Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1788

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ossolano (DOP)]

Normativa europea32017R1788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 registra la denominazione "Ossolano" come denominazione di origine protetta (DOP). La Commissione rileva che la domanda presentata dall'Italia era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'iscrizione riguarda un formaggio rientrante nella classe 1.3 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Iscrizione della denominazione "Ossolano" nel registro delle DOP dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Ossolano" per un prodotto agricolo/alimentare classificato come formaggio. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto la registrazione della DOP è direttamente applicabile. Non disciplina altre denominazioni né introduce esclusioni specifiche, oltre al fatto che riguarda esclusivamente il prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Registrazione della denominazione "Ossolano" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 della Commissione iscrive la denominazione "Ossolano" nel registro delle denominazioni di origine protette dell'Unione europea. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, facendo seguito alla pubblicazione della domanda italiana e all'assenza di opposizioni nei termini previsti.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre evidenziato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione la denominazione "Ossolano" deve essere registrata.

Contenuto normativo dell'articolo 1

L'articolo 1 dispone in modo diretto la registrazione della denominazione "Ossolano" come DOP. La disposizione specifica altresì che la denominazione riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto precisa inoltre la propria natura di regolamento: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione "Ossolano"

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Ossolano" come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dall'Italia era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, condizione che consente la registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentaredenominazioni di origine protettetutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.