Circolare numero 62 del 16-3-2000
Viene rilasciata la nuova procedura per il trasferimento delle pensioni da una Sede ad un’altra. La nuova procedura opera con riferimento al soggetto e ricompone in un’unica funzione le attività di trasferimento e di assunzione in carico della pensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il rilascio della nuova procedura informatica "Trasferimenti di Sede", che sostituisce le funzioni B e C della procedura VT e consente il trasferimento di tutte le pensioni del soggetto da un’Agenzia a un’altra, con gestione automatizzata del nuovo numero di certificato e degli adempimenti connessi. Vengono richiamati i criteri di competenza territoriale, le casistiche particolari per i fondi speciali e i centri operativi, gli obblighi per Agenzia trasferente e ricevente, nonché le limitazioni operative durante l’estrazione dei mandati di pagamento. In allegato sono richiamate anche le modalità operative della procedura "Variazione ufficio pagatore" e i nuovi moduli TRASF01P, TRASF01B e TRASF01E per le domande di trasferimento.
Nuova procedura per il trasferimento delle pensioni tra Agenzie e aggiornamento della variazione ufficio pagatore
Nuova procedura "Trasferimenti di Sede" e variazione ufficio pagatore
La circolare descrive il rilascio di una nuova procedura informatica dell’area pensioni, denominata "Trasferimenti di Sede", destinata al trasferimento delle pensioni da un’Agenzia a un’altra. La procedura sostituisce le funzioni "B" e "C" della procedura VT e, per effetto della riprogettazione, consente di trasferire in modo unitario tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, con automatica eliminazione dal carico della sede trasferente e contestuale presa in carico da parte della sede ricevente.
Ambito di applicazione e criterio di competenza
La circolare ribadisce il criterio di competenza territoriale già richiamato dalle circolari n. 336 del 21 dicembre 1994 e n. 84 del 14 aprile 1998: competente alla gestione della pensione è la struttura nel cui ambito il pensionato risiede, indipendentemente dall’ufficio prescelto per il pagamento. Restano escluse da tale criterio le pensioni localizzate presso uffici pagatori particolari in forza di convenzioni relative agli ex dipendenti di alcuni istituti di credito.
Viene inoltre precisato che, in attesa dell’aggiornamento del data base delle pensioni con i dati bancari o postali e con le modalità di pagamento, permane il divieto di localizzare il pagamento presso uffici pagatori postali e bancari fuori dalla provincia di residenza del pensionato.
Trasferimento della pensione: avvio, modulistica e numerazione
La funzione di trasferimento deve essere attivata dall’Agenzia che ha in carico la pensione. Se il pensionato presenta la richiesta presso l’Agenzia della nuova residenza, quest’ultima deve trasmettere immediatamente via fax la domanda all’Agenzia competente.
Per le richieste devono essere utilizzati i nuovi modelli TRASF01P e TRASF01B, trasmessi con messaggio n. 48 del 23 febbraio 2000. La procedura, una volta eseguito il trasferimento, attribuisce automaticamente un nuovo numero di certificato alla pensione nella nuova Agenzia. Fanno eccezione le pensioni dei fondi speciali di previdenza e le pensioni trasferite nell’ambito della stessa provincia, che mantengono il precedente numero di certificato sulla nuova Agenzia, purché il numero non sia già utilizzato da un’altra pensione.
L’attribuzione del nuovo numero avviene mediante serie numeriche memorizzate dall’Agenzia ricevente con la funzione "03. Attribuzione numerazione per trasferimento". Tale funzione deve essere attivata da tutte le Agenzie all’atto della ricezione della circolare, così da consentire i trasferimenti da e verso ciascuna sede.
Adempimenti dell’Agenzia trasferente
L’Agenzia trasferente, una volta acquisita l’informazione del trasferimento, deve:
- inviare il fascicolo cartaceo della pensione alla nuova Agenzia, indicando nella lettera di accompagnamento il nuovo numero di certificato;
- verificare tutte le situazioni sospese, comprese le domande di ricostituzione da definire e le pratiche di recupero crediti;
- inviare le domande di ricostituzione ancora pendenti all’Agenzia ricevente, dopo aver chiuso la domanda presente in EAD75 con codice esito "T";
- completare, prima del trasferimento, tutte le operazioni connesse al recupero crediti ai sensi della legge n. 662 del 1996 e la memorizzazione dei piani centrali di recupero.
Inoltre, deve informare il pensionato che la pensione è stata trasferita alla nuova competenza, indicando l’indirizzo della nuova Agenzia e il nuovo numero di certificato. Se il soggetto è titolare di più pensioni trasferite, la comunicazione deve essere unica e contenere i dati di tutte le prestazioni interessate.
Adempimenti dell’Agenzia ricevente e consultazione tramite DIARIO
Le Agenzie diverse da quella trasferente ricevono le informazioni sui trasferimenti tramite la procedura DIARIO. Per questo motivo devono eseguire DIARIO con periodicità al massimo settimanale, verificando le pensioni trasferite e provvedendo all’invio dei fascicoli cartacei alla nuova Agenzia dopo gli adempimenti previsti.
L’Agenzia ricevente deve inoltre:
- individuare le pensioni trasferite tramite DIARIO;
- inviare al pensionato il nuovo modello EAD200;
- aggiornare l’archivio locale DS78 con il PGM 5000, secondo le consuete modalità.
Trasferimento di tutte le pensioni del soggetto e fondi speciali
La procedura si attiva indicando una qualsiasi pensione del soggetto; le altre pensioni vengono individuate in base alle pensioni abbinate ai fini del pagamento. Se la nuova sede di destinazione è una Sede provinciale o zonale, vengono trasferite tutte le pensioni del soggetto.
Se la sede di destinazione è un Centro operativo, vengono trasferite tutte le pensioni del soggetto, con esclusione delle pensioni dei fondi speciali di previdenza e delle prestazioni agli invalidi civili, che passano alla Sede provinciale o zonale da cui dipende il Centro operativo. È tuttavia consentito, per esigenze organizzative, trasferire a un Centro operativo una pensione dei fondi speciali di previdenza, indicandola come pensione di riferimento nella richiesta.
Disponibilità della procedura e rapporto con l’estrazione dei mandati
La nuova procedura, analogamente a quella di "Ripristino delle pensioni erroneamente eliminate", non è disponibile durante l’estrazione dei mandati di pagamento, normalmente effettuata dal giorno 3 al giorno 10 di ogni mese. Il blocco è automatico.
La circolare spiega in modo dettagliato la tecnica di estrazione dei flussi di pagamento, basata su numerose lavorazioni che estraggono i dati delle pensioni in sequenza per chiave. Tale organizzazione rende necessario sospendere i trasferimenti durante l’estrazione, per evitare che una pensione trasferita venga esclusa dal flusso o generi duplicazioni o omissioni nei pagamenti. Per questo le Agenzie devono dare corso ai trasferimenti con immediatezza, utilizzando i periodi del mese non interessati dalle attività di estrazione.
Dati dei pagamenti e trattamento nella nuova procedura
La precedente procedura trasferiva sulla nuova Agenzia tutti i pagamenti contenuti nel segmento GP8. La nuova procedura adotta una logica diversa, coerente con il nuovo data base delle pensioni, nel quale i dati dei pagamenti emessi e quelli di AGENDA1 sono stati riunificati in un unico set logico storico.
Di conseguenza:
- sulla pensione rimasta in carico all’Agenzia trasferente restano i dati dei pagamenti emessi fino alla data del trasferimento;
- sulla pensione assunta in carico dalla nuova Agenzia vengono riportati i dati dei pagamenti non ancora emessi al momento del trasferimento, che saranno emessi con il nuovo numero di certificato.
Pagamento presso il nuovo ufficio pagatore e casi particolari
Le pensioni trasferite vengono localizzate presso l’ufficio pagatore indicato al momento dell’attivazione del trasferimento. Per evitare riscossioni indebite, la procedura prevede due correttivi:
- se il pagamento era localizzato presso Cassa Sede, esso resta localizzato a Cassa Sede anche sulla nuova Agenzia;
- se la pensione era localizzata presso un ufficio pagatore non più attivo, essa viene localizzata all’ufficio pagatore Cassa Sede "999".
Programmi rilasciati e aggiornamento tecnico
La circolare elenca gli oggetti disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400, ossia i programmi PRNNT001, PRNUP051, PRNUP001, PRNEL001 e i display file MRNNT001 e MRNUP051, tutti nella versione del 14 marzo 2000.
Allegato: manuale operativo della procedura di variazione ufficio pagatore
L’allegato tecnico illustra la procedura "Variazione ufficio pagatore", attivabile dal modulo base mediante:
- 07. Prestazioni pensionistiche;
-
- Liquidazione e gestione pensioni;
- scelta "Variazione ufficio pagatore".
L’uso è riservato agli utenti abilitati alla procedura EL99 dall’Utente Master della Sede; per le funzioni che accedono ad ARCA è richiesta l’abilitazione con tipo "M". Il manuale richiama anche la documentazione disponibile sull’Intranet INPS.
Funzioni operative della variazione ufficio pagatore
La procedura prevede cinque funzioni principali:
- accesso da ARCA, per modificare o integrare dati anagrafici e indirizzo di tutte le pensioni del soggetto;
- accesso per pensione, con individuazione del soggetto tramite una pensione specifica;
- trasferimento a Cassa Sede, per localizzare il pagamento di una pensione presso Cassa Sede;
- trasferimento da Cassa Sede, per spostare il pagamento da Cassa Sede a un ufficio pagatore esterno;
- trasferimento ad altra Sede, per attribuire alla competenza di un’altra Agenzia tutte le pensioni del soggetto.
Per ciascuna funzione sono descritti i pannelli operativi, i dati richiesti e i controlli effettuati dalla procedura, compresi i codici ABI, CAB, frazionario postale, modalità di pagamento, valuta, numero di conto corrente e data di richiesta del trasferimento.
Attribuzione della numerazione per trasferimento
Prima di utilizzare la nuova funzione di trasferimento ad altra Agenzia, ogni Agenzia deve memorizzare la numerazione riservata all’assunzione in carico delle pensioni trasferite. La funzione "03 - Attribuzione numerazione per trasferimento" consente di definire, per ogni categoria, la serie numerica da usare.
Per ciascuna serie può essere riservato un massimo di 1.001 numeri. Alla prima attivazione il pannello è vuoto; nelle attivazioni successive mostra il primo e l’ultimo numero disponibili e la quantità residua. La circolare raccomanda di non riutilizzare serie già assegnate e di far partire le nuove serie dal numero successivo all’ultimo utilizzato con la vecchia procedura. Se una serie non viene definita o si esaurisce, le altre Agenzie non possono trasferire pensioni verso quell’Agenzia.
Moduli per le domande di trasferimento
Il messaggio n. 48 del 23 febbraio 2000 allega i modelli TRASF01P, TRASF01B e TRASF01E, predisposti per uniformare la comunicazione dei dati da parte dei pensionati e degli enti pagatori. I moduli sostituiscono quelli in uso e devono essere utilizzati per:
- nuove liquidazioni;
- trasferimenti nell’ambito della provincia;
- trasferimenti fuori provincia;
- trasferimenti del pagamento all’estero.
Il Mod. TRASF01P è destinato al pagamento presso ufficio postale, il Mod. TRASF01B presso istituto bancario e il Mod. TRASF01E per pagamento in uno Stato estero. Le sedi devono riprodurre e distribuire i moduli ai pensionati, ai richiedenti, ai patronati, alle Poste Italiane e agli istituti di credito.
Punti principali
Nuova procedura di trasferimento tra Agenzie
È stata realizzata una nuova funzione "Trasferimenti di Sede" per spostare le pensioni da un’Agenzia a un’altra. La novità principale è che il trasferimento non riguarda più la singola pensione, ma tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, con un’unica funzione attivata dall’Agenzia trasferente.
Competenza della gestione pensionistica
La struttura competente alla gestione è quella nel cui ambito il pensionato risiede, indipendentemente dall’ufficio pagatore prescelto. Restano escluse le pensioni localizzate ad uffici pagatori particolari per convenzioni con alcuni istituti di credito. Permane inoltre, in attesa dell’aggiornamento del database, il divieto di localizzare pagamenti presso uffici pagatori postali e bancari fuori provincia di residenza.
Modalità del trasferimento e numerazione
Il trasferimento è avviato dall’Agenzia che ha in carico la pensione. Se la richiesta è presentata presso la nuova Agenzia di residenza, questa deve trasmetterla subito via fax. La procedura elimina la pensione dal carico della sede trasferente e la inserisce in quello della sede ricevente, attribuendo automaticamente un nuovo numero di certificato, salvo i casi di fondi speciali o trasferimenti nella stessa provincia, se il numero non è già utilizzato.
Adempimenti dell’Agenzia trasferente
L’Agenzia trasferente deve attivare tempestivamente la funzione, inviare il fascicolo cartaceo alla nuova Agenzia indicando il nuovo numero di certificato, verificare le situazioni sospese e trasferire le domande di ricostituzione non definite dopo la chiusura con esito "T" in EAD75. Per le pratiche di recupero crediti devono essere completate prima del trasferimento le operazioni previste dalla legge n. 662 del 1996 e la memorizzazione dei piani centrali di recupero.
Adempimenti dell’Agenzia ricevente e DIARIO
Le altre Agenzie ricevono notizia dei trasferimenti tramite la procedura DIARIO, che deve essere eseguita almeno settimanalmente. L’Agenzia ricevente deve individuare le pensioni trasferite, inviare il nuovo modello EAD200 al pensionato e aggiornare l’archivio locale DS78 con il PGM 5000.
Blocchi operativi durante l’estrazione dei mandati
La procedura non è disponibile durante l’estrazione dei mandati di pagamento, normalmente dal giorno 3 al giorno 10 di ogni mese. La sospensione è necessaria per evitare che il trasferimento interferisca con l’estrazione dei flussi e determini omissioni o duplicazioni di pagamento.
Gestione dei pagamenti e degli archivi
La nuova procedura mantiene sulla pensione trasferita i dati dei pagamenti emessi fino alla data del trasferimento e riporta sulla nuova pensione i pagamenti non ancora emessi, che saranno gestiti con il nuovo certificato. Gli aggiornamenti sono memorizzati nella zona GP2BN80 e nell’archivio centrale consultabile con DIARIO, con nuovi codici azione 0221, 0222, 0223 e 0224.
Numerazione riservata e condizioni tecniche
Ogni Agenzia deve memorizzare in anticipo le serie numeriche riservate ai trasferimenti tramite la funzione 03. Ogni serie può contenere al massimo 1.001 numeri. Se una serie non è definita o si esaurisce, le altre Agenzie non possono trasferire pensioni verso quell’Agenzia.
Modulistica TRASF01P, TRASF01B e TRASF01E
Il messaggio allegato richiama la procedura "Variazione ufficio pagatore" e approva i nuovi moduli uniformi per le domande di trasferimento: TRASF01P per pagamento presso ufficio postale, TRASF01B per istituto bancario, TRASF01E per pagamento all’estero. I moduli sostituiscono quelli precedenti e devono essere distribuiti alle sedi, ai pensionati, ai patronati, alle Poste e agli istituti di credito.
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