Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 6082 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Spese - Applicabilità responsabilità aggravata in sede di regolamento delle spese ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 al proceso tributario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se, nel giudizio tributario di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie Regionali, fosse applicabile l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012. Tale norma prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando l’impugnazione è integralmente respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile. La questione riguardava quindi l’estensione di tale obbligo al processo tributario di merito.

La decisione

La sentenza ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 al giudizio tributario davanti alle Commissioni Tributarie Regionali. Il Testo unico sulle spese di giustizia si applica, in assenza di una specifica norma estensiva, al processo civile ordinario; l’estensione al processo tributario è prevista espressamente solo per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione dall’art. 261 del medesimo testo unico. Pertanto, anche in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione tributaria regionale, non sorge l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.)

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

    La disposizione impone un ulteriore contributo unificato quando un’impugnazione è integralmente respinta, inammissibile o improcedibile, ma non si applica automaticamente al processo tributario di merito.

  • Art. 261, D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.)

    L’articolo estende espressamente la disciplina del Testo unico sulle spese di giustizia al processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione. L’esistenza di tale previsione specifica conferma che l’estensione non può essere generalizzata anche ai giudizi tributari davanti alle Commissioni Tributarie Regionali.

  • Legge n. 228 del 24 dicembre 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, prevedendo il raddoppio sostanziale del contributo unificato in caso di esito negativo dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Una norma sulle spese di giustizia non si applica a un rito diverso da quello espressamente previsto, salvo una chiara disposizione legislativa di estensione.
  • Nel processo tributario di merito davanti alle Commissioni Tributarie Regionali non deve essere disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
  • L’estensione espressa della disciplina al giudizio tributario in Cassazione non implica automaticamente la sua applicazione ai precedenti gradi di merito; al contrario, la previsione specifica per la Cassazione può indicare che tali gradi ne siano esclusi.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra processo tributario di merito e giudizio tributario davanti alla Corte di cassazione, verificando per ciascun grado l’esistenza di una specifica base normativa per l’obbligo contributivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.