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Circolare

Circolare numero 61 del 15-3-2000

– 1) Premessa : chiarimenti in tema di cessione dei crediti e di Riscossione dei contributi previdenziali tramite Concessionari 2) Adempimenti comuni a tutte le gestioni 3) Adempimenti delle aree DM, Artigiani, Commercianti ed agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la cessione alla S.C.C.I. dei crediti contributivi individuati dal DM 5 novembre 1999, le modalità e le scadenze per la formazione degli elenchi e dei ruoli, nonché gli adempimenti delle sedi per DM, artigiani/commercianti e area agricola. Vengono chiariti i crediti esclusi dalla cessione e dalla riscossione a ruolo, i termini di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999, la gestione di discarichi, sgravi, sospensioni e rateazioni, oltre alle regole operative per il concessionario, gli aggio e i riversamenti.

Cessione crediti contributivi INPS a S.C.C.I. e nuova riscossione tramite ruoli

Cessione dei crediti contributivi INPS e riscossione tramite ruoli

La circolare illustra il passaggio alla S.C.C.I. s.p.a. dei crediti contributivi individuati dall’art. 13 della legge 448/1998 e dal DM 5 novembre 1999, nonché la conseguente organizzazione della riscossione coattiva mediante ruoli esattoriali. Il documento disciplina sia il perimetro dei crediti ceduti sia gli adempimenti operativi delle sedi, con indicazioni distinte per area DM, artigiani e commercianti, area agricola e crediti sanitari.

Ambito della cessione e crediti esclusi

Sono ceduti soltanto i crediti contabilizzati fino all’anno 1999 e rientranti nelle categorie espressamente elencate nel decreto ministeriale: contributi previdenziali dovuti da aziende ed enti pubblici con versamento a mezzo DM, contributi sanitari solo se inclusi in domande di condono, contributi previdenziali e sanitari di artigiani e commercianti, contributi previdenziali e sanitari degli agricoli, nonché somme aggiuntive e sanzioni amministrative dei crediti ceduti.

Non risultano ceduti i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale dalle aziende che versano con sistema DM e gli altri crediti non contemplati nel decreto, che continuano a essere riscossi mediante ruoli. È inoltre ribadito che la gestione del conto aziendale resta in capo all’Istituto, pur in presenza della cessione, al fine di consentire il controllo dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Elenchi provvisori e definitivi dei crediti ceduti

La circolare richiama la predisposizione di un primo elenco dei crediti in essere al 30.10.1999 per tutte le aree interessate, ad eccezione di quella agricola, per la quale il primo elenco provvisorio deve essere prodotto entro il 31.03.2000. L’elenco definitivo, che sostituisce il provvisorio, deve includere anche i crediti contabilizzati nell’anno 1999 dopo il 30 ottobre.

Per contratto, l’elenco definitivo deve essere consegnato entro il 31.03.2000 per le aree DM, artigiani e commercianti, ed entro il 30.06.2000 per l’area agricola. Per rispettare l’obbligo occorre eliminare entro il 29.2.2000 i crediti non esigibili e aggiornare le partite creditorie. Se l’ammontare dei crediti degli elenchi definitivi è inferiore a quello degli elenchi provvisori, l’Istituto deve estendere la cessione ad altri crediti, anche contabilizzati nel 2000.

Nuovo sistema di riscossione e termini di decadenza

Il nuovo sistema di riscossione coattiva tramite concessionari incide solo sulla fase esecutiva, mentre l’Istituto continua a gestire il credito, le segnalazioni all’autorità giudiziaria, le ordinanze ingiunzioni per gli illeciti amministrativi, le notifiche dei crediti accertati e la concessione delle rateazioni. Tutti i crediti dell’Istituto conosciuti o accertati dal mese di luglio 1999, siano essi ceduti o non ceduti, sono soggetti al nuovo meccanismo di iscrizione a ruolo.

L’iscrizione a ruolo è soggetta ai termini di decadenza dell’art. 25 del D.Lgs. 46/1999: la mancata iscrizione entro la fine dell’anno successivo a quello di insorgenza del credito determina la perdita del diritto di iscrivere a ruolo per l’Istituto e l’impossibilità di riscuotere per il concessionario. La decorrenza della decadenza varia a seconda della tipologia del credito: per le fattispecie della lettera a) coincide con la scadenza del pagamento o con la data di presentazione se il modello è tardivo; per quelle della lettera b) decorre dalla notifica dell’accertamento o dalla data di esecutività della sentenza.

Crediti non soggetti a ruoli e sospensione

La circolare precisa che non vanno riscossi tramite ruoli i crediti dilazionati con delibera adottata entro il 29.11.1999 e regolarmente pagati, quelli oggetto di condono con pagamento rateale in corso e quelli per i quali l’ufficio legale abbia già iniziato l’azione esecutiva. Non devono inoltre essere iscritti a ruolo i crediti derivanti da verbali impugnati solo in sede giudiziaria, salvo che intervenga un provvedimento esecutivo del giudice.

È richiamata la facoltà di sospendere il ruolo in presenza di gravame amministrativo preesistente, ma si chiarisce che tale facoltà non può essere esercitata per i crediti ceduti, in quanto esclusa dal contratto di cessione. Le disposizioni transitorie escludono comunque la decadenza per i crediti già in essere prima del luglio 1999.

Preparazione dei ruoli, trasmissione telematica e archiviazione

Le sedi devono iscrivere a ruolo tutti i crediti ceduti non esclusi, in contingenti mensili pari a un quinto dei debitori, completando l’operazione, con visto e trasmissione dei ruoli, entro il 30.6.2000. I ruoli sono inviati telematicamente al C.N.C. e il sistema prevede esiti diversi: scarto dell’intera fornitura in caso di errori formali, presa in carico dell’intero ruolo se conforme alle specifiche, oppure accettazione parziale con permanenza delle partite non accettate nello stato di "infasate".

I frontespizi dei ruoli vistati devono essere archiviati per ambito esattoriale, gestione, anno e data di emissione; i provvedimenti successivi relativi alle singole partite devono essere conservati unitamente al frontespizio del ruolo corrispondente. Si ricorda inoltre che l’aggio anticipato alla trasmissione dei ruoli è pari all’1% delle somme iscritte e resta dovuto anche se le partite vengono successivamente rideterminate o annullate; il compenso sulle riscossioni si applica invece sull’importo riscosso al netto dell’anticipo.

Gestione di cancellazioni, provvedimenti e rateazioni

Le partite infasate ma non ancora trasmesse possono essere cancellate fino alla formazione del ruolo; se il ruolo è già formato, occorre prima annullarlo. Per i ruoli già vistati, i successivi interventi devono essere effettuati tramite la funzione dei provvedimenti e, per le prime emissioni, il primo provvedimento da attivare è il discarico.

In caso di richieste di rateazione, la circolare distingue varie combinazioni tra crediti ceduti, non ancora infasati, infasati, già a ruolo, cartellati o in recupero legale. In alcune ipotesi è necessario presentare domande distinte; in altre occorre cancellare le partite infasate, oppure gestire un’unica domanda da trattare secondo le regole ordinarie, con eventuale iscrizione a ruolo delle partite residue se la richiesta viene respinta.

Provvedimenti amministrativi e autotutela

Sono richiamati i principali provvedimenti che l’Ente che ha emesso il ruolo può adottare con le stesse modalità dei ruoli: discarico, sgravio, sgravio con rimborso, sospensione, revoca della sospensione e diniego di discarico per inesigibilità. Il discarico riguarda crediti indebitamente iscritti a ruolo prima della cartella; lo sgravio si applica quando la cartella è stata emessa ma il debito non è dovuto; lo sgravio con rimborso quando vi è stato anche il pagamento presso l’esattoria.

La sospensione può essere disposta su provvedimento del giudice o d’ufficio; la revoca della sospensione interviene quando, a seguito di sentenza o di ulteriori verifiche, risulta l’obbligo di pagamento. In autotutela l’Istituto può sospendere la riscossione se il contribuente prova l’erroneità dell’iscrizione a ruolo; la sospensione è ammissibile anche per i crediti ceduti quando il pagamento è stato integralmente effettuato ma non risulta ancora registrato negli archivi.

Sanzioni amministrative

La circolare chiarisce che le sanzioni amministrative ex lege 689/1981, per le aree interessate, devono essere iscritte a ruolo se dovute. Richiamando il combinato disposto degli artt. 35 L. 689/1981 e 37 D.Lgs. 46/1999, viene precisato che esse continuano a essere richieste con ordinanza ingiunzione, essendo stata abrogata la disciplina che consentiva il procedimento ingiuntivo civilistico.

Per l’iscrizione a ruolo occorre distinguere le sanzioni dei commi 2 e 3 dell’art. 35 da quelle del comma 7: per le prime va verificato il pagamento della contribuzione, e solo in caso di mancato pagamento e di ordinanza ingiunzione non adempiuta è possibile iscrivere a ruolo; le sanzioni del comma 7 restano di competenza dell’Ispettorato del Lavoro. Le ordinanze non opposte vanno mantenute in evidenza in attesa della procedura.

Adempimenti dell’area DM

Per l’area DM le sedi devono completare le lavorazioni previste dalla circ. n. 31/99, con attenzione particolare ai condoni, e possono proseguire tali attività fino al 15 marzo 2000. Devono inoltre verificare la corrispondenza tra lo stato azienda e la situazione attuale, coordinando con l’Ufficio legale i casi di procedure concorsuali e azioni giudiziarie, per evitare duplicazioni nell’insinuazione al passivo o nella gestione dei crediti.

La circolare richiede di controllare i pagamenti entrati con 8314, la decisione dei ricorsi, le compensazioni, il superamento dei motivi dei CSL 9112 e 9312 e la corretta gestione delle sanzioni amministrative prive di ordinanza o decreto ingiuntivo, da cancellare con il pgr 4654 e trasferire in una nuova inadempienza T.S. 51. Per i crediti del SSN non ceduti, la riscossione deve avvenire tramite esattoria, salvo azione già avviata dall’Ufficio legale; per i crediti antecedenti al 1.7.1999 non si applica la decadenza dell’art. 25 D.Lgs. 46/1999, mentre per quelli successivi sì.

Adempimenti per artigiani, commercianti e area agricola

Gli operatori dell’archivio dei lavoratori autonomi devono, entro il 15.03.2000, aggiornare la situazione giuridica e contabile delle posizioni assicurative, acquisire e trasmettere gli avvisi di ricevimento delle interruzioni di termini e delle diffide, sistemare le domande di condono e aggiornare i dati di riclassificazione dei crediti. Deve inoltre essere interrotta la prescrizione per i crediti dell’anno 1995 mediante la lettera allegata.

Per l’area agricola la circolare rinvia a un successivo messaggio dedicato.

Allegati e modelli di interruzione della prescrizione

Sono allegati il testo della lettera interruttiva dei termini prescrizionali per l’area DM e per i lavoratori autonomi, nonché l’elenco dei codici tributo attribuiti dal C.N.C. e i codici delle concessioni con i relativi ambiti. Le lettere allegate, intestate all’INPS e inviate con raccomandata A/R, costituiscono atto interruttivo dei termini prescrizionali per i crediti affidati alla S.C.C.I. e invitano il destinatario a verificare la propria situazione contabile e a segnalare eventuali discordanze.

Punti principali

Cessione dei crediti a S.C.C.I. e perimetro dei crediti ceduti

L’INPS ha ceduto i crediti contributivi ex art. 13 L. 448/1998 e successive modifiche alla S.C.C.I. s.p.a., che riceve l’anticipazione sugli incassi futuri. Sono ceduti solo i crediti contabilizzati fino all’anno 1999 indicati nel DM 5.11.1999: contributi previdenziali dovuti da aziende, enti pubblici e soggetti tenuti al versamento con DM, contributi sanitari solo se compresi nelle domande di condono, contributi di artigiani e commercianti, contributi agricoli, oltre a somme aggiuntive e sanzioni amministrative dei crediti ceduti. Restano esclusi i contributi SSN delle aziende che versano con sistema DM e gli altri crediti non menzionati, che vengono riscossi a mezzo ruoli.

Elenchi provvisori e definitivi dei crediti ceduti

È stato formato un primo elenco dei crediti esistenti al 30.10.1999 per tutte le aree salvo quella agricola, per la quale l’elenco provvisorio deve essere prodotto entro il 31.03.2000. L’elenco definitivo sostituisce il provvisorio e comprende anche i crediti contabilizzati nell’anno contabile 1999 dopo il 30 ottobre. Le scadenze contrattuali per la consegna dell’elenco definitivo sono il 31.03.2000 per DM, artigiani e commercianti, e il 30.06.2000 per l’area agricola. Prima di tali date devono essere eliminati i crediti non esigibili fino al 29.2.2000 e aggiornate le partite creditorie; se l’importo definitivo è inferiore al provvisorio, la cessione va estesa ad altri crediti anche contabilizzati nel 2000.

Nuovo sistema di riscossione tramite ruoli e termini di decadenza

Il nuovo sistema di riscossione coattiva opera solo nella fase del recupero, mentre l’INPS continua a gestire il credito, gli illeciti penali e amministrativi, le notifiche e le rateazioni. Tutti i crediti conosciuti o accertati dal luglio 1999 sono soggetti al nuovo regime e all’iscrizione a ruolo entro i termini di decadenza dell’art. 25 D.Lgs. 46/1999; la mancata iscrizione entro la fine dell’anno successivo a quello di insorgenza del credito comporta la perdita del diritto di iscrivere a ruolo e di riscuotere. La decorrenza del termine varia secondo la tipologia del credito: per quelli della lettera a) coincide con la scadenza del pagamento o con la data di presentazione se il modello è tardivo; per quelli della lettera b) decorre dalla notifica dell’accertamento o dalla definitività della sentenza.

Crediti esclusi dalla riscossione a ruolo e sospensione

Non devono essere riscossi tramite ruoli i crediti dilazionati con delibera adottata entro il 29.11.1999 e regolarmente pagati, i crediti oggetto di condono con rate in corso e i crediti per i quali l’ufficio legale abbia già iniziato l’azione esecutiva. Non vanno iscritti a ruolo neppure i crediti derivanti da verbali impugnati solo in sede giudiziaria, salvo che il giudice disponga l’iscrizione. La sospensione del ruolo in presenza di gravame amministrativo è in generale ammessa, ma non per i crediti ceduti, per i quali il contratto di cessione la esclude.

Adempimenti operativi: formazione dei ruoli, cancellazioni, provvedimenti e aggio

Le sedi devono produrre gli elenchi dei crediti ceduti e iscrivere a ruolo tutti i crediti ceduti non esclusi, in contingenti mensili pari a un quinto dei debitori, con completamento dell’intera operazione entro il 30.6.2000. I ruoli vengono inviati telematicamente al C.N.C.; gli errori formali comportano lo scarto dell’intera fornitura, mentre le singole partite non accettate restano "infasate". La documentazione cartacea va archiviata per ambito, gestione, anno e data di emissione. L’aggio anticipato è pari all’1% delle somme iscritte, mentre il compenso sulle riscossioni si applica sul riscosso al netto dell’anticipo. Il concessionario dispone di 4 mesi per le cartelle dei ruoli e di 2 mesi per la riscossione spontanea.

Gestione di rateazioni, ruoli straordinari e procedure concorsuali

In presenza di rateazioni o di coesistenza tra crediti ceduti e non ceduti, la circolare distingue varie ipotesi: cancellazione dei crediti solo infasati per gestire unitariamente la domanda, presentazione di domande distinte quando parte dei crediti è già a ruolo o cartellata, oppure gestione unitaria con discarico e successiva iscrizione a ruolo delle partite residue. Per i crediti già trasmessi all’Ufficio legale e per quelli coinvolti in procedure concorsuali sono previste specifiche istruzioni di coordinamento tra uffici amministrativi e legali. I ruoli straordinari sono ritenuti in via generale superflui nei casi di fallimento già dichiarato prima dell’affidamento al concessionario, mentre dopo l’invio dei ruoli ordinari si utilizzano i provvedimenti su ruolo per aggiornare somme aggiuntive e percentuali ridotte.

Provvedimenti amministrativi: discarico, sgravio, sospensione, revoca e autotutela

La circolare definisce i principali provvedimenti da emettere: discarico per partite indebitamente iscritte a ruolo prima della cartella, sgravio quando la cartella è stata emessa ma il debito non è dovuto, sgravio con rimborso se il pagamento è già avvenuto presso l’esattoria, sospensione su provvedimento giudiziale o d’ufficio, revoca della sospensione quando emerge l’obbligo di pagamento e diniego di discarico per inesigibilità nei casi di inadempienza dell’esattore. In autotutela l’INPS può sospendere la riscossione se il contribuente prova l’erroneità dell’iscrizione a ruolo; la sospensione è ammessa anche per crediti ceduti se il pagamento risulta integralmente effettuato ma non ancora registrato.

Sanzioni amministrative ex L. 689/1981

Le sanzioni amministrative vanno iscritte a ruolo se dovute, ma solo dopo che siano stati verificati i presupposti normativi: per le sanzioni ex art. 35, commi 2 e 3, occorre controllare l’avvenuto pagamento della contribuzione e l’emissione dell’ordinanza ingiunzione con inutile decorso del termine per il pagamento; per quelle del comma 7 la competenza resta dell’Ispettorato del lavoro. La circolare precisa che la riscossione tramite concessionario resta operante per le sanzioni non pagate a seguito di ordinanza non impugnata.

Istruzioni specifiche per l’area DM

Le sedi devono completare le lavorazioni della circ. n. 31/99, con particolare attenzione ai condoni, verificare lo stato attuale delle aziende e coordinare i rapporti con l’Ufficio legale in caso di procedure concorsuali o azioni giudiziarie. Devono essere controllati i pagamenti registrati con 8314, la decisione dei ricorsi, le compensazioni e i motivi di permanenza dei CSL 9112 e 9312. Le sanzioni amministrative prive di ordinanza o decreto ingiuntivo vanno cancellate con il pgr 4654 e trasferite in una nuova inadempienza con T.S. 51 per l’iscrizione a ruolo. Per i crediti SSN non ceduti, la riscossione avviene tramite esattoria; per quelli precedenti al 1.7.1999 non si applica la decadenza dell’art. 25 D.Lgs. 46/1999, mentre per i successivi sì.

Istruzioni per artigiani e commercianti e area agricola

Per l’area artigiani e commercianti devono essere aggiornate entro il 15.3.2000 la situazione giuridica e contabile delle posizioni, gestite le compensazioni e i versamenti anomali, acquisiti gli avvisi di ricevimento delle interruzioni di termini e sistemate le domande di condono; inoltre occorre interrompere la prescrizione per i crediti dell’anno 1995 con la lettera allegata. Per l’area agricola si rinvia a un successivo messaggio specifico.

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