Regolamento (UE) 2017/2155
Regolamento delegato (UE) 2017/2155 della Commissione, del 22 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche sugli accordi di compensazione indiretta previste dal regolamento (UE) n. 648/2012, con l’obiettivo di rafforzare la protezione delle attività e delle posizioni dei clienti indiretti senza accrescere i rischi per CCP e intermediari. Introduce definizioni nuove, disciplina le condizioni per offrire servizi di clearing indiretto e impone obblighi dettagliati di segregazione, informativa, gestione dell’inadempimento e trasferimento/liquidazione delle posizioni. Stabilisce inoltre regole speciali per catene di compensazione indiretta più complesse, consentite solo in presenza di specifiche condizioni di gruppo e di conto.
Modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 introducendo e disciplinando in modo più dettagliato gli accordi di compensazione indiretta e i relativi obblighi per CCP, partecipanti diretti, clienti, clienti indiretti, secondi e terzi clienti indiretti.
Ambito di applicazione
Si applica agli accordi di compensazione indiretta nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), cioè ai rapporti contrattuali e operativi tra CCP, partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti che offrono o ricevono servizi di clearing indiretto. Riguarda enti creditizi, imprese di investimento ed entità di paesi terzi equivalenti, nonché le strutture di conto e le procedure di segregazione, trasferimento e liquidazione delle posizioni e garanzie. Si estende anche a catene di compensazione indiretta con secondo e terzo cliente indiretto, ma solo alle condizioni specifiche previste dal regolamento. È direttamente applicabile negli Stati membri dal 3 gennaio 2018; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento delegato (UE) 2017/2155: accordi di compensazione indiretta
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per rafforzare e chiarire la disciplina degli accordi di compensazione indiretta nell’ambito dell’EMIR, in coerenza con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012. La finalità dichiarata è assicurare che la compensazione indiretta non aumenti il rischio di controparte e garantisca un livello adeguato di protezione delle attività e delle posizioni dei clienti indiretti.
Ambito e logica della disciplina
Il testo prende in considerazione non solo il rapporto classico tra CCP, partecipante diretto, cliente e cliente indiretto, ma anche catene più complesse con secondo e terzo cliente indiretto. Il legislatore delegato sottolinea che la maggiore intermediazione comporta più conti, più passaggi operativi e maggiore complessità, che vengono compensate da regole rigorose su segregazione, informativa e gestione dell’inadempimento.
Definizioni e struttura degli accordi
Il regolamento riformula la definizione di "accordo di compensazione indiretta" come insieme di rapporti contrattuali tra prestatori e beneficiari del servizio reso da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto. Introduce inoltre le definizioni di "secondo cliente indiretto" e "terzo cliente indiretto", necessarie per disciplinare gli ulteriori livelli della catena di clearing.
Requisiti per offrire servizi di compensazione indiretta
Un cliente può prestare servizi di compensazione indiretta solo se è un ente creditizio o un’impresa di investimento autorizzata, ovvero un soggetto di paese terzo equivalente; se offre il servizio a condizioni commerciali ragionevoli e pubblica i termini e le condizioni generali; e se il partecipante diretto ha accettato tali condizioni. L’accordo con il cliente indiretto deve essere scritto e deve includere almeno i termini generali applicabili e l’impegno del cliente a onorare gli obblighi del cliente indiretto verso il partecipante diretto. La CCP non può opporsi alla conclusione di accordi stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.
Obblighi della CCP e del partecipante diretto
La CCP deve aprire e mantenere i conti richiesti e, quando detiene posizioni di più clienti indiretti in un conto omnibus lordo, deve tenere registrazioni separate, calcolare i margini per ciascun cliente indiretto e riscuoterli su base lorda. Deve inoltre monitorare i rischi propri della compensazione indiretta.
Il partecipante diretto, a sua volta, deve offrire il servizio a condizioni commerciali ragionevoli e rendere pubblici i termini generali. Deve predisporre almeno due tipi di conti omnibus: uno in cui le posizioni dei diversi clienti indiretti possono essere compensate tra loro e uno in cui ciò è vietato, con separazione delle posizioni e delle attività. Deve trasmettere quotidianamente alla CCP le informazioni necessarie per identificare le posizioni di ciascun cliente indiretto e aprire presso la CCP i corrispondenti conti segregati.
In caso di inadempimento del cliente, il partecipante diretto deve disporre di procedure che consentano il trasferimento delle posizioni a un altro cliente o partecipante diretto designato dai clienti indiretti, senza bisogno del consenso del cliente inadempiente, oppure la pronta liquidazione delle posizioni se il trasferimento non avviene entro il termine predeterminato. Deve inoltre assicurare il pagamento dei proventi della liquidazione ai clienti indiretti o, se ciò non è possibile, al cliente per conto loro. Rimane fermo l’obbligo di prevenire usi commerciali impropri delle informazioni ricevute.
Obblighi del cliente verso i clienti indiretti
Il cliente deve offrire ai clienti indiretti una scelta tra le strutture di conto previste e informarli in modo completo sui diversi livelli di segregazione e sui rischi di ciascun conto. Se il cliente indiretto non effettua una scelta in tempo utile, il cliente può attribuire una struttura di conto, informandolo tempestivamente dei rischi e consentendogli di cambiare in qualsiasi momento. Il cliente deve inoltre mantenere una contabilità separata, comunicare quotidianamente al partecipante diretto le informazioni utili a identificare le posizioni di ciascun cliente indiretto e fornire ai clienti indiretti informazioni sufficienti a individuare CCP e partecipante diretto.
Catene ulteriori di compensazione indiretta
Il regolamento ammette anche la compensazione indiretta svolta da un cliente indiretto verso secondi clienti indiretti e, successivamente, da un secondo cliente indiretto verso terzi clienti indiretti, ma solo al ricorrere di condizioni ulteriori e restrittive. In particolare, i soggetti intermedi devono essere enti creditizi o imprese di investimento autorizzati, oppure entità di paesi terzi equivalenti; devono sussistere determinati legami di gruppo fra le parti; gli accordi devono essere scritti e contenere clausole minime analoghe a quelle previste per il livello base; e le posizioni del livello finale devono essere detenute in un conto omnibus presso la CCP.
In queste strutture multilivello il regolamento distribuisce gli obblighi applicando, in modo adattato, alcune regole del partecipante diretto al cliente o al cliente indiretto, a seconda della configurazione di gruppo prevista dagli articoli 5 bis e 5 ter.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018, in coerenza con la data di applicazione delle disposizioni collegate del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamata dal considerando finale.
Disposizioni principali
Nuove definizioni di cliente indiretto e livelli successivi
Viene modificata la definizione di "accordo di compensazione indiretta" e introdotte le nozioni di "secondo cliente indiretto" e "terzo cliente indiretto". Le nuove definizioni servono a coprire anche le catene di intermediazione oltre il rapporto diretto tra cliente, cliente indiretto e CCP.
Requisiti per i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta
Un cliente può offrire servizi di compensazione indiretta solo se è un ente creditizio autorizzato, un’impresa di investimento autorizzata o un’entità di paese terzo equivalente; se opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende pubblici i termini generali; e se il partecipante diretto accetta tali termini. L’accordo con il cliente indiretto deve essere scritto, documentare chiaramente tutti gli aspetti rilevanti e prevedere l’impegno del cliente a onorare gli obblighi del cliente indiretto verso il partecipante diretto.
Obblighi della CCP
La CCP deve aprire e mantenere i conti richiesti dal partecipante diretto. Se detiene le attività e posizioni di più clienti indiretti in un conto omnibus su base lorda, deve tenere registrazioni separate per ciascun cliente indiretto, calcolare i margini individualmente e riscuoterli su base lorda, utilizzando le informazioni ricevute. Deve inoltre identificare, monitorare e gestire i rischi specifici derivanti dalla compensazione indiretta.
Obblighi del partecipante diretto
Il partecipante diretto deve offrire il servizio a condizioni commerciali ragionevoli e con termini pubblici; aprire e mantenere, su richiesta del cliente, conti omnibus con o senza netting tra clienti indiretti; trasmettere quotidianamente alla CCP le informazioni necessarie per identificare le posizioni di ciascun cliente indiretto; aprire presso la CCP i conti segregati corrispondenti; e predisporre procedure di gestione dell’inadempimento del cliente. In caso di conto omnibus lordo, deve consentire la pronta liquidazione delle attività e posizioni, informare i clienti indiretti e restituire gli eventuali saldi residui; in caso di conto omnibus con segregazione delle posizioni, deve prevedere il trasferimento a un altro cliente o partecipante diretto designato dai clienti indiretti, la liquidazione in mancanza di trasferimento entro il termine predeterminato, il pagamento dei proventi a ciascun cliente indiretto e, se necessario, la restituzione al cliente per conto dei clienti indiretti. Deve inoltre gestire i rischi e impedire l’uso commerciale improprio delle informazioni ricevute.
Obblighi del cliente che utilizza la compensazione indiretta
Il cliente deve offrire ai clienti indiretti almeno una scelta tra i tipi di conto previsti, informarli compiutamente sui diversi livelli di segregazione e sui rischi associati, attribuire un tipo di conto in assenza di scelta tempestiva e consentire il cambio in qualsiasi momento. Deve tenere registri e conti separati, trasmettere quotidianamente al partecipante diretto le informazioni per identificare le posizioni di ciascun cliente indiretto, chiedere l’apertura dei conti presso la CCP e fornire ai clienti indiretti informazioni sufficienti a identificare CCP e partecipante diretto. Inoltre, deve inserire nei contratti clausole che consentano il rapido riversamento dei proventi di liquidazione ai clienti indiretti e garantire l’immediata disponibilità delle informazioni sui clienti indiretti in caso di inadempimento.
Compensazione indiretta a livelli ulteriori: secondo e terzo cliente indiretto
Sono disciplinate le condizioni per cui un cliente indiretto può a sua volta prestare servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti, e per cui un secondo cliente indiretto può farlo nei confronti di terzi clienti indiretti. In questi casi sono richiesti specifici requisiti di qualificazione soggettiva, accordi scritti, clausole minime, e la detenzione delle posizioni in un conto omnibus con il partecipante diretto. Ulteriori condizioni dipendono dall’appartenenza a un gruppo del partecipante diretto, del cliente, del cliente indiretto o del secondo cliente indiretto.
Regole applicabili nei rapporti di gruppo
Per alcune catene di compensazione indiretta è prevista l’applicazione estensiva di obblighi che, in assenza della struttura multilivello, graverebbero sul partecipante diretto o sul cliente. Nella situazione prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 2, lettera a), il cliente è trattato in parte come un partecipante diretto e il cliente indiretto come un cliente; nella situazione di cui alla lettera b), si applicano regole analoghe ma con diversa ripartizione degli obblighi. L’articolo 5 ter contiene una disciplina speculare per cliente indiretto, secondo cliente indiretto e terzo cliente indiretto.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018.
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