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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1708

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1708 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi per ruminanti con rumine funzionante, sulla base della valutazione positiva di EFSA circa la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente. La Commissione conferma le condizioni d’uso, le prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori e il metodo di analisi, e dispone l’abrogazione del precedente regolamento di esecuzione del 2012. L’autorizzazione rinnovata è valida fino al 28 settembre 2033.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante, con abrogazione della precedente autorizzazione del 2012.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele contenenti urea, nonché ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi destinati a ruminanti con rumine funzionante. L’applicazione riguarda l’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’autorizzazione concerne la categoria degli additivi nutrizionali e il gruppo funzionale "urea e suoi derivati"; il regime autorizzativo è limitato alle condizioni fissate nell’allegato. Sono esclusi, per implicazione del testo, gli animali privi di rumine funzionante e gli usi non conformi alle condizioni indicate.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi per ruminanti

Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti con rumine funzionante ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamato come base giuridica dell’intervento. La Commissione motiva il rinnovo sulla base del parere EFSA dell’11 gennaio 2023, secondo cui l’additivo continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni di autorizzazione, mentre non è stato possibile trarre conclusioni sulla sicurezza per gli utilizzatori in assenza di nuove informazioni; restano inoltre valide le precedenti conclusioni sull’efficacia.

Ambito di applicazione e base normativa

L’atto riguarda l’urea classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "urea e suoi derivati". La domanda di rinnovo era stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le precedenti conclusioni e raccomandazioni sul metodo di analisi, con la conseguenza che non è stata necessaria una relazione di valutazione ulteriore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.

Condizioni di autorizzazione

L’articolo 1 dispone il rinnovo dell’autorizzazione alle condizioni stabilite nell’allegato. L’additivo è identificato con numero 3d1, denominazione Urea, forma solida, composizione minima pari al 97 % di urea e 46 % di azoto, con formula chimica (NH2)2CO e numero CAS 57-13-6. L’uso è limitato ai ruminanti con rumine funzionante.

Limiti quantitativi e durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa un tenore massimo di 8 800 mg di additivo per kg di mangime completo con umidità al 12 %. La fine del periodo di autorizzazione è indicata al 28 settembre 2033. La Commissione precisa dunque che il rinnovo non è illimitato, ma soggetto a scadenza finale già predeterminata.

Prescrizioni d’uso e misure di sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e dei mangimi che lo contengono devono riportare che l’urea può essere somministrata solo ad animali con rumine funzionante. La somministrazione della dose massima deve avvenire in modo graduale e solo nell’ambito di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Inoltre, non più del 30 % dell’azoto totale della razione giornaliera può derivare da urea-N.

Per la tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi sono tenuti ad adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Controllo, analisi e abrogazione del precedente regime

L’allegato conferma i metodi di analisi applicabili ai controlli ufficiali e alla verifica del contenuto: titrimetria EN 15478 per l’azoto totale, spettrofotometria EN 15479 per il biureto e spettrofotometria secondo il regolamento (CE) n. 152/2009 per il tenore di urea in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi.

Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012, che aveva inizialmente autorizzato l’urea. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della sostanza indicata in allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "urea e suoi derivati", alle condizioni fissate nell’allegato medesimo.

Abrogazione della precedente autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 839/2012, che aveva originariamente autorizzato l’urea come additivo per mangimi destinati ai ruminanti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Identificazione dell’additivo e specie destinatarie

L’allegato identifica l’additivo con numero 3d1, denominazione "Urea", forma solida, composizione minima 97 % urea e 46 % azoto; formula chimica (NH2)2CO e numero CAS 57-13-6. L’uso è autorizzato per ruminanti con rumine funzionante.

Tenore massimo e fine autorizzazione

L’allegato prevede un tenore massimo di 8 800 mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 28 settembre 2033.

Istruzioni d’uso e condizioni nutrizionali

L’allegato impone che l’urea sia somministrata solo ad animali con rumine funzionante e che la dose massima sia somministrata in modo graduale. Il tenore massimo può essere usato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. È inoltre previsto che un massimo del 30 % dell’azoto totale nella razione giornaliera derivi da urea-N.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato richiama i metodi di analisi per il controllo ufficiale: titrimetria EN 15478 per il tenore totale di azoto nell’additivo, spettrofotometria EN 15479 per il contributo del biureto al tenore totale di azoto, e spettrofotometria di cui all’allegato III, parte D, del regolamento (CE) n. 152/2009 per il tenore di urea in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animalisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura e uso degli additivi

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