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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1598

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Normativa europea32017R1598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per il biodiesel originario degli Stati Uniti, aggiungendo una disciplina specifica per i nuovi esportatori. La Commissione può ora riesaminare la posizione di soggetti statunitensi che non esportavano nel periodo dell'inchiesta iniziale e, se ne ricorrono i presupposti, attribuire loro il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione. La modifica mira ad allineare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 alla disciplina UE antidumping sui nuovi esportatori.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 per introdurre una procedura di riesame per nuovi esportatori di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, nell'ambito del dazio antidumping definitivo già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518. Riguarda in particolare le società statunitensi che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale, non sono collegate a esportatori o produttori soggetti alle misure e che dimostrino di aver già esportato o di avere un impegno contrattuale irrevocabile per esportare quantitativi considerevoli nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta. L'effetto è diretto in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del dazio antidumping sul biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e riguarda la disciplina applicabile ai nuovi esportatori.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione rileva che il regolamento originario non prevedeva la possibilità per i nuovi esportatori di chiedere un riesame per verificare se dovessero essere assoggettati al dazio applicato alle società che avevano collaborato ma non erano state inserite nel campione. La modifica introduce quindi una specifica apertura procedurale, coerente con il sistema antidumping dell'Unione, per consentire a tali operatori di dimostrare la propria situazione individuale.

Ambito soggettivo e oggettivo

La nuova previsione riguarda una parte degli Stati Uniti d'America che intenda ottenere un trattamento differenziato rispetto al dazio generale già applicato al biodiesel. Per accedere al riesame, il soggetto deve provare con elementi di prova sufficienti che:

  • non ha esportato le merci oggetto delle misure durante il periodo dell'inchiesta, fissato tra il 1º aprile 2007 e il 31 marzo 2008;
  • non è collegato ad alcun esportatore o produttore già assoggettato alle misure;
  • ha già esportato le merci in esame oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne nell'Unione un quantitativo considerevole dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Potere della Commissione e livello del dazio

Quando le condizioni risultano soddisfatte, la Commissione può modificare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 e attribuire al nuovo esportatore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione. L'importo richiamato dal testo è pari a 115,6 EUR per tonnellata.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione della procedura per nuovi esportatori

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è aggiunto un nuovo paragrafo 6 che consente a una parte degli Stati Uniti d'America di presentare elementi di prova sufficienti per ottenere un riesame come nuovo esportatore.

Condizioni per il riesame

La parte interessata deve dimostrare cumulativamente: a) di non aver esportato le merci oggetto del paragrafo 1 durante il periodo dell'inchiesta (1º aprile 2007 - 31 marzo 2008); b) di non essere collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure; c) di aver effettivamente esportato le merci in esame oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Effetto del riesame e livello del dazio

Se le condizioni sono soddisfatte, la Commissione può modificare l'allegato I per assegnare al nuovo esportatore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazioni

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