Cassazione Civile, Sentenza n. 2619/2021 del 04/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa relativa al saldo del prezzo di vendita di un immobile: la ricorrente attrice (erede di Valide Janson) aveva chiesto il pagamento del residuo prezzo risultante dal contratto preliminare; in atto notarile la venditrice, tramite il rappresentante/mandatario Tommaso De Benedetta, aveva rilasciato una quietanza di avvenuto pagamento. I compratori (Rina e Florio) contestano l'ammissione della prova testimoniale sulla simulazione del prezzo, deducendo che la quietanza liberatoria ha valore di confessione stragiudiziale e potrà essere superata solo con querela di falso; sostengono inoltre che si trattava di mera procura di rappresentanza (non di mandato), per cui la posizione processuale della venditrice (o della sua erede) non può essere quella di "terzo" che libera dall'obbligo della forma scritta. I ricorrenti impugnano in Cassazione per violazione del principio dispositivo, errata qualificazione della domanda, errata interpretazione e applicazione delle norme sulla prova della simulazione del prezzo e travisamento della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo (la Corte di merito ha correttamente interpretato il contenuto della domanda e può ritenere implicitamente introdotta una domanda se connessa al petitum e alla causa petendi). Ha dichiarato infondati o inammissibili il secondo e terzo motivo: richiamando le Sezioni Unite n. 7246/2007, ha ricordato che tra le parti la prova di pattuizioni diverse dal contenuto dell'atto pubblico è soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., ma tale limite non opera nei confronti del mandante/mandante-ignorante che, considerato terzo rispetto all'accordo simulatorio posto in essere dal mandatario con rappresentanza, può provare la simulazione con ogni mezzo (art.1417 c.c.). Nella fattispecie la Corte d'Appello ha trovato che Tommaso aveva ricevuto un mandato che lo autorizzava anche a determinare il prezzo, sicché la dante causa/erede era da considerare terza rispetto all'accordo simulatorio; l'ammissione della prova per testi e la valutazione delle dichiarazioni sono atti di merito non sindacabili in Cassazione salvo specifiche violazioni di legge, che non sono state dimostrate. Pertanto il ricorso è respinto e le spese sono a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Riferimento al principio dispositivo e al diritto di difesa: la Corte ha ricordato che l'interpretazione del contenuto della domanda spetta al giudice di merito e solo vizi processuali o di qualificazione giuridica rilevanti possono essere sindacati in Cassazione
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve decidere entro i limiti della domanda; la Corte ha ritenuto che non vi sia ultrapetizione perché la domanda interpretata nel suo contenuto complessivo comprendeva la contestazione della quietanza
art. 1414 e ss. c.c.
Norme sulla simulazione e sugli effetti della dissimulazione rispetto alla forma: la Corte ha distinto gli effetti tra le parti e nei confronti dei terzi
art. 1415 c.c.
Stabilisce che la simulazione non può essere opposta al terzo; la Corte l'ha richiamato per affermare che il mandante/erede può provare la simulazione e far valere l'effettiva pattuizione
art. 1417 c.c.
Consente al terzo di provare la simulazione con ogni mezzo; la Corte ne trae il principio che il mandante-ignorante è considerato terzo e può usare prova testimoniale e presunzioni
art. 1416 c.c.
Rinvio all'inefficacia della controdichiarazione non corredata della forma richiesta tra le parti; la Corte osserva che tale inefficacia non preclude la prova della simulazione davanti a terzi
art. 1391 c.c.
Riguarda i poteri del rappresentante e gli effetti degli stati soggettivi: la Corte privilegia la sostanza (contenuto della procura e compiti attribuiti) rispetto alla mera denominazione di 'procura' o 'mandato'
art. 2722 c.c.
Stabilisce il divieto/problema della prova testimoniale per ciò che deve risultare da scritto (elemento essenziale come il prezzo dell'immobile): la Corte ricorda che tale limite opera tra le parti ma non nei confronti del terzo in buona fede/mandante-ignorante
art. 2732 c.c.
Disciplina l'impugnazione della confessione: la Corte esclude che i limiti applicabili alla confessione stragiudiziale tra mandatario e presunto acquirente possano essere opposti al mandante-terzo
Sezioni Unite, sent. n. 7246/2007
Principale precedente richiamato: ha stabilito che tra le parti la pattuizione di un prezzo diverso da quello dell'atto scritto è soggetta ai limiti della prova testimoniale (art.2722 c.c.), ma il principio non preclude la posizione del terzo che può provare la simulazione
Cass. Sez. 2, sent. n. 10743/2008; Cass. n. 20107/2009; Cass. Sez. 2, Sent. n. 3234/2015; Cass. S.U. n. 16598/2016
Giurisprudenza richiamata per confermare il principio che il mandante-ignorante è terzo e può provare la simulazione con ogni mezzo e per ricordare i limiti del sindacato di merito in Cassazione sulla valutazione delle prove
Massime di principio
- Il giudice di merito può interpretare il contenuto sostanziale della domanda: una pretesa non espressamente formulata può essere ritenuta implicitamente introdotta se connessa al petitum e alla causa petendi; contestazioni processuali di tal genere devono essere dedotte con specificità in cassazione per essere valutate.
- Tra le parti del negozio immobiliare la prova di un diverso accordo sul prezzo è limitata dalla regola della prova scritta (art. 2722 c.c.); tuttavia tale limite non opera nei confronti del mandante che non ha partecipato all'accordo simulatorio posto in essere dal mandatario con rappresentanza: il mandante/terzo può provare la simulazione con ogni mezzo (art.1417 c.c.).
- La qualifica formale di 'procura' o 'mandato' non è decisiva: rileva la sostanza dei poteri conferiti al delegato (se gli è stato attribuito il potere di determinare il prezzo, sussiste una posizione che permette alla dante causa di essere considerata terza rispetto alla simulazione).
- La quietanza liberatoria rilasciata dal mandatario può avere rilevanza tra mandatario e acquirenti, ma non impedisce al mandante-ignaro/erede di provare che quella quietanza era frutto di simulazione; nei rapporti interni mandatario-mandante valgono limiti diversi rispetto ai rapporti con i terzi.
- La valutazione delle prove (attendibilità dei testimoni, apprezzamento degli elementi probatori) è compito del giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti e le prove se non per vizi di diritto ben delimitati (violazione delle regole sull'onere della prova o mancata considerazione di prove decisive).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2610/2021 del 04/02/2021
- Sentenza civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2603/2021 del 04/02/2021
- Sentenza civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2606/2021 del 04/02/2021
- Sentenza civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2607/2021 del 04/02/2021
- Sentenza civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2608/2021 del 04/02/2021
- Sentenza civile · 4 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2609/2021 del 04/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →