2025.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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