Cassazione Civile, Ordinanza n. 18084/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
Una società utilizzatrice di due contratti di leasing era stata destinataria di decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in forza dei rapporti. In opposizione aveva dedotto la nullità dei contratti per mancata indicazione dell'ISC e per indeterminatezza delle condizioni economiche, nonché la nullità della clausola risolutiva prevista dall'art. 16 delle condizioni contrattuali, chiedendo anche il risarcimento dei danni in via riconvenzionale. Nei gradi di merito l'opposizione era stata rigettata. In appello la società utilizzatrice aveva inoltre contestato la legittimazione della cessionaria intervenuta, assumendo che non fosse stata provata la cessione del credito azionato, non essendo sufficienti la produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale e la sola allegazione dell'avvenuta cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., 24 Cost. e 58 t.u.b. per avere la Corte d'appello ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e senza produzione degli atti di cessione; ha inoltre contestato la mancata prova dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della clausola di risoluzione del leasing per violazione degli artt. 1419 e 1526 c.c. e, in subordine, dell'art. 1, commi 137-140, l. n. 124/2017, sostenendo che la clausola avrebbe consentito alla concedente di cumulare canoni scaduti e a scadere, interessi, spese, restituzione del bene e prezzo di riscatto, con indebita locupletazione e senza corretta disciplina della vendita dei beni restituiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la produzione degli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, idonei a individuare la categoria dei crediti ceduti e, quindi, a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria; ha inoltre rilevato che la questione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese era stata ritenuta tardiva e che tale censura non era stata efficacemente attaccata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente aveva impugnato solo la motivazione di merito della sentenza d'appello, senza censurare la previa declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, che era invece decisiva e rendeva ultronee le considerazioni sul merito. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 t.u.b.
La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale serve all'efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, ma non sostituisce automaticamente la prova dell'esistenza del contratto di cessione quando questa sia specificamente contestata; può però, se il contenuto è sufficientemente preciso e non è contestata l'esistenza dell'operazione, contribuire a provare l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco.
artt. 110 e 111 c.p.c.
Il soggetto che agisce o resiste quale successore a titolo universale o particolare deve allegare e provare i presupposti della propria legittimazione nel processo.
art. 100 c.p.c.
È richiamato a sostegno della censura sulla legittimazione e sull'interesse ad agire/resistere della cessionaria.
art. 24 Cost.
Richiamato nella censura sulla legittimazione processuale della cessionaria e sul diritto di difesa del debitore ceduto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 1419 c.c.
Invocato per sostenere la nullità della clausola risolutiva del leasing e, in via riflessa, della disciplina contrattuale collegata.
art. 1526 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione analogica al leasing traslativo e per contestare la pretesa cumulazione di prestazioni in caso di risoluzione.
art. 1, commi 137-140, l. n. 124/2017
Invocato per contestare la clausola di risoluzione del leasing e la disciplina della restituzione dei canoni a scadere e della vendita dei beni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per ragioni processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel caso di cessione in blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 t.u.b., il cessionario che intervenga nel giudizio deve provare la propria legittimazione sostanziale e, se il debitore ceduto contesta specificamente l'esistenza del contratto di cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta da sola a dimostrare la cessione; essa può però concorrere, insieme ad altri elementi, a provare l'inclusione del credito nello specifico perimetro dell'operazione.
- La pubblicazione dell'avviso di cessione assolve la funzione di pubblicità verso i debitori ceduti e può sostituire la notifica individuale, ma resta distinta dalla prova del contratto di cessione e del suo contenuto.
- Quando il giudice di appello dichiara inammissibile un motivo di gravame e svolge anche considerazioni sul merito ad abundantiam, l'impugnazione deve colpire la statuizione pregiudiziale di inammissibilità; la sola censura della motivazione di merito è inammissibile per difetto di interesse.
- La questione dell'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, ove ritenuta tardivamente proposta o comunque non decisiva dal giudice di merito, non può essere efficacemente riproposta in cassazione senza specifica censura della relativa ratio decidendi.
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