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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15322/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inadeguatezza del compendio indiziario nei confronti del ricorrente e per l'assenza di una verifica individualizzata della pericolosità sociale, con specifica critica sulle incertezze circa il ruolo concorsuale svolto dall'Agueci e l'affermazione assertiva, secondo la difesa, della pericolosità senza elementi concreti e specifici a supporto.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato che, trattandosi di omicidio volontario aggravato, opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che rende prevalente la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere salvo prova contraria. Il Collegio ha ritenuto incontroversa la ricostruzione basata su immagini di videosorveglianza e dichiarazioni testimoniali che documentano un pestaggio plurimo e crudele in due fasi, nonché le ragioni conflittuali correlate all'attività lavorativa dei gruppi familiari coinvolti. La brutalità e la sproporzione della condotta, insieme allo stato di accesa conflittualità, giustificano il giudizio di elevato pericolo di reiterazione e rendono inadeguata una misura meno afflittiva. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione del reato; la decisione ha ritenuto che la gravità del fatto e il clima di conflittualità giustificano la sussistenza di tale esigenza.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui l'omicidio aggravato): il giudice non deve provare positivamente il periculum libertatis, ma la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superare la presunzione; nel caso tale presunzione non è stata ritenuta superata.

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    La fattispecie di omicidio volontario aggravato contestata rientra tra le ipotesi che attivano la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; la sentenza utilizza la gravità dell'illecito per giustificare la custodia cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario minorile ove il ricorrente è ristretto.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 26731/24-07-2020, "Carparelli")

    Richiamata per chiarire la natura speciale e prevalente della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, secondo cui tale presunzione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Massime di principio

  • Per reati gravi come l'omicidio aggravato opera una presunzione relativa di pericolosità sociale che rende la custodia cautelare in carcere la misura ordinariamente adeguata, salvo che la difesa non fornisca elementi specifici e concreti per superare la presunzione.
  • La valutazione cautelare deve comunque considerare le emergenze del caso concreto: prove video, dichiarazioni testimoniali e la gravità/contesto della condotta (brutalità, pluralità di aggressori, sproporzione rispetto al motivo) sono elementi decisivi per il mantenimento della misura.
  • Il mero decorso del tempo o deduzioni generiche non sono sufficienti a confutare la presunzione di pericolosità; è necessario produrre elementi processuali concreti che dimostrino l'assenza di rischio di reiterazione.
  • Quando la custodia cautelare è motivata dalla pericolosità concreta derivante da dinamiche conflittuali tra gruppi, il giudice valuta anche il comportamento antecedente e successivo dell'indagato per apprezzare il rischio di recidiva.
  • In sede di impugnazione la difesa deve contestare non solo la gravità indiziaria in astratto ma offrire elementi alternativi (alibi, prova di buona condotta documentata, misure cautelari alternative concretamente adeguate) per prospettare la non necessità del carcere.

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