Cassazione Civile, Ordinanza n. 07557/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio nei confronti di un soggetto indicato come coobbligato, in relazione a debiti tributari accertati a carico di un'associazione sportiva non riconosciuta poi estinta. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che non gli fosse stato notificato l'avviso di accertamento presupposto e che, quindi, la cartella fosse nulla per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa. I giudici di merito avevano accolto tale impostazione, ritenendo decisivo il mancato invio dell'atto prodromico al legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 38 e 2495 c.c., assumendo che il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta risponde direttamente e solidalmente dei debiti tributari dell'ente e che l'estinzione dell'associazione non esclude tale responsabilità; pertanto era legittima la notifica della cartella al coobbligato anche senza un autonomo avviso di accertamento a lui indirizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde in via diretta e solidale delle obbligazioni tributarie dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c., responsabilità che non viene meno per effetto dell'estinzione dell'associazione. Ha inoltre chiarito che, una volta notificato l'avviso di accertamento al debitrice principale, la cartella può essere notificata al coobbligato solidale senza necessità di un ulteriore avviso personale, perché il coobbligato può comunque contestare la pretesa originaria e la sua conoscenza dell'atto era comunque emersa nel caso concreto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione
art. 38 c.c.
fondamento della responsabilità diretta e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta per le obbligazioni tributarie dell'ente
art. 2495 c.c.
richiamato dalla ricorrente per escludere che l'estinzione dell'ente elimini la responsabilità del legale rappresentante/coobbligato
d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in tema di riscossione e notifica dell'atto al soggetto solidalmente obbligato
art. 2697 c.c.
null
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
null
Massime di principio
- Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde direttamente e solidalmente dei debiti tributari dell'ente in forza della sua posizione gestionale, salvo prova di elementi contrari.
- La responsabilità solidale del rappresentante non viene meno per la sola estinzione dell'associazione non riconosciuta, perché si tratta di una responsabilità distinta da quella dell'ente.
- Quando l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti del debitore principale, la cartella può essere notificata al coobbligato solidale anche senza previa notifica di un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti.
- L'estraneità del coobbligato agli atti presupposti non incide di per sé sulla validità della riscossione, se egli può comunque contestare la pretesa tributaria originaria e far valere l'inesistenza o l'estinzione del credito.
- Il diritto di difesa del coobbligato solidale è salvaguardato dalla possibilità di contestare la pretesa sostanziale posta a base del ruolo, non dall'esigenza di una duplicazione formale degli atti impositivi.
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