Regolamento (UE) 2017/1595
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1595 della Commissione, del 21 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Gorgonzola" e rende disponibile il documento unico consolidato. La modifica riguarda soprattutto descrizione del prodotto, origine, metodo di ottenimento, etichettatura, confezionamento e regole di certificazione. A seguito dell’opposizione del Belgio e delle consultazioni con l’Italia, la Commissione ha ritenuto le modifiche sufficientemente chiarite e ha previsto un differimento di sei mesi per l’applicazione della nuova disciplina sul confezionamento in frazioni preconfezionate.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Gorgonzola", con differimento dell’applicazione di una specifica norma sul confezionamento in frazioni preconfezionate.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Gorgonzola" registrata per l’Italia e ai relativi operatori della filiera lattiero-casearia coinvolti nella produzione, stagionatura, taglio, confezionamento, etichettatura e certificazione del prodotto. Rileva per l’intero territorio della zona geografica delimitata nel disciplinare, nonché per le operazioni di confezionamento e certificazione anche quando svolte al di fuori di tale zona, nei limiti previsti dal disciplinare modificato. La norma specifica sull’immissione sul mercato di frazioni preconfezionate si applica solo dal 12 aprile 2018; il regolamento entra invece in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Approva-zione della modifica del disciplinare della DOP "Gorgonzola"
Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Gorgonzola", registrata per l’Italia. La Commissione agisce nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo aver esaminato la domanda italiana e aver preso atto dell’opposizione del Belgio, successivamente risolta in esito a consultazioni tra le parti.
Contesto procedurale e opposizione
La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2. Il Belgio ha presentato opposizione, contestando soprattutto l’assenza di regole chiare su confezionamento e sistema di certificazione, in particolare quanto al punto 3.6 del documento unico. La Commissione ha ritenuto l’opposizione ammissibile e ha invitato Italia e Belgio ad avviare consultazioni per un periodo di tre mesi, poi prorogato di ulteriori tre mesi; le parti hanno infine raggiunto un accordo, comunicato dall’Italia il 5 giugno 2017.
Ambito della modifica: quali aspetti del disciplinare cambiano
I considerando indicano che le modifiche riguardano:
- descrizione del prodotto;
- prova dell’origine;
- metodo di ottenimento;
- etichettatura;
- confezionamento;
- norme di certificazione.
La Commissione sottolinea che il disciplinare e il documento unico sono stati ulteriormente precisati proprio per rispondere alle obiezioni formulate in sede di opposizione.
Regole sul confezionamento in frazioni preconfezionate
Il punto più rilevante della modifica riguarda la commercializzazione del "Gorgonzola" in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato. Il documento unico stabilisce che:
- le frazioni preconfezionate devono essere ottenute da forme intere, mezze forme o frazioni di forme la cui origine sia stata certificata;
- il taglio e il confezionamento delle frazioni devono essere certificati dall’organismo di controllo autorizzato o, se delegato, da altro organismo di controllo;
- la disciplina risponde all’esigenza di salvaguardare qualità, origine e controlli del prodotto.
Il testo spiega che tale sistema è giustificato dall’impossibilità di effettuare il taglio meccanico di forme e mezze forme avvolte nel foglio di alluminio goffrato e dalla necessità di assicurare, tramite il controllo, l’origine delle frazioni che non recano più il foglio identificativo.
Requisiti di tracciabilità e vendita al dettaglio
Il disciplinare richiede il rispetto dei requisiti di rintracciabilità previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 668/2014. In particolare, l’operatore deve essere in grado di individuare ogni fornitore di "Gorgonzola" e di ricostruire i destinatari del prodotto tramite sistemi e procedure idonei.
Sono inoltre consentiti, nel punto vendita al dettaglio:
- il taglio e il confezionamento di frazioni su richiesta del consumatore, purché sia visibile il foglio di alluminio goffrato;
- il taglio e il confezionamento per la vendita diretta, purché sulla frazione rimanga in ogni caso parte del foglio di alluminio goffrato a garanzia dell’autenticità.
Etichettatura e segni identificativi
Il disciplinare conferma e precisa le regole di etichettatura. La forma del prodotto è contraddistinta da due segni identificativi apposti nella zona geografica delimitata:
- all’origine, un segno identificativo su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio;
- al raggiungimento delle caratteristiche di commercializzazione, un foglio di alluminio goffrato con marchio identificativo, che avvolge la forma, la mezza forma con taglio in orizzontale e, salvo le frazioni preconfezionate, le frazioni.
Sul foglio devono figurare anche la DOP "Gorgonzola" con il simbolo dell’Unione e la dicitura "piccante" per le tipologie interessate, con caratteri di dimensioni inferiori rispetto alla denominazione. Per il "Gorgonzola" preconfezionato in frazioni, l’imballaggio primario deve riportare nel campo visivo principale la DOP "Gorgonzola" con il simbolo dell’Unione e, se del caso, la dicitura "piccante".
Disciplina del prodotto e zona geografica
Il documento unico descrive il "Gorgonzola" come formaggio erborinato prodotto esclusivamente con latte vaccino intero pastorizzato, a pasta cruda, unita, bianca o paglierina, con venature blu-verdi o grigio-azzurre dovute alle muffe. Sono indicate tre tipologie principali:
- forma "dolce";
- forma "piccante";
- forma "piccola piccante".
Sono precisati peso, stagionatura minima e massima, caratteristiche della crosta e della pasta, nonché il tenore minimo di grasso sulla sostanza secca (48%). La produzione di latte, la trasformazione, la stagionatura e l’apposizione dei segni identificativi devono avvenire nella zona geografica delimitata, che comprende numerose province lombarde e piemontesi e alcuni comuni della provincia di Alessandria.
Legame con l’area geografica
Il disciplinare richiama sia fattori naturali sia fattori umani. Tra i primi, evidenzia le condizioni climatiche favorevoli alla qualità dei foraggi e allo sviluppo dei microrganismi responsabili delle caratteristiche organolettiche e cromatiche del formaggio. Tra i secondi, sottolinea la tradizione casearia manuale locale, in particolare l’inoculo di fermenti e spore di Penicillium, l’uso di caglio di vitello, la salatura a secco e la foratura della pasta in stagionatura.
Il legame causale con la zona geografica è fondato sull’abbondanza e qualità dei foraggi e sulle pratiche tradizionali che determinano le caratteristiche del prodotto e la sua reputazione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la norma più innovativa sul confezionamento in frazioni preconfezionate si applica solo dal 12 aprile 2018, così da consentire l’avvio del nuovo sistema di certificazione e un periodo adeguato per gli operatori interessati, in particolare quelli che tagliano e confezionano il prodotto al di fuori della zona geografica.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare relativa alla denominazione "Gorgonzola" (DOP), con rinvio al documento unico consolidato allegato al regolamento.
Differimento della nuova norma sul confezionamento
L’articolo 2 stabilisce che la norma dell’articolo 4 del disciplinare e del punto 3.6 del documento unico, secondo cui il "Gorgonzola" può essere immesso sul mercato in frazioni preconfezionate, anche prive del foglio di alluminio goffrato, previa certificazione dell’organismo di controllo autorizzato o di altro organismo delegato, si applica dal 12 aprile 2018.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Motivi della modifica e gestione dell’opposizione
Nei considerando si dà atto che la Commissione ha esaminato la domanda italiana ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata. Il Belgio ha presentato opposizione, poi superata tramite consultazioni e accordo tra le parti, con comunicazione finale dell’Italia del 5 giugno 2017.
Contenuto sostanziale della modifica del disciplinare
Le modifiche riguardano la descrizione del prodotto, la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, il confezionamento e le norme di certificazione. Il disciplinare chiarisce che le frazioni preconfezionate devono derivare da forme o frazioni già certificate e che il taglio e il confezionamento devono essere certificati.
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