Cassazione Civile, Ordinanza n. 06612/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto qualificato come "patto di famiglia" con cui un imprenditore ha trasferito gratuitamente l’azienda al figlio assegnatario. Contestualmente, la moglie del disponente ha rinunciato alla liquidazione che le sarebbe spettata come legittimaria non assegnataria, mentre la figlia non assegnataria ha ricevuto dal fratello assegnatario una somma corrispondente alla propria quota di legittima. L’Amministrazione ha emesso avvisi di liquidazione recuperando imposta di donazione e imposta di registro; la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello erariale, ritenendo tassabili le varie attribuzioni. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990, sostenendo che tutte le disposizioni patrimoniali necessarie alla struttura del patto di famiglia, comprese le liquidazioni ai legittimari non assegnatari, dovessero essere escluse da imposizione; 2) violazione dell’art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 346/1990, censurando l’assoggettamento a registro in misura fissa della rinuncia della coniuge del disponente, che sarebbe una liberalità non assoggettata ad imposta e non una liberalità esente; 3) violazione degli artt. 3, comma 4-ter, e 58 d.lgs. 346/1990, perché la somma compensativa corrisposta dal figlio assegnatario alla sorella non assegnataria avrebbe dovuto essere tassata secondo il rapporto padre-figlia, ossia in riferimento al disponente e non al rapporto tra fratello e sorella.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, richiamando l’orientamento secondo cui il patto di famiglia è soggetto all’imposta sulle donazioni per il trasferimento dell’azienda e che la rinuncia del legittimario non assegnatario alla liquidazione integra un atto non avente contenuto patrimoniale, soggetto a registrazione in misura fissa. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ribadito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 riguarda solo il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al discendente beneficiario e non le attribuzioni compensative ai legittimari; tuttavia ha ritenuto erroneo applicare a tali somme l’aliquota e la franchigia del rapporto fratello-sorella, dovendosi invece fare riferimento al rapporto di parentela con il disponente. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo
Norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge sostanziale come vizio deducibile in cassazione.
art. 1 d.lgs. n. 346/1990
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di escludere l’imposizione sulle attribuzioni necessarie al patto di famiglia.
art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990
L’esenzione si applica al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non alle liquidazioni compensative ai legittimari non assegnatari.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006
Ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti gratuiti e sulla costituzione di vincoli di destinazione, con base impositiva ampliata.
art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006
Norma di chiusura che richiama, per quanto compatibili, le disposizioni del testo unico sull’imposta di successione e donazione.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 346/1990
Non si applica quando non vi è un bene o diritto dichiarato esente dalla legge; la Corte esclude tale ipotesi nel caso del patto di famiglia.
art. 768-bis c.c.
Indicato come norma che disciplina il patto di famiglia.
art. 768-quater, comma 2, c.c.
Prevede la liquidazione ai legittimari non assegnatari da parte del beneficiario del trasferimento.
art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346/1990
La liquidazione al legittimario non assegnatario, ai soli fini fiscali, è trattata come attribuzione proveniente dal disponente, con applicazione dell’aliquota e franchigia corrispondenti al rapporto di parentela o coniugio col disponente.
art. 11 Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986
La rinuncia formalizzata in atto pubblico, priva di contenuto patrimoniale, è soggetta a registrazione in misura fissa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi fa rinvio per motivare il richiamo al precedente di legittimità in ragione dell’identità di ratio.
Massime di principio
- Nel patto di famiglia il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni al discendente beneficiario è soggetto all’imposta sulle donazioni, salvo l’agevolazione specifica prevista dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990.
- L’esenzione prevista per il patto di famiglia non si estende alle attribuzioni compensative dovute ai legittimari non assegnatari, che restano fiscalmente rilevanti.
- La liquidazione corrisposta dal beneficiario al legittimario non assegnatario, ai fini dell’imposizione indiretta, va considerata come attribuzione riferibile al disponente, con applicazione dell’aliquota e della franchigia in base al rapporto di parentela o coniugio tra disponente e legittimario.
- La rinuncia del legittimario non assegnatario alla liquidazione prevista nel patto di famiglia può essere qualificata come atto privo di contenuto patrimoniale; se formalizzata in atto pubblico, sconta l’imposta di registro in misura fissa.
- In materia fiscale, l’individuazione del corretto rapporto familiare rilevante ai fini dell’aliquota non può essere spostata sul rapporto tra beneficiario e legittimario quando la ricostruzione normativa collega l’imposizione al trasferimento originario del disponente.
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