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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1597

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1597 della Commission, del 21 settembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

Normativa europea32017R1597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017 nell’ambito dei contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell’Ucraina. La misura si rende necessaria perché, per il contingente 09.4273, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di diritti di importazione per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017 nell'ambito di alcuni contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di diritti di importazione presentate dal 1º al 7 settembre 2017, ai fini dell'assegnazione dei titoli per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina. Rileva in particolare per il contingente con numero d’ordine 09.4273; per il numero d’ordine 09.4274 l’allegato non riporta coefficiente di attribuzione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1597 della Commissione: coefficiente di attribuzione per contingenti tariffari di carni di pollame originarie dell’Ucraina

Il regolamento interviene nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari aperti per le carni di pollame originarie dell’Ucraina, al fine di ripartire i quantitativi richiesti quando le domande superano la disponibilità. La base giuridica è l’articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; il calcolo del coefficiente si collega inoltre alle regole comuni di gestione dei contingenti tariffari previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

Contesto e finalità

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 aveva aperto contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell’Ucraina. Per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017, le domande presentate dal 1º al 7 settembre 2017 hanno determinato, almeno per il contingente 09.4273, un superamento dei quantitativi disponibili. Di conseguenza, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione per consentire la ripartizione proporzionale dei diritti di importazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017. Il regolamento opera quindi sul piano della gestione dei titoli di importazione relativi ai contingenti tariffari UE per carni di pollame ucraine, con riferimento ai richiedenti che hanno presentato domanda nel periodo 1-7 settembre 2017.

Coefficiente di attribuzione

L’articolo 1 dispone che ai quantitativi richiesti si applica il coefficiente di attribuzione riportato nell’allegato. Nell’allegato, per il numero d’ordine 09.4273, il coefficiente è pari a 2,260430%. Tale meccanismo consente di ridurre proporzionalmente i quantitativi assegnati rispetto alle domande presentate, in funzione della disponibilità residua del contingente.

Effetti pratici per la gestione del contingente

La misura ha natura prettamente tecnica e gestionale: non modifica l’apertura del contingente, ma interviene sulla sua ripartizione quando le richieste eccedono le disponibilità. Il riferimento al regolamento (CE) n. 1301/2006 indica che il coefficiente è calcolato secondo le regole comuni applicabili ai contingenti tariffari per prodotti agricoli soggetti a titoli di importazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione del coefficiente di attribuzione

Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Per il contingente con numero d’ordine 09.4273 il coefficiente è pari a 2,260430%. L’allegato riporta anche il numero d’ordine 09.4274 senza indicazione di coefficiente.

Presupposto dell’intervento

Il coefficiente è fissato perché, per il contingente 09.4273, i quantitativi richiesti nelle domande presentate dal 1º al 7 settembre 2017 superano i quantitativi disponibili. Il calcolo del coefficiente avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticontingenti tariffariimportazioni

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