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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2154

Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le condizioni tecniche e operative per gli accordi di compensazione indiretta nel contesto della compensazione centrale. Definisce i soggetti coinvolti e disciplina gli obblighi di CCP, partecipanti diretti, clienti e livelli ulteriori di clientela indiretta, con particolare attenzione alla segregazione delle posizioni, al trasferimento o alla liquidazione in caso di inadempimento e allo scambio di informazioni. L’obiettivo è garantire un livello di protezione adeguato, senza aumentare il rischio di controparte, e assicurare coerenza con il quadro MiFIR e con le norme sulla finalità del regolamento nei sistemi di pagamento e regolamento titoli.

Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta nei mercati degli strumenti finanziari, a integrazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

Ambito di applicazione

Si applica agli accordi di compensazione indiretta collegati alla compensazione centrale tramite una CCP, coinvolgendo partecipanti diretti, clienti, clienti indiretti, secondi clienti indiretti e, nei casi disciplinati, terzi clienti indiretti. Riguarda i soggetti che prestano servizi di compensazione indiretta e le CCP che detengono e gestiscono conti e posizioni relative a tali servizi. Trova applicazione nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini del SEE; si applica dal 3 gennaio 2018. Restano centrali le strutture di conto e gli obblighi informativi e di gestione dei rischi, con esclusione implicita di configurazioni non conformi alle condizioni minime previste dal regolamento.

Regolamento delegato (UE) 2017/2154 sugli accordi di compensazione indiretta

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) fissando norme tecniche di regolamentazione per la compensazione indiretta tramite CCP. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: da un lato evitare un aumento del rischio di controparte e, dall’altro, assicurare ai clienti indiretti un livello di protezione adeguato ed equivalente, per quanto possibile, a quello riconosciuto nella compensazione per il cliente.

Finalità e logica del sistema di protezione

Il testo muove dall’idea che gli accordi di compensazione indiretta debbano essere ammessi solo se rispettano condizioni minime uniformi. La disciplina cerca di bilanciare la maggiore complessità operativa delle catene indirette con l’esigenza di una tutela effettiva di attività e posizioni, attraverso regole su segregazione, informativa, marginazione, trasferimento delle posizioni e liquidazione in caso di default.

Definizioni e struttura dei rapporti

L’articolo 1 definisce i concetti centrali: cliente, cliente indiretto, accordo di compensazione indiretta, secondo cliente indiretto e terzo cliente indiretto. La nozione di accordo copre l’insieme dei rapporti contrattuali fra prestatori e beneficiari dei servizi di compensazione indiretta lungo la catena, e consente di applicare la disciplina anche a strutture multilivello.

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente

L’articolo 2 consente al cliente di prestare servizi di compensazione indiretta solo se è un ente creditizio o un’impresa di investimento autorizzati, oppure un soggetto di paese terzo che sarebbe considerato equivalente se stabilito nell’Unione. Il servizio deve essere prestato a condizioni commerciali ragionevoli e sulla base di termini e condizioni generali resi pubblici; inoltre, il partecipante diretto deve averli accettati.

Il rapporto tra cliente e cliente indiretto deve essere formalizzato per iscritto. L’accordo deve almeno contenere:

  • i termini e le condizioni generali pubblicati dal cliente;
  • l’impegno del cliente a onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto per le operazioni coperte.

Tutti gli aspetti dell’accordo devono risultare chiaramente documentati. La CCP non può impedire la conclusione di accordi che rispettino le condizioni commerciali ragionevoli.

Obblighi della CCP

Ai sensi dell’articolo 3, la CCP deve aprire e mantenere i conti richiesti dal partecipante diretto. Se il conto contiene le attività e posizioni di più clienti indiretti, la CCP deve:

  • tenere registrazioni separate per ciascun cliente indiretto;
  • calcolare i margini per ciascuno;
  • riscuotere gli importi su base lorda;
  • basarsi sulle informazioni ricevute dal partecipante diretto.

La CCP deve inoltre individuare, monitorare e gestire i rischi specifici derivanti da questi servizi, nella misura in cui possano incidere sulla sua resilienza rispetto a sviluppi negativi dei mercati.

Obblighi del partecipante diretto

L’articolo 4 impone al partecipante diretto di operare a condizioni commerciali ragionevoli e di rendere pubblici i termini e le condizioni applicati. Tali condizioni generali devono includere i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che prestano compensazione indiretta.

Il partecipante diretto deve aprire e mantenere, su richiesta del cliente, almeno due tipi di conto presso di sé:

  • un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei clienti indiretti;
  • un conto omnibus con le stesse attività e posizioni, ma con divieto di compensare le posizioni di un cliente indiretto con quelle di un altro e di usare le attività di un cliente indiretto per coprire le posizioni di un altro.

Quando il secondo tipo di conto è utilizzato, il partecipante diretto deve trasmettere quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie per identificare le posizioni di ciascun cliente indiretto.

Presso la CCP, il partecipante diretto deve mantenere i corrispondenti conti segregati:

  • uno per le attività e posizioni detenute nel conto di cui alla lettera a);
  • uno per le attività e posizioni dei clienti indiretti detenute nel conto di cui alla lettera b).

In caso di inadempimento del cliente, il partecipante diretto deve disporre di procedure specifiche. A seconda della struttura di conto, tali procedure devono consentire:

  • la pronta liquidazione delle attività e posizioni;
  • il trasferimento delle posizioni a un altro cliente o partecipante diretto, se previsto;
  • la comunicazione ai clienti indiretti dell’inadempimento e del tempo previsto per la liquidazione;
  • la restituzione dei proventi della liquidazione, direttamente ai clienti indiretti o, se ciò non è possibile, al cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti.

Infine, il partecipante diretto deve individuare e monitorare i rischi derivanti dalla compensazione indiretta e predisporre procedure interne affinché le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 8, non siano usate per fini commerciali.

Obblighi del cliente

L’articolo 5 attribuisce al cliente un ruolo di interfaccia verso i clienti indiretti. Egli deve offrire una scelta almeno tra i tipi di conto previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, e informare in modo completo sui livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascuna struttura.

Se il cliente indiretto non effettua una scelta entro un termine ragionevole stabilito dal cliente, quest’ultimo può attribuire un tipo di conto, ma deve comunicare senza indebito ritardo i rischi associati. Il cliente indiretto può comunque chiedere in qualsiasi momento un cambio di struttura per iscritto.

Il cliente deve inoltre:

  • tenere registrazioni e conti separati per distinguere le proprie attività e posizioni da quelle detenute per i clienti indiretti;
  • trasmettere quotidianamente al partecipante diretto le informazioni necessarie all’identificazione delle posizioni, quando più clienti indiretti sono detenuti nel conto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);
  • chiedere l’apertura dei conti presso la CCP in coerenza con la scelta dei clienti indiretti;
  • fornire ai clienti indiretti informazioni sufficienti per identificare la CCP e il partecipante diretto usati per la compensazione;
  • inserire negli accordi clausole idonee a garantire la restituzione dei proventi in caso di default;
  • mettere a disposizione del partecipante diretto, in caso di inadempimento, tutte le informazioni sui clienti indiretti, inclusa la loro identità.

Secondi clienti indiretti e terzi clienti indiretti

Gli articoli 6 e 7 estendono il modello a livelli ulteriori, ma solo in presenza di specifiche condizioni soggettive e di gruppo. In particolare, il secondo cliente indiretto o il cliente indiretto devono essere enti creditizi o imprese di investimento autorizzati, oppure soggetti di paese terzo equivalenti.

Per il secondo cliente indiretto, l’articolo 6 richiede inoltre che:

  • il partecipante diretto e il cliente facciano parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto, oppure che il cliente e il cliente indiretto facciano parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto né il secondo cliente indiretto;
  • il rapporto con il cliente indiretto sia regolato da accordo scritto con clausole minime;
  • le attività e posizioni del secondo cliente indiretto siano detenute in un conto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

L’articolo 7 consente l’ulteriore livello del terzo cliente indiretto solo con requisiti analoghi e con ulteriori vincoli di gruppo. In tali ipotesi, alcune disposizioni sugli obblighi del cliente e del partecipante diretto si applicano per analogia alle parti della catena.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce cliente, cliente indiretto, accordo di compensazione indiretta, secondo cliente indiretto e terzo cliente indiretto. Le definizioni costruiscono una catena contrattuale che può estendersi oltre il primo livello di intermediazione e sono essenziali per l’applicazione degli obblighi successivi.

Condizioni per i clienti che prestano compensazione indiretta

L’articolo 2 consente al cliente di prestare servizi di compensazione indiretta solo se è un ente creditizio o un’impresa di investimento autorizzati, oppure un’entità di paese terzo equivalente; se opera a condizioni commerciali ragionevoli e pubblica termini e condizioni generali; e se il partecipante diretto li ha accettati. È richiesto un accordo scritto con il cliente indiretto, con clausole minime specifiche e documentazione completa. La CCP non può impedire tali accordi se conclusi a condizioni commerciali ragionevoli.

Obblighi della CCP

L’articolo 3 impone alla CCP di aprire e mantenere i conti richiesti dal partecipante diretto. Se una struttura di conto coinvolge più clienti indiretti, la CCP deve tenere registrazioni separate, calcolare i margini per ciascun cliente indiretto e riscuoterli su base lorda, sulla base delle informazioni ricevute. La CCP deve inoltre individuare, sorvegliare e gestire i rischi connessi alla compensazione indiretta.

Obblighi del partecipante diretto

L’articolo 4 disciplina i doveri del partecipante diretto: operare a condizioni commerciali ragionevoli, pubblicare le condizioni generali e indicare requisiti minimi finanziari e operativi per i clienti. Deve aprire e mantenere, su richiesta del cliente, due strutture di conto presso di sé e i corrispondenti conti segregati presso la CCP. Deve trasmettere quotidianamente alla CCP le informazioni necessarie per identificare le posizioni di ciascun cliente indiretto, predisporre procedure per l’inadempimento del cliente e, a seconda del tipo di conto, assicurare trasferimento delle posizioni, liquidazione e restituzione dei proventi. Deve inoltre gestire i rischi e impedire l’uso commerciale improprio delle informazioni ricevute.

Obblighi del cliente

L’articolo 5 impone al cliente di offrire ai clienti indiretti una scelta tra i tipi di conto previsti, fornendo informazioni complete sul grado di segregazione e sui rischi. Se il cliente indiretto non sceglie entro un termine ragionevole, il cliente può attribuire un tipo di conto, informandone tempestivamente il cliente indiretto e consentendo il cambiamento in qualsiasi momento. Il cliente deve tenere registrazioni separate, trasmettere dati quotidiani al partecipante diretto quando necessario, richiedere i conti presso la CCP, informare i clienti indiretti sulla CCP e sul partecipante diretto utilizzati e predisporre clausole per la restituzione dei proventi in caso di default.

Estensione ai secondi clienti indiretti

L’articolo 6 consente al cliente indiretto di prestare compensazione indiretta a secondi clienti indiretti solo se le parti soddisfano requisiti soggettivi, contrattuali e di struttura del conto. Sono previste due ipotesi di gruppo: partecipante diretto e cliente nello stesso gruppo, oppure cliente e cliente indiretto nello stesso gruppo. In tali casi alcune regole del cliente e del partecipante diretto si applicano per analogia alle parti coinvolte.

Estensione ai terzi clienti indiretti

L’articolo 7 disciplina la catena ulteriore fino al terzo cliente indiretto, imponendo requisiti soggettivi, vincoli di gruppo e accordo scritto con clausole minime. Anche qui le attività del terzo cliente indiretto devono essere detenute in un conto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e talune norme sugli obblighi del cliente e del partecipante diretto si applicano per analogia alle parti della catena.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 3 gennaio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaripost-tradingcompensazione centralegestione del rischiovigilanza prudenziale

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