Cassazione Civile, Ordinanza n. 08300/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario relativo a una cartella di pagamento collegata a imposta di registro, nel quale il contribuente aveva già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio. Nel corso di quel giudizio egli aveva depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge n. 197 del 2022, sostenendo che, avendo versato in pendenza di giudizio l'intero importo lordo dovuto, non residuava alcun saldo da corrispondere e che la definizione si era perfezionata con la sola presentazione della domanda. L'ordinanza di cassazione n. 33154/2023 aveva tuttavia disatteso l'istanza, non rilevando tale circostanza e decidendo nel merito il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto percettivo. Nel corso del giudizio di revocazione l'Agenzia ha inoltre notificato un diniego di definizione della lite, fondato sull'assunto che la controversia riguardasse un atto di mera riscossione di imposte definitivamente accertate e non fosse quindi definibile ai sensi della legge n. 197 del 2022; il contribuente ha impugnato anche tale diniego, sostenendo invece che la norma consente la definizione di tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, anche se aventi ad oggetto cartelle di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di revocazione: ha riconosciuto l'errore di fatto nell'ordinanza revocata, consistente nel non avere rilevato che l'istanza di definizione agevolata era completa e non richiedeva ulteriori versamenti, poiché il debito residuo era pari a zero. Ha inoltre accolto l'impugnazione del diniego di definizione agevolata, affermando che l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022 ha portata ampia e riguarda tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, senza limitazione agli atti impositivi. In sede rescissoria ha annullato il diniego, dichiarato estinto per cessata materia del contendere il giudizio a quo nei confronti del contribuente, compensato le spese di quel giudizio e del subprocedimento di impugnazione del diniego, e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di revocazione
art. 1, commi 186-203, L. n. 197 del 2022
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ne interpreta l'ambito applicativo in senso ampio, riferendolo a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate
art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, anche dinanzi alla Corte di cassazione, senza limitazione alla sola tipologia di atti impugnati
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
richiamato come termine di confronto: prevedeva una formula più ristretta, riferita alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi
art. 1, comma 194 ss., L. n. 197 del 2022
richiamato quale base dell'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la Corte, per una falsa percezione degli atti di causa, non consideri un dato documentale decisivo e incontestato che avrebbe inciso sulla decisione.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022 ha un ambito applicativo ampio: riguarda tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, senza che il beneficio sia limitato alle sole impugnazioni di atti impositivi.
- Se, ai fini della definizione agevolata, l'importo lordo dovuto coincide con quanto già versato in pendenza di giudizio e il saldo residuo è pari a zero, non è richiesto alcun ulteriore pagamento per il perfezionamento della definizione.
- L'illegittimità del diniego di definizione agevolata comporta l'annullamento dell'atto di diniego, la declaratoria di estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere e la regolazione delle spese secondo soccombenza o compensazione nei limiti ritenuti equi.
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